Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks merit review of facts rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a law firm against a lower court ruling regarding a failed loan payment notification. The firm argued for damages and the removal of negative credit reports due to the bank's alleged failure to send payment requests. The court rejected these claims because they constituted an impermissible attempt to re-evaluate factual findings and conduct a merits review, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 113, 115, 342 c.p.c.: In cassation proceedings, complaints that merely propose different factual assessments or seek a re-examination of the merits are inadmissible as they violate the prohibition against reviewing facts and evidence already established by lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27793/2021R.G. proposto da STUDIO LEGALE ASSOCIATO PEZZANI, rappresentato e difes o dagli Avv.ti Pier Aldo Pezzani, Massimiliano Pezzani e Fabiano Pezzani (Pec : massimilianopezzani @ pec .it ) , come da procura in calce alricorso, elettivamente domiciliat o in ROMA , Via Zanardelli n. 36, presso lo studio dell’Avv.Giuseppe Giulio Romeo; -ricorrente - contro Oggetto:Finanziamento – Aquisto Autovettura – Inadempimento -Asserito mancato invio dellarichiesta di addebito delle singole rate del finanziamento- Infondatezza.
CC 17.09.2024 Ric. n. 27793/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi COMPASS BANCA s.p.a. , ( g ià LINEA s.p.a. ) , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.tiFernando M. Gabetta, Gianluca Bona e Andrea Lampiasi (P ec : fernando.gabetta@pecavvocati.it), giusta procura in calce al controricorso,elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo in ROMA, via Crivelluccin. 21; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n . 334/2021, pubblicatain data 3/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 /0 9 /202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi ;
Ritenuto che 1.la Corte d’appello di Reggio Calabria con la sentenza impugnata ha rigettato il gravame proposto dallo Studio Legale Associato Pezzani avverso la sentenza n. 586 /20 09 del Tribunale di Palmi e ha condannato l’ appellan te a rifondere le spese del grado in favore della società appellata Compass. s.p.a.; 2.per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Palmi avevarigettato la domanda proposta dallo stesso Studio Legale Associato Pezzani, volta ad ottenere la condanna della Linea s.p.a.(attuale Compass s.p.a.) al risarcimento del danno subito a causa dell’inadempimentocontrattuale consistito nel mancato invio della richiesta di addebito delle singole rate del finanziamento – relativo all’acquisto di un’autovettura , Jeep Dailmer Chrysler, per l’importo di € 31.469,00 , mediante le ricevute R id per l’incasso alla Banca di Roma (ora, CCB Unicredit), con addebito sul conto corrente n. 1617010, intestato allo Studio Legale medesimo (inadempimento determinato in € 50.000,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), nonché quella volta ad ottenere CC 17.09.2024 Ric. n. 27793/2021 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi l’accertamento dell’obbligo della Linea s.p.a. di cancellare dai sistemi informatici delle finanziarie e delle banche, le segnalazioni di inadempimento delle singole rate di finanziamento e aveva , infine, dichiarato interamente compensate tra le partile spese del giudizio;
3. a vverso la sentenza d ella Corte d’ appello di Reggio Calabria, lo Studio Legale Associato Pezzani ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi d'impugnazione; h a resistito con controricorso la Compass s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato distinte e rispettive memorie. Considerato che 1.con il primo motivo, lo S tudio ricorrente censura il “ Vizio di motivazione ed omesso esame in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5”; in particolare,assume che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della prova fornita in ordine alle seguenti circostanz e: - il rimborso delle rate di finanziamento sottoscritto doveva avvenire con addebito sul conto corrente intestato allo studio Legale presso Banca di Roma (ora Unicredit) , e Compass non aveva mai inviato richiesta di addebito Rid ( r apporto interbancario diretto ) a nome dello studio legale associato Pezzani, e nonostante le numerose richieste e diffide, anche formali, effettuate da questo, - aveva inserito nelle banche dati creditizi, quali debitori inadempienti, gli avvocati Pezzani e all’associazione professionale ad essi facente capo; lo Studio ricorrente lamenta l’erroneità di quanto considerato dalla Corte d’appello: - il presunto inserimento, ad opera dell’avv.
Pier Aldo Pezzani, nel modulo di richiesta Rid di un codice fiscale errato; -il fatto secondo cui al fine del corretto aggancio del Rid sul conto dello Studio Pezzani fosse necessario inserire il codice fiscale CC 17.09.2024 Ric. n. 27793/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi dell’avv. Pezzani Pier Aldo, anziche’ la partita iva dello Studio medesimo; - la mancanza di volontàda parte dello Studio Pezzani di sottoscrivere una nuova richiesta di addebito rid con codice fiscale correttoed insiste sul fatto che la controparte non avrebbe fornito la prova ne’ della compilazione dei moduli ed in particolare del n. 5 richiamato dalla Compass,ne’ dell’inserimento sul medesimo modulo delcodice fiscale errato;
2. c on il secondo motivo , lamenta l a “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 113 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”; in particolare,evidenzia che la sentenza impugnata si basa su tre affermazioni: la compilazione dei moduli è stata eseguita dall’avv. Pezzani, questiha compiuto l’errore di trascrizione del codice fiscale ed infine, la Compass ha regolarmente inviato presso la banca di Roma la richiesta di addebito Rid; evidenzia altresì l'errore logico-giuridico in cui sarebbe incorsa laCorte d’appello circa la interpretazione dei moduli di addebito R id depositati dalla Compass (doc. n. 5 e n. 6 depositati in prime cure ), consistito nell’averinvertito l'onere probatorio in danno dello Studio ricorrente ;
3. c on il terzo motivo lo Studio ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 vizio di motivazione in relazione all’art. 360, comma1, n. 5.”; a parere del lo Studio ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto parte dei motivi di appello inammissibili, ritenendo che le contestazioni fossero generiche, senza precisa e puntuale critica agli argomenti della sentenza del Tribunale di Palmi, ritenendo, erroneamente, che l’atto di appello riproducesse l’atto introduttivo di prime cure, erroneamente applicando la nuova disciplina post riforma 2012 dell’art.342 c.p.c.;
4. con il quarto motivo, lo Studio ricorrente denuncia la “Violazioneo falsa applicazione dell'articolo 4 d.m. 55/2014 e delle relative tabelle allegate in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; nello specifico, lamenta che la C orte d ’ appello, nel liquidare le spese del CC 17.09.2024 Ric. n. 27793/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi grado in favore della società appellata vittoriosa, ha riconosciuto anche quelle per l'espletamento della “fase introduttiva” e della "fase istruttoria/trattazione", mentre, la appellata società Compass non aveva partecipato a dette fasi del giudizio essendosi costituita nel giudizio di seconde cure in data 29/10/2014, quando già ormai il giudizio si trovava nella fase di precisazione delle conclusioni; 5.il primo motiv o di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis (disposizione che ha trovato continuità normativa nel nuovo testo dell’art.360, quarto comma, c.p.c.), deve infatti escludersi la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 del citato art.360, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.
“doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme”, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ha l’onere –nella specie non assolto, non ostante la sentenza d’appello abbia integralmente confermato quella di primo grado– di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra molte, Cass. 18/12/2014 n. 26860;
Cass. 22/12/2016 n. 26774; Cass.6/08/2019 n. 20994); sotto altro profilo, è necessario evidenziare che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità CC 17.09.2024 Ric. n. 27793/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 1, 30/3/2007 n. 7981; Cass. Sez. 6-1, 9/7/2013 n. 17041;
Cass. Sez. 2, 13/8/2018 n. 20712) e lo Studio ricorrente indica i documenti di riferiment o depositati in prime cure, ma non spiega di aver sollevato tali doglianze in sede di impugnazione; 6.parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motiv o di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati attenendo ad una analoga questione posta sotto un duplice profilo; ebbene, le violazioni di legge lamentate hanno l’effettiva consistenza di una non consentita sollecitazione rivolta a questa Corte a rivalutare la ricostruzione della quaestio facti, e solo all’esito di essa, postula la violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 342c.p.c.; in altri termini, il ricorrente , mediante la violazione delle richiamate norme processuali, propone censure dirette esclusivamente alla rilettura di elementi fattuali ed istruttori, posti dalla Corte d’appello alla base della decisione assunta, senza formulare alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata mostrando, tra l’altro, di non tenere conto della giurisprudenza di questa Corte in ordine al principio secondo il quale, in sede di legittimità, non sono ammissibili i motivi che comportano una non consentita rivisitazione nel merito dei fatti di causa e degli elementi istruttori acquisiti nei precedenti gradi di giudizio; da ciò discende, in particolare, che le numerose censure formulate non possono utilmente essere proposte mediante la mera contrapposizione ad esse di valutazioni diverse, poiché tali contestazioni non riguardano, evidentemente, la valutazione della correttezza delle risultanze istruttorie, bensì il riesame del merito della controversia;
7. infondato e il quarto motivo di ricorso ; è sufficiente richiamare al riguardo il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui “in tema di liquidazione delle CC 17.09.2024 Ric. n. 27793/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. Sez. 3, 13/07/2021, n. 19989; cfr. di recente, nello stesso solco, Cass. Sez. 2 -20/10/2023, n. 29184) ;
8. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il ricorso del ricorso; le spese del giudizio di cassazione,liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigettail ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a