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Ordinanza — n. 33297/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of standing due to internal res judicata on admissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33297/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the plaintiff to pay legal costs. Although the municipality had an abstract interest in expanding liability, it lacked specific standing because it failed to file claims against the third parties in the first instance. Consequently, the appellate court's ruling on the admissibility of the third-party call became binding internal res judicata, preventing the municipality from challenging it.

Regesto Legislator

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Art. 329, comma 2, c.p.c.; When a party fails to formulate specific claims against third parties in the first instance, the appellate court's declaration of inadmissibility regarding their summons becomes internal res judicata, barring further challenge on that specific procedural issue.

Parole chiave

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legittimazione processuale giudicato interno chiamata in causa res judicata interesse astratto impugnazione appello spese processuali difetto di responsabilità comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 329, comma 2, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, al competente ufficio di m
art. 380 - bis c.p
In data 21/12/2023 è stata depositata proposta di definizione anticipata ex art. 380 - bis c.p.c., nel senso dell a manifesta infondatezza del ricorso.
art. 100 c.p
Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Colleferro (d’ora in avanti, semplicemente “Comune”)deduce la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente Oggetto: CHIAMATAIN CAUSADEL TERZODAPARTE DIALCUNI CONVENUTI– IMPUGNAZIONE DELLA STATUIZIONEDI INAMMISSIBILITÀ DAPARTEDI ALTRO CONVENUTO– CARENZADI LEGITTIMAZIONE Ud. 24/10/2024 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8238/2023R.G. proposto da: COMUNE DI COLLEFERRO, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difes o dall’Avv. ALESSANDRO GRIFONI (GRFLSN66B02C858W) per procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova n. 288, presso lo studio dell’Avv. Marco Angeletti; - ricorrent e - contro ARCANGELO GOBBO (GBBRNG48D30D539X), rappresentato e difeso dall’Avv.

GIOVAN CANDIDO DI GIOIA (DGIGNC42P16I697J) per procura allegata al controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini n. 27, presso lo studio del medesimo; CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del sindaco pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. GIOVANNA ALBANESE (LBNGNN65L68B036D) per procura speciale allegata al controricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, via IV Novembre n. 119/A, presso la sede dell’Avvocatura civica; SOCIETÀ SERVIZI COMPRENSORIALI E DI SVILUPPO IMMOBILIARE (SE.CO.SV.IM.) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.

ENRICO GABRIELLI (GBRNRC56M29H501X), ALDO SACCHI (SCCLGS60E02F205L) e MAURIZIO GALBIATI (GLBMRZ59D23D869C) per procura allegata al controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, piazza G. Mazzini, n. 15; - controricorrent i - REGIONE LAZIO; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE; MINISTERO DELLA SALUTE; FCAPARTECIPAZIONI s.p.a.; AVIO s.p.a.; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6152 /202 2 , depositata il 05/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024dal dott.

LUIGI LA BATTAGLIA. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Arcangelo Gobbo, proprietario di un’azienda agricola sita nel Comune di Ferentino (FR),citò in giudizio la Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale), la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio commissariale per l’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le Province di Roma e Frosinone, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della Salute(d’ora innanzi, “le Amministrazioni statali”), la Regione Lazio e il Comune di Colleferro, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni occorsi alla suddetta azienda in conseguenza dell’illecito interramento di rifiuti chimici tossici provenienti dallo stabilimento industriale della Se.Co.Sv.Im. s.r.l.

Costituendosi in giudizio, le Amministrazioni statali chiesero di chiamare in causa FCA Partecipazioni e Se.Co.Sv.Im. s.r.l. “per essere dichiarate responsabili dell’inquinamento provocato, dell’omessa bonifica del sito nonché di tutti i danni provocati all’odierno attore ed essere, così, condannate al risarcimento che sarà ritenuto di giustizia” (pag. 9 del controricorsodi Roma capitale) , concludendo, in via subordinata, per la condanna delle chiamate in causa a “manlevare le convenute Amministrazioni da ogni pretesa attorea, condannando[le] a rifondere alle dette istanti quanto saranno eventualmente tenute a pagare all’odierno attore” (pag. 10 del controricorso Roma capitale).

FCA Partecipazioni, a sua volta, chiese di chiamare in causa Avio s.p.a. Il Comune di Colleferro si costituì in giudizio con comparsa del 14/12/2015. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, condannò i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all’attore la somma di € 172.125,74, dichiarando altresì inammissibili le domande proposte dalle Amministrazioni statali “chiamanti” nei confronti delle società chiamatein causa ( FCA Partecipazioni e Se.Co.Sv.Im. s.r.l. ). A seguito delle impugnazioni (poi riunite) propost e da Città Metropolitana di Roma, Regione Lazio e dalle Amministrazioni statali, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza in questa sede impugnata, confermò la sentenza di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, il Comune di Colleferro. Hanno depositato controricorso la Se.Co.Sv.Im., la Città Metropolitana di Roma capitalee Angelo Gobbo, mentre le altre parti sono rimaste intimate. Il ricorrente e le parti controricorrenti (tranne la Città metropolitana di Roma capitale) hanno depositato memorie exart. 380-bis.1 c.p.c. In data 21/12/2023 è stata depositata proposta di definizione anticipata ex art. 380 - bis c.p.c., nel senso dell a manifesta infondatezza del ricorso. Nella memoria depositata per Arcangelo Gobbo, l’ A vv.

Giovan Candido Di Gioiasi è dichiarato antistatario.

2. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Colleferro (d’ora in avanti, semplicemente “Comune”)deduce la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.”. La Corte d’appello di Roma avrebbe errato nel dichiarare inammissibili i motivi d’appello incidentale volti a censurare la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di primo grado, della chiamata in causa di Se.Co.Sv.Im. e FCA Partecipazioni , sussistendo l’interesse del Comune “a veder esclusa la propria responsabilità risarcitoria corrispondentemente e proporzionalmente al riconoscimento di quelladelle [suddette] società (..)” (pag. 12 del ricorso per cassazione), alle quali, anche in mancanza di specifica domanda da parte del Comune medesimo, doveva ritenersi estesa l’originaria domanda risarcitoria dell’attore, per effetto dell’indicazione delle stesse, ad opera delle parti convenute che le avevano evocate in giudizio,quali effettive responsabili del danno.

3. Il ricorso è in ammissibile per carenza di legittimazione ad impugnare del ricorrente. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibili le chiamate in causa di Se.Co.Sv.Im. e FCA Partecipazioni ( qualificate come chiamatedel terzo responsabile, finalizzate ad ottenere la liberazione dei convenuti chiamanti dalla pretesa dell’attore ) , in ragione dell’impossibilità di ritenere che la domand a originariamente svolt a dall’attoresi fosse estes a nei loro confronti ( né espressamente - non avendo l’attore formulato alcuna dichiarazione in tal senso - né implicitamente, stante la diversità del titolo della suddettadomanda rispetto a quella sottesa alla chiamata in causa dei terzi), oltre che dell’inconfigurabilità di una fattispecie di rivalsa o regresso (non avendo i convenuti neppure dedotto i relativi elementi costitutivi).

In seno all’appello incidentale, il Comune aveva impugnato tale statuizione di inammissibilità, sostenendo che l’indicazione del terzo quale (unico) responsabile dell’evento fosse di per sé sufficiente a determinare “automaticamente un ampliamento della controversia in senso soggettivo ed oggettivo con contestuale unicità del complessivo rapporto controverso e inscindibilità della causa” (pag. 8 del controricorsodel Comune di Colleferro). Da altro punto di vista, non poteva negarsi –secondo l’appellante incidentale – la ricorrenza di una fattispecie di responsabilità solidale (e, dunque, la qualificazione in termini di azione di regresso della domanda proposta con la chiamata in causa), avendo le parti convenute (ma anche lo stesso giudice di primo grado, a pag. 39 della propria sentenza) espressamente prospettato una responsabilità commissiva delle società chiamate in causa, affiancantesi a quella omissiva delle amministrazioni convenute.

La Corte d’appello di Roma, nella sentenza in questa sede impugnata, dichiarò inammissibili i motivi di appello incidentale appena illustrati, “in quanto nel giudizio di primo grado il Comune di Colleferro non [aveva] chiesto la chiamata in causa delle predette società, né quindi proposto domande nei loro confronti, per cui non [aveva] interesse alla impugnazione autonoma della statuizione” (pag. 20 della sentenza impugnata). Nell’argomentare il proprio motivo di ricorso per cassazione, il Comune di Colleferro sostiene che fosse irrilevante la mancata formulazione, da parte sua,dell’istanza di chiamata in causa ex art. 269, comma 2, c.p.c., poiché, una volta “entrate” nel processo (non importa per iniziativa di chi), alle terze chiamate si era esteso il contraddittorio processuale, nell’ambito del quale, con la propria comparsa di costituzione e risposta, il Comune aveva prospettato la loro esclusiva responsabilità rispetto alla pretesa risarcitoria fatta valere dall’attore (a pag. 11 del ricorso del Comune viene richiamato il paragrafo 1a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ove si afferma che “i danni lamentati da parte attrice sono addebitabili, se del caso, ai responsabili dell’inquinamento ambientale nell’area della Valle del Fiume Sacco, ovvero alle imprese che ivi hanno operato e/o che hanno, o hanno avuto, la titolarità dell’area, ovvero –per eventuale culpa in vigilando e per le omissioni lamentate nel periodo rilevante – alle amministrazioni centrale e regionale, avendo il Comune svolto ogni utile iniziativa di propria competenza per fronteggiare l’emergenza”).

L’interesse ad impugnare il capo della sentenza d’appello che dichiarò inammissibile la chiamata in causa deriverebbe, pertanto, dalla circostanza che il Comune, “dall’accoglimento dell’appello e conseguente dichiarazione di responsabilità (o subordinatamente di corresponsabilità) delle società chiamate in causa ne avrebbe ricavato una sicura “utilità giuridica” derivante dalla esclusione della propria responsabilità o subordinatamente dalla sua proporzionale riduzione per il caso di condanna solidale con le società chiamate in causa (e correlato diritto di regresso)” (pag. 11 del ricorso per cassazione).

Orbene, in linea astratta un interesse del Comune all’allargamento della platea dei possibili responsabili effettivamente sussisteva, dal momento che, in tal caso, gli effetti deteriori della condanna eventualmente subita si sarebbero potuti riversare, in sede di regresso, su un maggior numero di soggetti. Peraltro - posto che lo stesso Comune, nel costituirsi (tardivamente) in primo grado, non ebbe a proporre alcuna specifica domanda nei confronti delle terze chiamate (a quel tempo, già costituitesi in giudizio)-, tale evenienza sarebbe potuta discendere unicamente da un’estensione (espressa o “automatica”), nei confronti de lle parti chiamate , dell’originaria domanda dell’attore, che è proprio ciò che è stato negato dalla sentenza di prime cure.

Al Comune di Colleferropotrebbe, pertanto, riconoscersi l’ astratto interesse ad impugnare in appello la statuizione di inammissibilità della chiamata ( censurando l’esclusione dell’estensione suddetta). Con riguardo a tale specifico punto,quindi, la motivazione della sentenza della Corte d’appello di Roma dev’essere corretta. Vi è, però, che, proprio in virtù della mancata formulazione di qualsivoglia domanda all’indirizzo delle terze chiamate, il Comune difettava di legittimazione ad impugnareuna statuizione che afferiva unicamente al rapporto processuale tra parti diverse, sicché, una volta formatosi il giudicato, ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c., in ordine alla statuizione di inammissibilità del motivo, da parte della Corte d’appello di Roma,esso non ha titolo per scongiurare tale esito mediante una sua propria impugnazione.

La dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa de qua è, infatti, coperta da giudicato interno, ciò che impedisce di ridiscutere, in questa sede, la questione dell’estensione automatica della domanda, anche dall’angolo visuale della diversità dei relativi fatti costitutivi rispetto a quelli dedotti dalle parti convenute cui si deve la chiamata in causa.

4. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente alla refusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità (che si liquidano in dispositivo).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 200,00 per esborsi) per Città Metropolitana di Roma Capitalee in € 3.700,00 (di cui € 200,00 per esborsi)per ciascuno degli altri controricorrenti, oltre ad accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, al competente ufficio di m