Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Although the withdrawal was not immediately accepted by the opposing party, the court found it met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were extinguished, and the plaintiff was ordered to pay the legal costs associated with the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A party's withdrawal of an appeal, even if not immediately accepted by the opposing party, validly extinguishes the proceedings if it meets the statutory requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26138/2020 R.G. proposto da : CECCARELLI MARCELLO, CECCARELLI LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO STOPPANI 10, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA PAOLO (DLCPLA65B03H501L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUFFONI DARIO (BFFDRA57P16H501K) -ricorrente- contro CASTAGNA ROBERTO, CATURANO ROSA, AZZARITI CORRADO, PALAZZETTI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA SN GIOVANNI BOSCO 86, presso lo studio dell’avvocato CASTAGNA ROBERTO (CSTRRT63T17H501V) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro PALAZZETTI MARCO, DI TIVOLI VALENTINA, AZZARITI CORRADO, CIVITENGA LUCIANO, CATURANO ROSA-intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 3228/2020depositata il 06/07/2020. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambi i ricorrenti, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; rilevato che, dall’esame degli atti accessibili, la predetta rinuncia non risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge , da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso i