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Ordinanza Interlocutoria — n. 33662/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect due to failure to observe full defense term and incomplete written submissions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33662/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding the appeal against enforcement acts. The court found that the defense term under Article 380-bis.1 of the Code of Civil Procedure was not fully respected and that not all parties submitted written memoranda or conclusions. Consequently, the collegium reserved the decision to remand the case to a new docket within sixty days to ensure proper procedural safeguards.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; The failure to observe the full defense term and the absence of written submissions by all parties necessitate the remand of the case to a new docket to guarantee the full exercise of defensive rights.

Parole chiave

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procedural defect defense term violation written submissions requirement remand to new docket interlocutory order enforcement appeal code of civil procedure controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
19 dicembre 2024 – Ordinanza interlocutoria – - all’esito della camera di consiglio del 19/12/2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; per questi motivi la Corte: rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 19 / 12/2024 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 8217 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 8217del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da CICCHIELLO Licia (C.F.:

CCCLCI 49C69 H307N) avvocatocostituita personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di RUGANIFiamma (C.F.: RGN DCC 60S17 I726B ) rappresentata e difes a dall’avvocat o Francesca Guidelli (C.F. : GDLFNC 74S46 H901Z) -controricorrente- nonché AVV. LEPRI ALESSANDRO, QUALE PROCURATORE COSTITUITO DI FRANCO DEI+ 29 AVV. BALDI NERI, QUALE PROCURATORE COSTITUITO DI MEONI VITTORIO, ANNIBALE FRUSTERI, LUCIANO PECCIANTI, RODOLFO CASINI, MARCELLO CASINI, DUCCIO BALESTRACCI, GIULIANO CATONI, DANIELE MAGRINI, MARCELLO STIACCINI, CECILIA MARZOTTI, MASSIMO BERNAZZI, ROMANO DALLAI, MICHELE LOGI, MARIO ASCHERI, ANDREA LUCHINI, ANTONIO COTTINI, FRANCESCO SAVERIO CARPINELLI, FABRIZIO MEZZEDIMI, VINCENZO MITTICA, MARCELLO CRISTOFANI DELLA MAGGIORE, FRANCO DEI, ALESSANDRO LEPRI, LEPRI STEFANO, MEZZEDINI M.

LAURA, LEPRI SILVIA, LEPRI DUCCIO, LEPRI COSTANZA Ric. n. 8217/2023 –Sez. 3 – A d. 19 dicembre 2024 – Ordinanza interlocutoria – AVV. VANNINI ANDREA, QUALE PROCURATORE COSTITUITO DI ENRICO DE MARTINO, FABIO PISANESCHI E MARIO PISANESCHI AVV. ROLANDI ALESSANDRO QUALE CURATORE DELLA EREDITÀ GIACENTE DEL. SIG. RUGANI FABIO AVV. LEPRI ALESSANDRO,, QUALE PROCURATORE COSTITUITO DI VALENTINA NEPI, OLIVIA NEPI E SANDRO FORCONI E MICHELE AVV. LUIGI MAROTTI QUALE PROCURATORE COSTITUITO DEL SIG. MICHELE RUGANI AVV. ANTONIO MAROTTI QUALE PROCURATORE COSTITUITO DEL SIG.

MICHELE RUGANI AVV. GAMBI RENZO AVV. FABBIANI FRANCESCA AVV. COTTINI ANTONIO AVV. ZANCHI TULLIO AVV. MORACA ELENA AVV. BUIARELLI CATIA AVV. ALESSANDRO BETTI AVV. MATTEO BUTTI AVV. MORI POMETTI ANDREA AVV. DE MARTINO ENRICO AVV. PISANESCHI NICCOLÒ AVV. BECCHI MARIA ISABELLA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Siena n. 800/2022, pubblicatain data 29 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024dal consigliere Augusto Tatangelo; considerato che: - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24/10/2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte;

Ric. n. 8217/2023 –Sez. 3 – A d. 19 dicembre 2024 – Ordinanza interlocutoria – - all’esito della camera di consiglio del 19/12/2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; per questi motivi la Corte: rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Te