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Ordinanza — n. 33480/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding property claim qualification and burden of proof rules in Italian civil law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33480/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower courts violated civil code provisions regarding the qualification of a property dispute. The appellant argued that the appellate court improperly changed the nature of the claim from obligatory to vindicatory without cause, while the respondent maintained the original legal characterization. The court upheld the decision, affirming that the burden of proof for ownership is attenuated when parties do not contest a common ancestor's title, thereby validating the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 948 c.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.: The court rejects the argument that the appellate court violated procedural rules by altering the legal qualification of the claim, confirming that the burden of proof for ownership is appropriately attenuated when the parties do not contest a common ancestral title.

Parole chiave

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property claim qualification burden of proof attenuation common ancestor title appellate court review civil code provisions responsabilità per debiti ereditari titolo esecutivo restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 948 c.c.
Con l’unico motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c. e 112 cpc in relazione all’art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
e 112 cpc in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. -il ricorrente lamenta che, mentre il giudice di primo grado aveva qualificato l’azione della Mascolo quale obbligatoria e di natura personale, in appello la qualificazione era mutata senza che vi fosse alcuna correlazione con la domanda.
Art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. è dovuto il pagamento alla Cassa delle ammende,liquidato come in dispositivo.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 295 c.p
A seguito di appello di Maurizio Alfonso Tito , volto a contestare la contraddittorietà della sentenza di primo grado, la legittimazione attiva della Mascolo ed il mancato esame dell’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
art. 948 c.c
Con l’unico motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8394 del 1990
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13453/2023 R.G. proposto da : TITO MAURIZIO ALFONSO, rappresentato e difeso dall'avvocato PICONE MARCELLOe domiciliato come da pec: -ricorrente- contro TITO MASSIMO, MASCOLO SERAFINA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5148/2022 depositata il 06/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/07/2024 da lla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che:Serafina Mascolo, allegando di essere divenuta proprietaria di un fondo sito in Castellamare di Stabia per averne ereditato la proprietà in seguito al decesso del marito Gaspare Del Gaudio, di aver trovato il fondo parzialmente occupato da Massimo Tito e Maurizio Alfonso Tito, e di aver invano atteso il loro spontaneo rilascio, convenne in giudizio gli occupanti, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, per sentirli condannare al rilascio e al risarcimento dei danni patìti in seguito alla detta occupazione.

Maurizio Alfonso Tito, nel costituirsi in giudizio, allegò di essere figlio naturale di Gaspare Del Gaudio e di aver stipulato, con il padre naturale , un contratto di comodato gratuito sull’immobile, sì da occupare il fondo a doppio titolo, quale comodatario e quale erede del proprietario. Anche Massimo Tito allegò di occupare il fondo in ragione di specifica autorizzazione di Gaspare Del Gaudioed assunse altresì di aver apportato delle migliorie sul fondo. IlTribunale di Torre Annunziata accolse le domande ritenendo che, anche a voler ipotizzare un comodato gratuito sull’immobile, comunque il vincolo contrattuale doveva ritenersi cessato alla morte del comodante sicché da quel momento, e cioè dal 27/3/2000 , l’occupazione del cespite era divenuta illegittima.

Conseguentemente il giudicedi prime cure condann ò i convenuti al rilascio del fondo e al pagamento della somma di € 126.072,00 a titolo di indennità di occupazione sine titulo. A seguito di appello di Maurizio Alfonso Tito , volto a contestare la contraddittorietà della sentenza di primo grado, la legittimazione attiva della Mascolo ed il mancato esame dell’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul riconoscimento della paternità di Gaspare Del Gaudio, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello ritenendo, per quanto ancora rileva, che l’attrice avesse assolto all’onere probatorio su di essa incombente circa la propria legittimazione ad agire, avendo agito in revindica del bene e dunque avendo assolto all’onere di provare la propria condizione di proprietaria, fino a coprire il periodo necessario per ritenere maturata l’usucapione.

A tal fine ha ritenuto sufficiente la dimostrazione, da parte dell’attrice,della validità del proprio titolo di acquisto dal comune dante causa e l’attitudine del proprio titolo a prevalere su quello della controparte,per essere divenuta proprietaria per l’intero al momento della morte del marito. Avverso la sentenza Maurizio Alfonso Tito propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Nessuno resiste al ricorso. il Consigliere Delegato ha formulato una proposta di definizione anticipata nel senso del rigetto del ricorso, osservando quanto segue: l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità,secondo il quale non è precluso al giudice d’appello l'esercizio del potere-dovere di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella data in prime cure con riferimento alla individuazione della "causa petendi", dovendosi riconoscere a detto giudice il potere-dovere di definire l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti, in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (Cass., n. 21244 del 29/9/2006, Cass., n. 7620 del 31/3/2006, n. 33884 del 12/11/2021).

Tali limiti,nella specie, non possono ritenersi ecceduti, alla luce di quanto evidenziato anche nel ricorso circa le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda introduttiva; non risulta sotto altro profilo in alcun modo sottoposto a specifica censura l’ulteriore regola di giudizio esposta in sentenza, peraltro conforme a consolidato indirizzo, secondo cui “i n tema di rivendicazione il rigoroso onere probatorio cui è soggetto l'attore (cosiddetta probatio diabolica) -che consiste nella prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus- si attenua, in relazione sia al comportamento ed alla linea difensiva della controparte, sia in tutti quegli altri casi che ne evidenzino l'inutilità, come nell'ipotesi in cui la controversia riguardi un bene che le parti non contestano essere appartenuto ad un dante causa comune ad entrambe(Si veda Cass. n. 3234/89, mass n 463314;

Cass. n. 284/87, mass n 450033; Cass., n.4556/85, mass n 442016) . La parte ha chiesto la decisione del ricorso senza depositare alcuna memoria a sostegno della propria opposizione. Il ricorsoè stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c. Considerato che: la proposta del Consigliere Delegato è pienamente condivisibile. Tanto è dato affermare sia con riguardo alla specifica argomentazione in diritto in essa contenuta, e qui di seguito illustrata, sia in ragione della stessa condotta processuale della parteche, pur opponendosi alla proposta e chiedendo la decisione del Collegio, non ha depositato (pur non essendo a ciò obbligata) alcuna memoria a sostegno delle proprie ragioni di opposizione, che dunque restano non spiegate: tale condotta palesa mancanza di convincimento circa la giustificazione del dissenso dalla proposta.

Con l’unico motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c. e 112 cpc in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. -il ricorrente lamenta che, mentre il giudice di primo grado aveva qualificato l’azione della Mascolo quale obbligatoria e di natura personale, in appello la qualificazione era mutata senza che vi fosse alcuna correlazione con la domanda. Vi sarebbe pertanto un vizio di ultrapetizione, cioè la sostituzione di una domanda con altro petitum e causa petendi, con sostanziale trasformazione di una domanda personale restitutoria in una domanda di revindica.

Il motivo, ritiene il Collegio, ribadendo l’assunto della PDA, è manifestamente infondato in forza dei principi di diritto evocati nella proposta di definizione, che sono pienamente condivisibili. Condivisibile è anche l’assunto della PDA circa il non risultare sotto altro profilo in alcun modo sottoposto a specifica censura l’ulteriore regola di giudizio esposta in sentenza, peraltro conforme a consolidato indirizzo, secondo cui «in tema di rivendicazione il rigoroso onere probatorio cui è soggetto l'attore (c.d. probatio diabolica) –che consiste nella prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus –si attenua, in relazione sia al comportamento ed alla linea difensiva della controparte, sia in tutti quegli altri casi che ne evidenzino l'inutilità, come nell’ipotesi in cui la controversia riguardi un bene che le parti non contestano essere appartenuto ad un dante causa comune ad entrambe» (Cass. n. 8394 del 1990 e succ. conff.).

Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non è d’uopo pronunciare sulle spese perché la controparte è rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. è dovuto il pagamento alla Cassa delle ammende,liquidato come in dispositivo. Si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. è dovuto il pagamento alla Cassa delle ammendedella somma di € 1000 . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di con