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Ordinanza Interlocutoria — n. 33671/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to submit written memorials and procedural irregularities in chamber hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33671/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the chamber hearing lacked full compliance with procedural requirements. The appellant failed to submit written memorials, and the court's notice of the hearing was not served in its entirety within the statutory deadline. Consequently, the Collegio reserved the right to issue the order within sixty days and remitted the case to the next docket for proper handling.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.1, comma 2 c.p.c.: Failure to observe the deadline for serving the notice of the chamber hearing or the absence of written memorials from all parties justifies reserving the order and remitting the case to the next docket.

Parole chiave

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procedural irregularities chamber hearing written memorials service of notice remission to docket defense rights Italian Civil Procedure termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8678/2023 R.G. proposto da AM TECNOSTAMPI S.P.A., rappresentata e difes a dall ’ a vv. Marco Francescon, con domicilio digitalemarco@pec.francescon.it -ricorrente - contro LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., rappresentata e difes a dall’ a vv. Gerardo Romano Cesareo, con domicilio digitale gerardoromanocesareo@ordineavvocatiroma.org -controricorrente - e contro RICCARDO TISCHLER -intimato - avverso la sentenza n. 51 del30/ 1 / 202 3 del Tribunale di Belluno ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere Dott.Giovanni Fanticini;

Ad. 19/12/2024CC CONSIDERATO CHE - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24/10/2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19/12/2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; p. q. m. la Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terz