Cassation court quashes appeal judgment for lack of motivation regarding bulk credit assignment validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Brescia Court of Appeal's judgment which had declared the execution against the Bonassi brothers inadmissible due to the non-existence of the creditor's right. The appellants argued the lower court failed to properly evaluate evidence proving the validity of the bulk credit assignment from Banco di Brescia to UBI Finance. The court ruled that mere notification of assignment is insufficient and ordered a remand for a fresh assessment of the proof sufficiency based on established legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 d.lgs n. 385/1993; In bulk credit assignments, notification alone does not prove validity; the judge must conduct a comprehensive factual assessment of the underlying contracts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 9695del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da BONASSI Luigi(C.F.: BNS LGU 38E10 L388M ) BONASSI Giuseppe (C.F.: BNSGPP 68T18 L388V ) BONASSI Alessandro(C.F.: BNS LSN 72B03 L388C ) BONASSI Franco(C.F.: BNS FNC 77B28 L388M ) rappresentatie difes i dagli avvocat i Teresa Puntillo (C.F.: PNT TRS 66B54 D976A ) e Glenda Prochilo (C.F: PRC GND 83D53 G791X) -ricorrenti- nei confronti di MAIOR SPV S.r.l. , società con socio unico ( C.F. : 04951650268), rappresentata da PRELIOS CREDIT SER- VICING S.p.A. (C.F.: 08360630159), in persona del rap- presentanteper procura Gaia Beatrice Maria Bernasconi rappresentatae difesa dall’avvocato Antonio Ferrara (C .
F . : FRR NTN75H21 F839L) INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F.: 00799960158 ), in per- sona del rappresentanteper procura Adriano Mombelli rappresentata e difes a d agli avvocat i Francesco Pecora (C.F.: PCR FNC 45R04 H501N) e Flavio Garrone (C.F.: GRR FLV 57A07 E507M) -controricorrenti- Ric. n. 9695/2023– S ez. 3 - U d. 19 dicembre 20 24 – Sentenza – Pagina 2 di 12 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 268/2023, pubblicatain data 17 febbraio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 dicembre 2024dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott.
Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso come da requisitoria scritta già in atti, per l’accoglimento del ricorso; l’avvocato SimonPietro Costa, per delega dell’avvocato Antonio Ferrara, per la controricorrente Maior SPV S.r.l.; l’avvocato Francesco Pecora, per la controricor rente Intesa Sanpaolo S.p.A.. Fatti di causa Unione di Banche Italiane (UBI) S.p.A., in qualità di procura- trice di UBI Finance S.r.l., sulla base di titolo esecutivo costi- tuito da un contratto di mutuo fondiario stipulato dal Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A., ed assumendo che il relativo cre- dito fosse stato oggetto di cessione in favore di UBI Finance S.r.l., ha promosso una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di Luigi, Giuseppe, Alessandro e Franco Bonassi.
I debitori esecutati hanno proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo altresì il ri- sarcimento dei danni a loro dire subiti in virtù dell’illegittima esecuzione.Nel corso del giudizio di primo grado, si è costituita Prelios Credit Servicing S.p.A., in qualità di procuratrice di Maior SPV S.r.l., assumendo che quest’ultima si fosse a sua volta resa ulteriormente cessionaria del credito posto in esecu- zione. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Bergamo, che – dichiarata inammissibile l’azione risarcitoria – ha accerta to e dichiarato«l’inesistenza del diritto di Unione di Banche Italiane S.p.A., quale procuratore di UBI Finance S.r.l., a procedere ad Ric. n. 9695/2023– S ez. 3 - U d. 19 dicembre 20 24 – Sentenza – Pagina 3 di 12 esecuzione forzata nei confronti di Bonassi Alessandro, Bonassi Franco, Bonassi Giuseppe e Bonassi Luigi».
La Corte d’appello di Brescia, su gravame di Unione di Banche Italiane (UBI) S.p.A., quale procuratrice di UBI Finance S.r.l., cui ha aderitoPrelios Credit Servicing S.p.A., quale procuratrice di Maior SPV S.r.l., in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato l’opposizione all’esecuzione. Ricorrono Luigi, Giuseppe, Alessandro e Franco Bonassi , sulla base di quattromotivi. Resistono,con distinti controricors i:
a) Prelios Credit Servicing S.p.A., in qualità di procuratrice di Maior SPV S.r.l.; b)Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale ha incorporato Unione di Banche Ita- liane S.p.A., assumendo che quest’ultima aveva precedente- mente riacquistato il credito oggetto della presente controver- sia. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Regolarità del contraddittorio nel giudizio di legitti- mità In primo luogo,va dato atto che l’avviso di udienza non risulta comunicato tempestivamente alle parti dalla Cancelleria, ma queste ultime hanno tutte regolarmente svolto la propria atti- vità difensiva, depositando memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (e/o partecipando all’udienza di discussione orale), senza nulla eccepire, mentre lo stesso pubblico ministero ha depositato, a sua volta, requisitoria scritta, onde ogni vizio deve ritenersi sa- nato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (cfr.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11609 del 04/12/1990, Rv. 470015 –01; Sez. U, Sentenza n. 9232 del 25/06/2002, Rv. 555303 –01; Sez. U, Sentenza n. 8468 del 04/05/2004, Rv. 572605 –01; in senso analogo, per Ric. n. 9695/2023– S ez. 3 - U d. 19 dicembre 20 24 – Sentenza – Pagina 4 di 12 il procedimento in camera di consiglio: Cass., Sez. 6 - 2, Ordi- nanza n. 2726 del 11/02/2015, Rv. 634230 -01). 2.Legittimazione della controricorrente Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A. si è costituita, per la prima volta nella presente fase del giudizio, deducendo di avere incorporato Unione di Banche Italiane S.p.A. (in precedenzacostituita solo in qualità di procuratrice di UBI Finance S.r.l.)e assumendo che quest’ultima aveva, prima della fusione,“riacquistato” il credito oggetto della presente controversia.
Ha, in effetti, adeguatamente documentato di avere incorpo- rato Unione di Banche Italiane S.p.A. (producendo l’atto di fu- sione a rogito Notaio Carlo Marchetti in data 26marzo 2021 n. 16080 rep.,8638 racc.: doc. 7 della sua produzione). L’ulteriore assunto per cui Unione di Banche Italiane S.p.A. (che aveva agito in via esecutiva quale mera mandatariae procura- tricedi UBI Finance S.r.l. e che nella medesima qualità ha par- tecipato al giudizio di merito,senza mai dichiararsi titolare, in proprio, del credito azionato) si sarebbe, precedentemente, resa cessionaria (nel giugno 2018) del credito oggetto della presente controversia, non può ritenersi , invece, sufficiente- mente documentato con l’atto a tal fine richiamato nel ricorso (doc. 6della produzione di Intesa Sanpaolo S.p.A. ) .
Tale atto attesta unicamente che Unione di Banche Italiane S.p.A. avrebbe “riacquistato” da UBI Finance S.r.l. una serie di crediti, individuati in base a numeri di pratica che, però, non consentono in alcun modo di verificare se tra essi rientra effet- tivamente quello di cui si discute nel presente giudizio. Inoltre, non emerge (e, comunque, non risulta allegato in modo chiaro e specifico negli atti difensivi della controricorrente co- stituita per la prima volta nella presente fase del giudizio), né che il credito in questione fosse mai stato in precedenza ceduto a UBI Finance S.r.l. da Unione di Banche Italiane S.p.A. (che Ric. n. 9695/2023– S ez. 3 - U d. 19 dicembre 20 24 – Sentenza – Pagina 5 di 12 non sembrerebbe mai esserne stata titolare prima, sebbene l’espressione “ri-acquistare”lascerebbe intendere una retroces- sione ad un originario cedente), né, soprattutto,come avrebbe potuto UBI Finance S.r.l. disporne a favore di Unione di Banche Italiane S.p.A.nel 2018, considerato che, per quanto emerge dallo svolgimento delle vicende del processo, essalo aveva già ceduto a Maior SPV S.r.l., in virtù di una autonoma operazione di cessione di crediti in blocco, avvenuta in data30 luglio 2017, secondo quanto allegato dalla stessa Maior SPV S.r.l. nel suo atto di intervento nella procedura esecutiva, in cui vieneanche richiamatala pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di talecessione e in relazione alla quale non risultano avanzate contestazioni.
Più precisamente, per quanto emerge dagli atti, UBI Finance S.r.l. aveva sostenuto di avere acquistato il credito di cui si controverte, nel 2010, direttamente dalla banca mutuante (il mutuo risulta stipulato nel 2009), cioè il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. (si trattadella cessione oggetto di contesta- zione da parte dei debitori); risulterebbe, poi, che UBI Finance S.r.l.aveva successivamente ceduto tale credito , nel 2017, a Maior SPV S.r.l. (che si era costituita, quale cessionaria , nel processo esecutivo, nonché nel primo e nel secondo grado del presente giudizio di merito,senza che risultino sollevate conte- stazioni,e che si è anche costituita nella presente fase del giu- dizio).
Quindi,in definitiva, in primo luogo, non è dato comprendere, sulla base delle allegazioni contenute nel controricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A., la successione dei passaggi della titolarità di tale credito che avrebbe potuto dare luogo ad un “riacquisto” diretto di esso, in favore di Unione di Banche Italiane S.p.A. (incorporata daIntesa Sanpaolo S.p.A.), da UBI Finance S.r.l., nel 2018 e, comunque, non vi è adeguata documentazione dei suddetti passaggi (in particolare, mancherebbe quanto meno un atto di[retro]cessione del credito da Maior SPV S.r.l. a UBI Ric. n. 9695/2023– S ez. 3 - U d. 19 dicembre 20 24 – Sentenza – Pagina 6 di 12 Finance S.r.l.), di modo che non può ritenersi sufficientemente provata la attuale legittimazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. a contraddire nel presente giudizio.
Il controricorso di quest’ultima va dichiarato, di conseguenza, inammissibile. Per completezza, va precisato che la legittimazione a parteci- pare alla presente fase del giudizio, da parte di Maior SPV S.r.l., va, invece , ritenuta sussistente , sul piano processuale, per il solofatto di avere quest’ultimapartecipato al giudizio di merito, fermo restando che –per quanto si dirà oltre – in sede di rinvio rimane impregiudicata la necessità di svolgereun accertamento sulle vicende sostanziali del credito per cui si controverte, in modo da stabilire con certezza, sempre che vi sia suffici ente prova in proposito, quale eventualmente sia il soggetto attual- mente titolare dello stesso, unico legittimato a proseguire il processo esecutivo. 3.Esame dei motivi del ricorso 3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 n. 4 e 276 cpc per omessa motivazione sull’eccezione preliminare sollevata dagli odierni ricorrenti nel primo motivo della propria comparsa di costituzione in appello - Violazione degli artt. 360 n. 4 e n. 5 cpc.».
Iricorrenti deduc ono che la corte d’appello avrebbe disatteso, senza esporre al riguardo alcuna effettiva motivazione, la loro eccezione preliminare, con la quale avevano sostenuto l’inam- missibilità del gravame proposto daUBI Finance S.r.l. (a mezzo della procuratrice Unione di Banche Italiane S.p.A.), avendo essaperduto la propria legittimazione a partecipare al giudizio quale (pretesa) effettiva titolare del credito, per averlo in realtà già ceduto a Maior SPV S.r.l., che si era costituita sia nel pro- cesso esecutivo, sia nel corso del giudizio di secondo grado, Ric. n. 9695/2023– S ez. 3 - U d. 19 dicembre 20 24 – Sentenza – Pagina 7 di 12 quale cessionaria del medesimo (senza che risultino sollevate contestazioni in proposito).
Il motivo è fondato. L’eccezione avanzata dai ricorrenti in appello riguardava la ti- tolarità del rapporto obbligatorio, sul piano sostanziale, avendo essa ad oggetto la contestazione della titolarità attuale del cre- dito per cui è causa in capo alla società appellante, essendosi frattanto costituita, sia nel processo esecutivo, sia in quello di merito relativo all’opposizione, la pretesa cessionaria di quello stesso credito. Pur potendosi effettivamente ritenere che, almeno implicita- mente, la predetta eccezione sia statadisattesa (avendo i giu- dici di secondo grado esaminato nel merito il gravame avanzato da UBI Finance S.r.l.), è innegabile che, in proposito, nella de- cisione impugnata non è esposta alcuna motivazione.
Ciò è sufficiente per determinare la nullità della decisione sul punto e la sua conseguente cassazione, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, quanto meno sotto il profilo della violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.. È, poi,opportuno osservare, in proposito, che, anche a prescin- dere dalla sussistenza della legittimazione a proporre l’appello (in astratto e di norma configurabile anche in capo al cedente –o dante causa – non estromesso) , ed anche ritenendo appli- cabili alla successione nel credito azionato in via esecutiva i principi generali in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso validi per il processo di cognizione (art. 111 c.p.c.), rest erebbe, quanto meno, pur sempre necessaria (come del resto già chiarito) l’individuazione del soggetto at- tuale titolare del diritto in questione (e ciò anche nel caso in cui l’originario titolare non sia estromesso dal giudizio), non po- tendo, ovviamente, prescindersi dall’individuare chi sia il dante causa e chi l’avente causa,nella successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Ric. n. 9695/2023– S ez. 3 - U d. 19 dicembre 20 24 – Sentenza – Pagina 8 di 12 Amaggior ragione, ciò è necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, in considerazione del fatto che si tratta pur sempre di giudizi di cognizione strumentali ad un processo esecutivo, in cui non può operare l’istituto dell’estromissione eventuale del dante causa, previsto dall’art. 111 c.p.c.per il processo di co- gnizione, in quanto,nel processo esecutivo, la costituzione del cessionario del credito azionato ha carattere necessariamente “sostitutivo” rispetto alla posizione del cedente(cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21395 del 30/08/2018 , in motivazione, spec. pagg. 9-10, richiamata dai ricorrenti), trattandosi di processo diretto non ad accertare diritti (ed in cui l’accertamento, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ha effetti sia nei confronti del dante causa che dell’avente causa) ma esclusivamente ad attuarli (attua- zione che può avvenire esclusivamente in favore dell’attuale ti- tolare, quanto meno se questo si sia costituito in sede esecu- tiva). 3.2Con il secondo motivo (indicato, erroneamente, anch’esso con il numero 1) si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 n. 4 cpc.
Omessa e insufficiente motiva- zione esposta dal Giudice di Appello nella sentenza n. 268/2023. Omesso esame di un fatto decisivo che è stato og- getto di discussione tra le parti– Violazione dell’ art. 360 c.p.c. n. 4e n. 5 - Nullità della decisione ». I ricorrenti deduc ono che la decisione impugnata non conter- rebbeuna effettiva motivazione neanche in relazione al merito del gravame, nella parte riguardante la prova della avvenuta cessione del credito azionato in via esecutiva in favore di UBI Finance S.r.l. (che aveva promosso l’esecuzione forzata a mezzo della sua procuratrice Unione di Banche Italiane S.p.A.).
Anche tale motivo è fondato. Le contestazioni svolte dai debitori opponenti in relazione alla titolarità del credito per cui aveva agito in via esecutiva UBI Finance S.r.l. avevano riguardo all’atto con cui quest’ultima Ric. n. 9695/2023– S ez. 3 - U d. 19 dicembre 20 24 – Sentenza – Pagina 9 di 12 aveva sostenuto di essersi resa cessionaria dello stesso, origi- nariamente vantato,quale banca mutuante, dal Banco di Bre- scia San Paolo CAB S.p.A., cioè un atto di cessione di crediti in blocco nell’ambito di una operazione di “cartolarizzazione” ai sensidella legge 30 aprile 1999 n. 30 , pubblicizzata ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.).
Secondo gli opponenti, non era stata sufficientemente docu- mentata la suddetta cessione e, comunque non era stato pro- vato che essa avesse ad oggetto, tra gli altri, il credito derivante dal mutuo da loro stipulato con la cedente. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, in primo grado, proprio sul rilievo che non vi fosse adeguata prova di tale cessione, in quanto non era stato prodotto il contratto con cui essa era stata conclusa, ma solo un documento parziale, di una sola pagina, integrante peraltro una mera “proposta” e non una cessione definitiva.
A fronte dell’appello della banca opposta, gli opponenti ave- vano, inoltre, ribadito che, in ogni caso, sia l’indicata “propo- sta”, sia il relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non contenevano elementi idonei a consentire di rite- nere che, tra i crediti oggetto della cessione in blocco, rien- trasse quello relativo al contratto di mutuo fondiario da essi concluso con la banca cedente. Orbene, la corte d’appello, in proposito, si è limitata ad affer- mare che la banca appellante aveva in realtà prodotto il docu- mento, che il tribunale aveva ritenuto mancante, nella fase sommaria cautelare del giudizio di opposizione e che tale pro- duzione doveva ritenersi sufficiente per far ritenere tale docu- mento regolarmente acquisito anche agli atti del giudizio di me- rito, accogliendo per ciò solo il gravame sul punto, senza alcuna ulteriore motivazione.
Ric. n. 9695/2023– S ez. 3 - U d. 19 dicembre 20 24 – Sentenza – Pagina 10 di 12 Non ha, quindi, in alcun modo preso in esame e valutato le effettive contestazioni avanzate dai debitori opponenti in ordine alla natura del documento prodotto (che, secondo i debitori e secondo lo stessotribunale, giudice di primo grado, costituiva comunque una mera provvisoria proposta e non il contratto de- finitivo di cessione dei crediti in essa indicati ) e, soprattutto, non ha in alcun modo preso in esame e valutato le specifiche contestazioni avanzate dagli stessi debitori opponenti in ordine alla possibilità di ritenere compreso il credito azionato in via esecutiva tra quelli oggetto della predetta cessione, con ri- guardo alla sua individuazione mediante il richiamo degli estremi del contratto di mutuo da cui traeva titolo, ovvero al- meno con riguardo alla specifica indicazione delle caratteristi- che dei crediti compresi nella cessione in blocco.
Sotto tale profilo, è palese la sussistenza del dedotto vizio di carenza assoluta di motivazione della decisione impugnata, che, di conseguenza, va per ciò solo cassata, affinché, in sede di rinvio, la corte d’appello procedaad una nuova valutazione della sufficienza degli elementi di prova della cessione, da ef- fettuarsi sulla base dei principi di diritto enunciati da questa Cortein proposito (cfr., di recente, sul punto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 – 01 , così massimata: «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esi- stenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se av- venuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peral- tro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente»; in motivazione, ulteriori puntua- lizzazioni sulla questione) e,comunque, sulla base di un esame Ric. n. 9695/2023– S ez. 3 - U d. 19 dicembre 20 24 – Sentenza – Pagina 11 di 12 puntuale delle contestazioni avanzate dalle parti ed all’esitodi una valutazione delle prove dalle stesse parti prodotte soste- nuta da adeguata e specifica motivazione. 3.3Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 112 cpc – L. 108/96 – art. 111 Cost. .
Omessa, insufficiente, apparente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 cpc . Mancata corri- spondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione ai motivi di opposizione decisi in appello e trascurati dal giudice di prime cure». Il terzo motivo del ricorso riguarda la validità del mutuo e l’en- tità del credito azionato in via esecutiva. Esso, al di là del non corretto richiamo, n ella rubrica , al testo ormai abrogato del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., resta assorbito in conseguenza della cassazione della decisione impugnata, in virtù dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, aventi carattere pregiudiziale. 3.4Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazionedegli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 360, comma primo, n. 3, 4 e 5 c.p.c.».
Anche il quarto motivo, relativo alle spese processuali, resta assorbitoin conseguenza della cassazione della decisione im- pugnata, che rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese stesse, all’esito del giudizio di rinvio.
4. Conclusioni È dichiarato inammissibile il controricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A.. Sono accolti i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia , in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 9695/2023– S ez. 3 - U d