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Ordinanza — n. 33226/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual grounds for double conformity review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33226/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the insurance company's appeal inadmissible, ordering them to pay the opposing party's legal costs. The court found the appellant failed to specify the factual differences between the first-instance and appellate judgments required for a 'double conformity' review under Article 360(1)(5) of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected as it merely complained about the appellate court's evaluation of facts without demonstrating a substantive divergence in the judicial reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; In a 'double conformity' scenario, a cassation appeal based on Article 360(1)(5) is inadmissible unless it explicitly identifies the factual grounds underlying both the first-instance and appellate decisions to prove they differ.

Parole chiave

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double conformity review inadmissible appeal factual grounds divergence Article 360 Civil Procedure omitted examination of facts assicurazione RC dei veicoli a motore risarcimento dei danni da incidente stradale obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso, peraltro non separatamente illustrati, sono i seguenti: primo motivo: violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360, comma primo, n. 4 e n. 5 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma primo,n.
Art. 115 c.p.c.
5 c.p.c.; secondo motivo: violazione dell’art. 115 c.p.c. relativo al principio di non contestazione; terzo motivo: omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art.
Art. 2952, comma 2, c.c.
1462 del 17/10/2019, ha rigetta to la domanda di rivalsa per intervenuta prescrizione, ai sensi dell ’ art. 2952, comma 2, c.c. La compagnia assicuratrice ha propostoimpugnazione di merito e la Corte d’appello di Milano, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
All’inammissibilità dell’impugnazione consegue che deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd.
art. 116 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso, peraltro non separatamente illustrati, sono i seguenti: primo motivo: violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 115 c.p
5 c.p.c.; secondo motivo: violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 2952 c.c
28 del 2010 circa l’effetto interruttivo da attribuire alla domanda di mediazione, nonché dell’art. 2952 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass n. 5947 del 28/02/2023 Rv. 667202
Cass n. 10927 del 23/04/2024 Rv. 670888
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30737/2021 R.G. proposto da : SARA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via CICERONE n. 49, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA (BRNSVV77L43H501P) che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti -ricorrente - contro LEVITA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA alla via FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato MARINI PAOLO (MRNPLA57R12G478T) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRETI RICCARDO (PRTRCR66C09F704V) , domiciliazione telematica in atti -controricorrente - nonchécontro DELEANI SIMONE -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di MILANO n. 2436/2021depositata il 27/07/2021 .

R.g. n. 30737 del 2011 Ad. 22/10/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 22/10/2024,dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA I fatti di causa, per quanto ancora rilevanti in questa sede di legittimità, sono i seguenti. Simone Deleani, nipote di Giuseppe Levita, si impossess ò , senza il consenso di questi, dell ’ auto vettura del nonno e , dopo avere fatto salire a bordo l ’ a llora fidanzata , le cui generalità sono qui irrilevanti, si pose alla guida , ma perse il controllo dell’automezzo, che uscì fuori strada , con conseguente ribaltamento eplurime gravi fratture riportate dalla trasportata.

La Sara Assicurazioni S.p.a. , quale assicuratrice dell’autovettura per la responsabilità civile auto, corrispose a lla trasportata, per cure mediche, la somma di oltre duecentosettanta mila euro e,quindi , conve n ne in rivalsa il Levita e il Deleani dinanzi al Tribunaledi Busto Arsizio. Nella contumacia di Simone Deleani il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1462 del 17/10/2019, ha rigetta to la domanda di rivalsa per intervenuta prescrizione, ai sensi dell ’ art. 2952, comma 2, c.c. La compagnia assicuratrice ha propostoimpugnazione di merito e la Corte d’appello di Milano, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2436 del 27/07/2021 ha rigetta to l’impugnazione.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi, la compagnia assicuratrice. Risponde con controricorso Giuseppe Levita. Simone Deleani, già contumace in entrambe le fasi di merito, è rimasto intimato. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. R.g. n. 30737 del 2011 Ad. 22/10/2024; estensore: C. Valle Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 22/10/2024, alla quale il ricorso è stato rattenuto per la decisione ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso, peraltro non separatamente illustrati, sono i seguenti: primo motivo: violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 e n. 5 c.p.c.; secondo motivo: violazione dell’art. 115 c.p.c. relativo al principio di non contestazione; terzo motivo: omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. costituito dal doc. 8 (verbale negativo di mediazione), che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed ha natura decisiva poiché dal valore dato a tale documentoderiva la declaratoria o meno della prescrizione; quarto motivo: violazione dell’art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28 del 2010 circa l’effetto interruttivo da attribuire alla domanda di mediazione, nonché dell’art. 2952 c.c. Il fulcro delle censure della compagnia assicuratrice si incentra sulla mancata valutazione, da parte dei giudici di merito, del verbale di (mancata) conciliazione in sede di mediazione, ossia del verbale della riunione di mediazione.

In particolare, nell ’ esposizione dell ’ impugnazione il nucleo centrale di essa è da ravvisarsi nella circostanza che dal contenuto del detto verbale sarebbe agevole inferire che la controparte, ossia Giuseppe Levita, aveva ricevuto ritualmente la raccomandata di interruzione della prescrizione, all’epoca biennale, di cui all ’ art. 2952, comma 2, c.p.c., in tal modo venendosi a concretizzare l’interruzione della prescrizione tra la data del pagamento a Sara Pozzi, avvenuto il 4/11/213 e l ’ atto interruttivo del 13/01/2015 poiché la convocazione per la riunione di mediazione sarebbe R.g. n. 30737 del 2011 Ad. 22/10/2024; estensore:

C. Valle intervenuta, in data 18/07/2016 (raccomandata inviata il 14/07/2016, come dallo stesso verbale). La censura è inammissibile, in quanto non affronta adeguatamente la specifica motivazione del giudice di merito, che ha evidenziato, sulla base dell’analisi e interpretazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28/ del 4/03/2010, che il mediatore non è pubblico ufficiale e , pertanto , le attestazioni di cui al verbale dallo stesso redatto non sono dotate di pubblica fede, ai sensi dell ’ art.2700 c.c. e l ’ efficacia interruttiva della prescrizione è attribuita dalla detta legge alla sola domanda di mediazione comunicata alla controparte.

Quel che la parte ricorrente intende valorizzare è la sola lettera di invito alla riunione di mediazione. Eppure, il motivo è carente di specificità, poiché non censura adeguatamentel ’ affermazione decisoria della Corte d ’ appello della sostanziale irrilevanza del verbale di mediazione, in quanto quel che rileva ai fini interruttivi della prescrizione è la comunicazione della richiesta di mediazione: la mancata produzione della cui prova rende, quindi, irrimediabilmente incerta la collocazione temporale della medesima, proprio ai fini dell’individuazione dell’eventuale atto interruttivo della prescrizione, pure invocato dalla ricorrente.

Inoltre, la ricorrente non evidenzia, in relazione alle censure proposte ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.(e di cui al primo e al terzo motivo), nel dedurre l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., quale sia il fatto del quale sia stato omesso l’esame a fronte della sostanziale identità di ricostruzione fattuale tra il giudice di primo grado e quello dell’appello, in tal modo proponendo una censura di per sé sola inammissibile, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte: Cass n. 5947 del 28/02/2023 Rv. 667202 - 01) n ell ’ ipotesi di "doppia conforme", prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.

5) dell’art. R.g. n. 30737 del 2011 Ad. 22/10/2024; estensore: C. Valle Pag. 5di 6 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Ove poi il fatto debba intendersi riferito al verbale di mediazione in sé considerato , la censura sarebbe pure inammissibile, in quanto tendente a manifestare la richiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali o comunque a lamentare l’apprezzamento delle prove condotto dal giudice del merito, al quale solo è riservato il relativo compito, essendo precluso nel giudizio di legittimità, secondo la giurisprudenza di questa Corte (per tutte: n. 10927 del 23/04/2024 Rv. 670888 - 01) un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.

In conclusione , il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza della società ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia, in relazione all ’ attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. All’inammissibilità dell’impugnazione consegue che deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito.

P.Q. M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Condanna l a ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. R.g. n. 30737 del 2011 Ad. 22/10/2024; estensore: C. Valle Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del c o mpet ente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, de