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Ordinanza — n. 33200/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows jurisdiction to Rome, rejecting distribution code as written contract derogation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33200/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared jurisdiction belongs to the Rome Tribunal, ordering the resumption of proceedings there. Energy Green City argued that a general distribution code could not override the requirement for a specific written agreement regarding exclusive territorial jurisdiction. The Court held that while the contract itself was valid, the derogation clause in the distribution code lacked the specific written form and explicit exclusivity required by law to bind the parties.

Regesto Legislator

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Art. 29 cod. proc. civ.; Art. 1341 cod. civ.: A derogation of territorial jurisdiction in a distribution contract must result from a specific written act expressly stating the exclusive nature of the designated judge's competence; general conditions in a network code without specific user signature do not produce this effect.

Parole chiave

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territorial jurisdiction derogation written form requirement distribution contract validity exclusive judge competence network code conditions inosservanza delle norme sulla competenza fedeltà contrattuale caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 29 cod. proc. civ.
Art. 1325 n. 4 cod. civ.
Art. 1350 ss. cod. civ.
Art. 1341 second comma cod. civ.
Art. 192 law n. 192/1998
art. 29 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/08/2002, n. 11918
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 08211/2024R.G., proposto da Energy Green City s.p.a., in persona del legale rappresentante, Maurizio Argirò;rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Pingue e Massimino Lo Conte, in virtù di procura allegata al ricors o (pec dichiarata : filippopingue@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente- nei confronti di Toscana Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante, Gianluca Garbellano;rappresentata e difesa, dagli Avvocati C. Ferdinando Emanuele (pec Oggetto:

Regolamento di competenza. Contratto di “ vettoriamento ” e distribuzione di gas – A ccordo derogatorio della competenza territoriale –Necessità che risulti da atto scritto e che preveda espressamente il carattere esclusivo della competenza delgiudice designato – Sussistenza – P ossibilità di attribuire efficacia, in tal senso, alla previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione – E sclusione – Ragioni. C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. Frasca Est. Spaziani dichiarata: femanuele@pec.cgsh.com) e Francesca Gesualdi (pec dichiarata: fgesualdi@milano.pecavvocati.it), in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roman.2915/2024, pubblicata il 1° marzo 2024,nel procedimento iscritto al n. 44596/2020 RG; udìta la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 15 novembre 2024dal Consigliere Paolo Spaziani ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,Michele Di Mauro, che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Roma con conseguente prosecuzione del processo dinanzi a detto ufficiogiudiziario.

Rilevato che: 1.la società Energy Green City s.p.a., con sede in Roma, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società Toscana Energia s.p.a., con sede in Firenze, chiedendone la condanna al risarcimento del dann o , previo accertamento della violazione, da parte della convenuta, del divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 della legge n. 192 del 1998, o, in subordine, per responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e ss. cod. civ.; l’attrice ha esposto: che era operatrice privata nel settore delle forniture di gas naturale ed energia elettrica, con rete commerciale estesa a livello nazionale e con unportafogli di clienti ; che nello svolgimento di tale attività si era avvalsa del servizio di “vettoriamento” del gas , svolto – in regime di monopolio per l’area di consegna– dalla Toscana Energia s.p.a. , consistente nellapresa in carica, nel trasporto e nella consegna del gas ai clienti finali in determinati punti di consegna attravers o l’impianto di distribuzione; che , nell’esecuzione di questoservizio, la convenuta aveva violato le deliberazioni dell’autorità per il gas e l’ energia , nonché il principio di buona fede, richiedendo reiteratamente l’ escussi o ne della garanzia bancaria da essa costituita presso la B anca Popolare del Frusinate soc. coop., al di fuori dei C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres.

Frasca Est. Spaziani presupposti stabiliti dalla predetta autorità, che esigevano il qualificato inadempimentodell’utente del servizio di distribuzione; e che da tale contegno le era derivato pregiudizio per avere la banca, a seguito delle numerose richieste di escussione pervenutele, deciso di non rinnovare le garanzie precedentementerilasciate a favore della stessa Tosca na Energia s.p.a. e di un’altra società;

2. la convenuta , costituitasi in giudizio, sollevò preliminarmente l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore di quella del Tribunale di Firenze; al riguardo, osservò che il rapporto tra le parti era disciplinato dal proprio codice di rete, elaborato in conformitàalla deliberazione dell’ARERA n. 138/04 del 29 luglio 2004 (avente a oggetto l’«Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete») ed approvato con deliberazione dell a medesima autorità; questo codice, all’art. 14.2.2. , prevedeva che le controversie eventualmentesorte tra le parti avrebberopotuto essere deferite ad un collegio arbitrale o all’autorità giudiziaria e che, in tal caso , la competenza sarebbe spettata in via esclusiva al giudice del luogo in cui la convenuta aveva la propria sede legale; 3.il Tribunale di Roma , con ordinanza deliberata il 29 febbraio 2024 e pubblicata il 1° marzo 2024, in accoglimento dell’ eccezione pregiudiziale di rito, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quell a del Tribunaledi Firenze; pur rilevando che lo specifico rapporto di trasporto e distribuzione intercorso le parti si erainstaurato a seguito della richiesta di Energy Green City s.p.a.di accreditopresso la rete di distribuzione di Toscana Energia s.p.a., senzaessere formalizzato in un contratto scritto, il giudice romano ha p e rò reputato che il codice di rete adottato dalla convenuta disciplinasse le condizionigenerali del rapporto medesimo , tra le quali si collocava la clausola di determinazione del foro esclusivo, e che tale clausola , per essere stata C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres.

Frasca Est. Spaziani predisposta da un ’ impresa operante in regime di monopolio, non doveva necessariamenteessere approvata per iscritto dall’a l tro contraente a pena di inefficacia;

4. avverso l ’ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la società Energy Green City s.p.a. , sulla base di due motivi; la societàToscana Energia s.p.a. ha resistito con scrittura difensiva , con cui ha invocato il rigettodell’istanza di regolamento; il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con la conseguente affermazione della competenza del Tribunale di Romae con emissione dei provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio dinanzi a detto ufficiogiudiziario; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1.1. Con il primo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 28 e 29 c.p.c. per aver il Tribunale di Roma dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Firenze in assenza di un accordo scritto tra le parti»; 1.2. con il secondo motivo viene denunciata la « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 28 e 29 c.p.c. e artt. 1322, 1326 e 1341 c.c. per aver il Tribunale di Roma dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Firenze in assenza della conclusione del contratto di distribuzione di gas»; i due motivipossono essere illustrati ed esaminati congiuntamente per evidenti ragionidi connessione; in sintesi, la società ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma abbia declinato la propria competenza per territorio attribuendo efficacia alla disposizione contenuta nell’art. 14.2.2. del c odice di rete, non ostante non fosse stato stipulato in forma scritta, tra le parti, lo specifico contratto di C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres.

Frasca Est. Spaziani trasporto e distribuzione e non ostante non fosse stata convenuta , tra le medesimeparti, sempre in formascritta, in conformità alla previsione dell’art . 29 cod. proc. civ., una clausola per derogarealla competenza territoriale ; 2.le illustrate doglianze sono fondate; come èstato correttamente osservato dal Procuratore Generale, il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, nelregolamentare il mercato interno del gas naturale inattuazione alla direttiva n. 98/30/CE, ha imposto l’accesso regolato alle reti di trasporto a prezzi stabiliti e ha imposto agli operatori di rete la redazione di appositi codici di rete, sulla base delle direttive fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ora ARERA; questa Corte ha affermato che i codici di rete elaborati dagli operatori del settore (a differenza delle deliberazioni adottate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas nell’esercizio dei poteri autoritativi attribuitile dalla legge:

Cass. 27/07/2011, n. 16401)hanno natura contrattuale e non regolamentare (Cass.21/07/2021, n. 20838); con essi vengonopredisposte unilateralmente dalle imprese di trasporto e distribuzione– ma in conformità alle delibere dell a predetta autorità da cui devono essere approvati –le condizioni generali della disciplina contrattuale dei singoli rapporti che saranno stipulati con gli utenti della rete; ciò,tuttavia, non esclude - anzi implica - che i singoli rapporti v engano formalizzatiin specifici cont r atti di distribuzione, all’esito dei quali le clausole contenute nel codice di rete divengono vincolanti tra le parti (Cass.02/07/2020, n. 13610); in tal senso depone anche testualmentela deliberazione dell’ARERA del 29 luglio2004, la quale prevede che il codice di rete debba contenere le regole finalizzate ad individuare gli utenti con i quali l’impresa di distribuzione è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché le condizioni generali del contratto di distribuzione che l’impresa è tenuta a concludere con gli utenti; in questa prospettiva, il rapporto contrattuale tra l’impresa di distribuzione e l’utente costituisce - come evidenziato dal Procuratore C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres.

Frasca Est. Spaziani Generale- l’esito di una fattispecie a formazione progressiva , che nasce con la deliberazione autoritativa dell’ARERA, prosegue con l’atto negoziale unilateralmente predisposto dall’ impresa di distribuzione in conformità alla detta deliberazioneautoritativa e si conclude con il contra t to di distribuzione ; si può concedere che quest’ultimo non sia un contratto a forma vincolata,atteso che la disciplina regolamentare desumibile dalle deliberazioni dell’ARERA non può essere evidentementeequiparata ad una norma di legge che preveda laforma scritta sotto pena di n u llità (arg. ex artt. 1325, n. 4 e 1350 ss. cod. civ.); perta n to, non può escludersi che il contratto di distribuzionepossa validamente ed efficacemente perfezionarsi anche con la semplice richiesta dell’utente di avere accesso allarete di distribuzione, come reputatodal Tribunale capitolino nell’ordinanza impugnata ; tuttavia, la necessità della forma scritta non può essere elusa con riferimento alla clausola contrattuale derogativa della competenza per territorio, avuto riguardo allaspecifica disposizione di cui all’art. 29 cod. proc. civ.; dunque, allorché le parti del cont r atto di distribuzione stipulano un accordo per la deroga della competenza territoriale , tale accordo deve necessariamente risultare da atto s critto e prevedere espressamente il carattere esclusivo della competenza del giudice designato; il rilievo esclude che possa attribuirsi efficacia, in tal senso, al la condizione generale contenuta nel codice di rete ove non trasfusa nel lo specifico cont r atto di distribuzione e sottoposta , ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., alla specifica approvazione per iscritto d a parte dell’utente; al riguardo, infatti, la circostanza che, in ragione dell’obbligo di contrarre stabilito dalla legge a suo carico, l’imprenditore operante in regime di monopolio giuridico debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento e predisponendoschemi contrattuali standardizzati, ai quali le richieste degli utenti devono adeguarsi (Cass.07/08/2002, n.11918) nonesclude - anzi imp l ica - che le eventuali clausole C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres.

Frasca Est. Spaziani onerose contenute in questi schemi, proprio perchérispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., debbano essere specificamente sottoscrittedagli utenti medesimi; nel caso di specie,è pacifico che la previsione contenut a nell’art . 14.2.2. del codice di rete della società convenuta non è stata trasfusain forma scritta in un contratto di distribuzione specificamente concluso tra le parti e, comunque, non è stata ogg e tto di specifica sottoscrizione, ai sensi dell’art.1341, secondocomma, cod., civ.; ad essa, pertanto, non avreb be potuto riconoscersi l’efficacia di u na valida clausola derogatoria della competenza territoriale , sicché indebitamente,sulla base di essa, il Tribunale capitolino ha declinato la propria competenzaterritoriale; 3.deve, in definitiva, dichiararsi l a competenza del Tribunale di Roma con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della pre sente ordinanza per la riassunzione; 4.le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Per Questi Motivi La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presenteordinanza per la riassunzione; condanna la società Tosca na Energia s.p.a. a rimborsare a lla società Energy Green City s.p.a. le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00,oltre esborsi liquida