Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 33661/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to observe full defense term and incomplete written submissions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33661/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court ordered the case to be remitted to a new docket because the procedural requirements for the hearing were not fully met. The appellant failed to observe the complete defense term under Article 380-bis.1 of the Code of Civil Procedure, and not all parties submitted written memorials or conclusions. Consequently, the Collegio decided to reserve the final order for sixty days and sent the matter back for retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis.1 c.p.c.; The failure to observe the full defense term and the absence of complete written submissions by all parties necessitate the remittal of the case to a new docket to ensure procedural regularity.

Parole chiave

Generato dall'IA
Code of Civil Procedure defense term violation written submissions requirement remittal to new docket procedural regularity interlocutory order Cassazione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE SPESE GIUDIZIALI dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 19 / 12/2024 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 8019 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 8019del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da D'ATTILIMarina (C.F.:

DTT MRN 59D62 H501D ) rappresentatae difesa dall’avvocato Gianluca Fontanella (C.F.: FNTGLC 76T06 H501U ) -ricorrente- nei confronti di ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586) , in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’avvocat o Enrico Maggiore (C.F. : MGGNRC 70E09 H501Z) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ( C.F. : 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 14782/2022, pubblicatain data 12 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024dal consigliere Augusto Tatangelo; considerato che:

Ric. n. 8019/2023 –Sez. 3 – A d. 19 dicembre 2024 – Ordinanza interlocutoria – - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24/10/2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19/12/2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; per questi motivi la Corte: rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 dicembre 2024. Il Pres