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Ordinanza Interlocutoria — n. 33674/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to observe defense term and incomplete written submissions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33674/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the appeal to be returned to the original docket because the defense term for the chamber hearing was not fully observed. Neither party submitted complete written memoranda or conclusions prior to the hearing on December 19, 2024. Consequently, the Collegio reserved the right to issue the interlocutory order within sixty days and remitted the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; The failure to observe the statutory defense term and the absence of complete written submissions by all parties justify the remittal of the appeal to the original docket for a new hearing.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Defense Term Violation Incomplete Written Memoranda Remittal to Original Docket Interlocutory Order mancata comparizione all'udienza osservanza dei termini violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9388/2023 R.G. proposto da FRANCESCO ARNONE, in proprio exart. 86 c.p.c., con domicilio digitale avv.f.arnone@ordineavvocatibopec.it -ricorrente - contro ROBERTO CORTELLI, rappresentat o e difes o dall’ a vv. Ursula Gamberini, con domicilio digitale avv.ursula.gamberini@ordineavvocatibopec.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 311 del 14/2/2023 del la Corte d’appello di Bologna; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere Dott.Giovanni Fanticini;

Ad. 19/12/2024CC CONSIDERATO CHE - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24/10/2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19/12/2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; p. q. m. la Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezio