Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Vigna Fabbri Spa, did not request a decision on the settlement offer submitted by the appellee, resulting in a deemed waiver of the right to continue the litigation. Consequently, the court ruled that the appeal was renounced and ordered the appellant to bear the procedural costs of the cassation instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a deemed renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the defaulting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26876/2021 R.G. proposto da : VIGNA FABBRI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , V.LUCIO PAPIRIO 83, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE ANTONIO (VTBNTN64L25H501X), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PIO CASALVIERI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 6, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCIENZO FULVIO (DCRFLV70L29H501H), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORE ANDREA (FRINDR70P30H501A) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2101/2021depositata il 22/03/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 1