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Ordinanza — n. 33624/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize facts and locate evidence in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33624/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Campisi family against the lower court's judgment on exclusive occupancy fees inadmissible. The applicants argued that the appeal deadline extended from the reading of the first-instance judgment, but the Court found the petition failed to meet formal requirements under the Code of Civil Procedure. Specifically, the petition lacked a summary of facts, did not locate the evidence in the file, and omitted essential details about the trial minutes and the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, nn. 3, 6 c.p.c.; Art. 360, para. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition fails to provide a summary of facts and does not indicate the location of the documents and evidence upon which it is based.

Parole chiave

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inadmissible appeal summary of facts location of evidence Code of Civil Procedure Cassation petition procedural requirements exclusive occupancy azione di divisione dell'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, nn. 3, 6 c.p.c.
Art. 360, para. 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 116 c.p.c.
26769); -) dell’art. 116 cod.
Art. 2697 c.c.
11892); -) dell’art. 2697 cod.
Art. 13, para. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2697 cod. civ
e dell’art. 2697 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
art. 116 cod. proc. civ
26769); -) dell’art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950
Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass.
Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); r.g.
Cass. 26/04/2022, n. 12971
Cass. 01/03/2022, n. 6774
12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867
6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass.
Cass. 23/10/2018, n. 26769
20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); -) dell’art.
Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598
Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881
Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053
19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053); r.g.
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7185/2020R.G. proposto da CAMPISI GIACOMO, CAMPISI CIRA MARIA E CAMPISI ROSARIO, rappresentati e difes i dall’Avv. Elio Ferrara , con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensor e –ricorrente – contro ROMANO BENEDETTA –intimata – avverso la sentenza n. 2006/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata ilgiorno 12 novembre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2024dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che Giacomo Campisi, Cira Maria Campisi e Rosario Campisi ricorrono uno actu per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata la quale, in riforma della decisione di segno opposto INDENNITA’ PER OCCUPAZIONE ESCLUSIVA DI BENE IN COMPROPRIETA’ r.g. n. 7185/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi resa in prime cure dal Tribunale di Termini Imerese, li ha condannati al pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione esclusiva e di canone di locazione di un immobile sito in Misilmeri in favore di Benedetta Romano, comproprietaria del bene perla quota di 1/4; non svolge difese in grado di legittimità Benedetta Romano; Considerato che il primo motivo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 281- sexies, 327, 429 e 430 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., imputa alla Corte d’appello di non aver dichiarato inammissibile l’appello per tardività; parte ricorrente assume che avverso la sentenza di prime cure, pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexiescod. proc. civ., il termine lungo per l’impugnazione decorreva dalla lettura in udienza del dispositivo, seppure non accompagnata dalla motivazione contestuale, ed era interamente decorso alla data di deposito del ricorso d’appello; il motivo è inammissibile, dacché inosservante dei requisiti della esposizione sommaria dei fatti e della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, prescrittidall’art. 366, primo comma, numm. 3e 6, cod. proc. civ.; in specie, nell’atto di adizione di questa Corte non è riportato - nemmeno per stralci essenziali -il contenuto del verbale della udienza del giudizio di primo grado all’esito della quale è stata data lettura del dispositivo della sentenza poi appellata eneppure trascritto - sempre almeno nei passaggi d’interesse -il verbale di siffatta sentenza; del verbale di udienza e della sentenza parte ricorrente non opera altresì la c.d. localizzazione, cioè a dire non offre alcuna indicazione circa la loro collocazione nel fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr.

Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); r.g. n. 7185/2020 Cons. est. Raffaele Rossi la evidenziata deficienza illustrativa ed allegativanon consente di verificare il rito osservato nella fase decisoria del giudizio di prime cure: non consente, cioè, di riscontrare se la sentenza conclusiva di esso sia stata pronunciata ai sensi e nei modi dell’art. 281-sexiescod. proc. civ. (circostanza che la ricorrente apoditticamente afferma essere pacifica: cfr. pag. 12 del ricorso) oppure in conformità al combinato disposto degli artt. 447-bise 429 del codice di rito, come invece si intende dalla motivazione della sentenza qui impugnata e come apparirebbe altresì coerente con la sequenza procedimentale della controversia di primo grado, trattata ratione materiae secondo le regole del rito locatizio; tanto preclude a questa Corte la valutazione sul dies a quo del termine per appellare, e quindi lo scrutinio sulla doglianza sollevata; il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e prospetta altresì «nullità della sentenza o del procedimento per travisamento di fatti decisivi e delle risultanze probatorie in relazione agli artt. 132, num. 4, e 360 cod. proc. civ.»; con esso l’impugnante sostiene che era onere della originaria parte attrice dimostrare che i germani Campisi avessero il possesso esclusivo del cespite: per contro, il giudice territoriale aveva sovvertito detto criterio di riparto e travisato le emergenze delle prove testimoniali, con una motivazione mancante siccome contraddittoria; anche questo motivo è inammissibile; impropria e non pertinente rispetto al contenuto del motivo è la evocazione delle disposizioni asseritamente trasgredite; per monolitico indirizzo ermeneutico di questa Corte, abilita la proposizione dell’impugnazione di legittimità la violazione: -) dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a r.g. n. 7185/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass.26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); -) dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892); -) dell’art. 2697 cod. civ.soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella sui quali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass.23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto); fattispecie, queste ora descritte, eccentriche rispetto alla censura articolata da parte ricorrente, la quale, in ultima analisi, di risolve nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle risultanze istruttorie tesa ad una ricostruzione della quaestio facti differente da quella praticata dal giudice di merito, attività del tutto estranea, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità; del pari, la lamentata anomalia motivazionale, per come in ricorso prospettata, è con chiara evidenza esulante dal paradigma disegnato dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. e dai vizi ad esso riconducibili, come individuati dal costante indirizzo del giudice di nomofilachia (sul punto, basti il rinvio aCass., Sez.

U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053); r.g. n. 7185/2020 Cons. est. Raffaele Rossi il ricorso è, in definitiva, inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi parte intimata svolto difese; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; p.q.m. dichiara inammissibileil ricorso; dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principa