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Decreto — n. 33593/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33593/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33593/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19710/2021 R.G. proposto da : MAIO MARGHERITA, elettivamente domiciliata in S. Bartolomeo in Galdo, Vico Tomacelli 8, presso lo studio dell'avvocato PICCIUTO ANGELINA ANTONIETTA (PCCNLN67H45H764F) pec avvangelinaantoniettapicciuto@puntopec.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro D'ADDONA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma , Via Nomentana n. 91, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI BEATRICE (BTRGNN73H08A783Y), rappresentato e difeso dall'avvocato DEL GROSSO FRANCESCO (DLGFNC67B23C284L) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di NAPOLI n.1700/2021depositata il 11/05/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33593/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MAIO MARGHERITA, elettivamente domiciliata in S. Bartolomeo in Galdo, Vico Tomacelli 8, presso lo studio dell'avvocato PICCIUTO ANGELINA ANTONIETTA (PCCNLN67H45H764F) pec avvangelinaantoniettapicciuto@puntopec.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro D'ADDONA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma , Via Nomentana n. 91, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI BEATRICE (BTRGNN73H08A783Y), rappresentato e difeso dall'avvocato DEL GROSSO FRANCESCO (DLGFNC67B23C284L) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di NAPOLI n.1700/2021depositata il 11/05/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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titolo esecutivo per i crediti non contestati condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo estinzione del debito liquidazione degli onorari difensivi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
GIOVANNI BEATRICE (BTRGNN73H08A783Y), rappresentato e difeso dall'avvocato DEL GROSSO FRANCESCO (DLGFNC67B23C284L) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di NAPOLI n.1700/2021depositata il 11/05/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19710/2021 R.G. proposto da : MAIO MARGHERITA, elettivamente domiciliata in S. Bartolomeo in Galdo, Vico Tomacelli 8, presso lo studio dell'avvocato PICCIUTO ANGELINA ANTONIETTA (PCCNLN67H45H764F) pec avvangelinaantoniettapicciuto@puntopec.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro D'ADDONA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma , Via Nomentana n. 91, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI BEATRICE (BTRGNN73H08A783Y), rappresentato e difeso dall'avvocato DEL GROSSO FRANCESCO (DLGFNC67B23C284L) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di NAPOLI n.1700/2021depositata il 11/05/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in