Cassation appeal dismissed for procedural impropriety due to failure to submit certified notification proof within statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective due to procedural defects. The appellants failed to submit the required certified copy of the notification proof as mandated by law, and their notification occurred outside the sixty-day window following the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeals were procedurally improper and ordered the costs to be compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, Art. 369 cod. proc. civ.; The cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to produce the certified copy of the notification proof within the statutory term, even if the notification itself was timely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22452/2021R.G. proposto da BERNARDELLI CINZIA, BERNARDELLI GIUSEPPE E BERNARDELLI CARLO, rappresentat i e difes i dall’Avv. Roberto G. Aloisio e dall’Avv. Cesare Maupoil, con domicilio telematico all’indirizzo PEC deipropri difensori –ricorrenti – contro BARBIANO DI BELGIOJOSO SUOR TERESA CAMILLA MARIA, rappresentata e difes a dall’Avv. Luigi Maria Garbagnati e dall’Avv. Chiara Roncarolo,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propri o difensore –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza n. 1328/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO- SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA , depositata il giorno 2 1 maggio2021.
AFFITTO DI FONDO RUSTICO r.g. n. 22452/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. La decisione in epigrafe indicata, resa all’esito del giudizio di rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 25173/2018, confermando la sentenza pronunciata in prime cure dal Tribunale di Lodi –sezione specializzata agraria, ha dichiarato scaduto alla data del 31 dicembre 1998 il contratto di affitto, avente ad oggetto il podere denominato Cascina Corradina sito nel Comune di San Fiorano, intercorso tra suor Teresa Camilla Maria Barbiano di Belgiojoso (quale affittante) e Cinzia, Giuseppe e Carlo Bernardelli (affittuari), con condanna diquesti ultimi al rilascio del bene e rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dall’affittante.
2. Cinzia, Giuseppe e Carlo Bernardelli dispiegano unitario ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Resiste, proponendo altresì ricorso incidentale articolato in un motivo, suor Teresa Camilla Maria Barbiano di Belgiojoso.
3. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superflua l’illustrazione dei motivi del ricorso principale, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo. Cinzia, Giuseppe e Carlo Bernardelli impugnano la sentenza n. 1328/2021 della Corte d’appello di Milano – sezione specializzata agraria, pubblicata il 21 maggio 2021 e, per dichiarazione degli stessi ricorrenti, notificata il giorno 22 giugno 2021. 1.1. Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di r.g. n. 22452/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica - ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC- senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr.
Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832). Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27/05/2024, n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695). Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa dunque - salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio – il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilità trovando la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citate supra, Cass. 12/02/2020, n. 3466;
Cass. 20/06/2024, n. 17014). La sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., non contrasta poicon gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, r.g. n. 22452/2021 Cons. est. Raffaele Rossi tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia(Cass. 15/07/2024, n. 19475). 1.2.
Il descritto onere non risulta nella specie assolto. Nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., infatti, parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, notificata a mezzo PEC, mancante però delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, né queste ultime sono state prodotte dalla controricorrente o comunque acquisite agli atti del fascicolo di ufficio. 1.3. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass. 10/07/2013, n. 17066), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti chela sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 21 maggio 2021, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 23 agosto 2021, trascorso quindi il menzionato arco temporale.
2. Improcedibile il ricorso principale, a mente dell’art. 334 cod. proc. civ. va per conseguenza (Cass. 14/10/2021, n. 28131; Cass.26/11/2019, n. 30782) dichiarato inefficace il ricorso incidentale. Quest’ultimo risulta infatti proposto (con controricorso notificato il giorno 1° ottobre 2021) tardivamente (cioè a dire oltre il termine sancito dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.) rispetto alla data di notificazione della sentenza impugnata come dichiarata dalla stessa r.g. n. 22452/2021 Cons. est. Raffaele Rossi ricorrente incidentale (ovvero il 22 giugno 2021), non applicandosi alle controversie di affitto agrario (quale quella in esame), in ogni stato e grado delle stesse (incluse le fasi di impugnazione), la sospensione feriale dei terminidi cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742 (così, ex aliis, cfr. Cass. 04/05/2018, n. 10575/2018; Cass. 11/06/2009, n. 13546; Cass. 17/03/2009, n. 6430; Cass. 18/01/2006, n. 820).
3. In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale è dichiarato inefficace.
4. In ordine alle spese del grado, ribadito che in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo conseguente, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.,ad inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte soccombente in via principale (v. Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 20/02/2014, n. 4074), la virtuale improcedibilità del ricorso incidentale (siccome anch’esso non corredato dalla produzione della copia notificata della sentenza impugnata)giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
5. L’oggetto della controversia (concernente un affitto agrario) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass.11/10/2017, n. 23912).
P.Q.M.
Dichiara improcedibileil ricorso principale e inefficace l’incidentale. Dichiara compensate tra le parti l