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Ordinanza — n. 33407/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because water bill opposition judgment must be appealed, not appealed to Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33407/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly classified the case as an opposition to execution under Article 615 of the Civil Procedure Code. The plaintiff, Ursini, argued that the water fee statute of limitations had expired, but the defendant, the Municipality of San Nicola La Strada, contested this claim. The Court ruled that since the judgment was an opposition to execution, it can only be appealed, making a cassation appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: Judgments on opposition to execution are appealable, not subject to cassation appeal.

Parole chiave

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opposition to execution statute of limitations water fees cassation appeal procedural inadmissibility canone d'acqua tasse di allacciamento fognario distribuzione idrica

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come “opposizione all’esecuzione exart. 615 c.p.c.”.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 616 c.p
A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617
Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n.
Cass., 21/12/2009, n. 26919
4617; Cass., 21/12/2009, n. 26919; Cass., 14/5/2007, n.
Cass., 14/5/2007, n. 11012
Cass., 13/6/2024, n. 16535
Cass., 13/6/2024, n. 16535.
Cass., 15/10/2010, n. 21363
anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n.
Cass., 13/1/2009, n. 475
21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass.
Cass. 9/2/2009, n. 3192
475; Cass. 9/2/2009, n. 3192; Cass.
Cass. 3/5/1974, n. 1237
3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237), il ricorso va dichiarato inammissibile.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21768/2022R.G. proposto da COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o dall’ A vv. Mauro Ricciardi (Pec : massimilianopezzani@pec.it), come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliatoin ROMA, via Casal Selce n. 441/A presso lo s tudio dell’ A vv. Guido Battiato ( pec: mauro.ricciardi@avvocatismcv.it ); -ricorrente - contro Guglielmo URSINI; Oggetto:Responsabilità civile –Canoni idrici –Impugnazione per cassazione - sentenza Giudice di pace – Inammissibilità.

CC 17.09.2024 Ric. n. 21768/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi - intimato - avverso la sentenza n. 701/2022 depositata il 12.04.2022 dal Giudice di Pace diCaserta, notificata il 16/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 /0 9 /202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi ; Ritenuto che 1.Il sig. Gugliemo Ursini adiva il Giudice di Pace di Caserta convenendo in giudizio il Comune di San Nicola La Strada per proporre opposizione avverso la fattura n. 9617 del 25.09.2020 Ruolo Idrico 2016/2017, notificata gli dal predetto Comune , gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali,con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 168,00; sosteneva che il diritto di chiedere i crediti per il canone idrico di cui alla fattura impugnata si fosse prescritto ai sensi e per gli effetti della legge n. 205/2017 e modificata dalla legge n. 160/2019, recepite da ARERA con delibere n. 547/2019, 184/2020, 186/2020;

Nella resistenza del convenuto Comune il Giudice di Pace con la sentenzan. 701/2022 acco gl ieva la domanda; 3.avverso la sentenza Giudice di pace, il Comune di San Nicola La Strada ha proposto ricorso per cassazione sulla base un unico motivod'impugnazione; sebbene intimato, Guglie l mo Ursini non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; il Comune ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come “opposizione all’esecuzione exart. 615 c.p.c.”. CC 17.09.2024 Ric. n. 21768/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo allaqualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dallaqualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v.

Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n. 26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione (cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535. V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass. 9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237), il ricorso va dichiarato inammissibile.

A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009, la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione.

5. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimatosvolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a CC 17.09.2024 Ric. n. 21768/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma