Cassation appeal dismissed because water fee opposition judgment must be appealed, not appealed to Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly classified the case as an opposition to execution under Article 615 of the Civil Procedure Code. The appellant, a municipality, sought to overturn a water fee judgment by filing a cassation appeal, while the respondent, an individual, did not defend himself. The court ruled that since the judgment was issued as an opposition to execution, it can only be challenged via appeal, making the cassation appeal procedurally incorrect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.c.; Art. 49, comma 2, L. n. 69/2009: Judgments in opposition to execution proceedings are subject to appeal, not cassation appeal, and the correct remedy must be determined based on the lower court's qualification of the action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
9/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21773/2022R.G. proposto da COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o dall’ A vv. Mauro Ricciardi (Pec : massimilianopezzani@pec.it), come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliatoin ROMA, via Casal Selce, 441/A presso lo studio dell’Avv. Guido Battiato (pec: mauro.ricciardi@avvocatismcv.it ) -ricorrente - contro Luigi GRANILLO; Oggetto:Responsabilità civile –Canoni idrici– Impugnazione per cassazione -Sentenzadel Giudice di pace –Inammissibilità.
CC 17.09.2024 Ric. n. 21773/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi - intimato - avverso la sentenza n. 1020 /2022 pubblicata il 23 .0 5 .2022 dal Giudice di Pace diCaserta; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 /0 9 /202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi ; Ritenuto che 1. Il sig. Luigi Granillo adiva il Giudice di Pace di Caserta convenendo in giudizio il Comune di San Nicola La Strada per proporre opposizione avverso la fattura n. 6323 del 25.09.2020 Ruolo Idrico 2016/2017, notificata gli dal predetto Comune , gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali,con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 240,00; sosteneva che il diritto di chiedere i crediti per il canone idrico di cui alla fattura impugnata si era ampiamente prescritto ai sensi e per gli effetti della leggen. 205/2017 e modificata dalla legge n. 160/2019, recepite da ARERA con delibere n. 547/2019, 184/2020, 186/2020;
Nella resistenza del convenuto Comune il Giudice di Pace di Casertacon la sentenza n. 1020 /2022 , acco gl ieva la domanda; 3.avverso la sentenza Giudice di pace, il Comune di San Nicola La Strada ha proposto ricorso per cassazione sulla base un unico motivo d'impugnazione ; sebbene intimato Luigi Granillo non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; il Comune ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come “opposizione all’esecuzione exart. 615 c.p.c.”. Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile CC 17.09.2024 Ric. n. 21773/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo allaqualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dallaqualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v.
Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n. 26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione(cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535. V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass. 9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237), il ricorso va dichiarato inammissibile.
A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009, la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione.
5. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. CC 17.09.2024 Ric. n. 21773/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Così deciso in Ro