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Ordinanza Interlocutoria — n. 33673/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to observe defense term and incomplete written submissions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33673/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the appeal to be returned to the original docket because the defense term under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure was not fully respected. Although the hearing was held, not all parties submitted written memorials or conclusions, and the scheduled date for the collegial chamber's decision was not met. Consequently, the Court decided to reinstate the case for a new procedural round to ensure proper adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The failure to observe the defense term and the absence of complete written submissions by all parties justify the return of the appeal to the original docket to guarantee the full exercise of defensive rights.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure defense term violation written memorials requirement return to original docket collegial chamber decision rinvio del dibattimento termine di comunicazione tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9058/2023 R.G. proposto da AMCO -ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., rappresentata e difes a dall’avv. Stefano D’Ercole , con domicilio digitale stefanodercole@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro GERACE S.AGR. S.R.L. -intimata - e contro MICHELE AUDDINO -intimato - avverso la sentenza n. 951 del6/10/2022 del Tribunale di Palmi ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere Dott.Giovanni Fanticini; Ad. 19/12/2024CC CONSIDERATO CHE - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24/10/2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19/12/2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; p. q. m. la Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terz