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Ordinanza — n. 33142/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to deposit original judgment within mandatory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33142/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the original judgment with the notification report within the strict deadline required by law. Although the appellant argued the judgment was effectively notified via PEC, the court found no evidence of actual delivery and rejected the claim that the delay was excusable. Consequently, the court applied the principle of procedural decadenza, ruling that the sanction of inadmissibility was proportionate and necessary to uphold the principle of reasonable duration of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: The failure to deposit the original judgment with the notification report within the mandatory time limit renders the appeal inadmissible, and no extension of time is permitted to cure this defect.

Parole chiave

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procedural inadmissibility omission of deposit mandatory time limit procedural decadenza reasonable duration of proceedings opposizione agli atti esecutivi Corte di Cassazione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’omessodeposito, da parte della partericorrente, della copia autentica della sen- tenza impugnata,con la relazione di notificazione, nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c..
Art. 617 c.p.c.
Fatti di causa Eva Falbo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di € 3.955,90 notificatole dall’amministratore del condominio del fabbricato sito in Cosenza, in via degli Stadi n.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 617 c.p
Fatti di causa Eva Falbo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di € 3.955,90 notificatole dall’amministratore del condominio del fabbricato sito in Cosenza, in via degli Stadi n.
art. 369 c.p
È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’omessodeposito, da parte della partericorrente, della copia autentica della sen- tenza impugnata,con la relazione di notificazione, nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019
Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021
Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018
Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 18 / 11/2024 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 6237 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6237del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da FALBOEva (C.F.: FLB DNC 38T08 A041 ) rappresentata e difes a dagli avvocat i Antonio Iaconetti (C.F. :

CNTNTN 65L26 D086K ) e Ferdinando Palumbo (C.F. : PLM FDN 76E30D086Q) -ricorrente- nei confronti di CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN COSENZA, VIA DEGLI STADI n. 27 (C.F.: 98013090786 ), in persona dell’amministratore,legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Giudice di Pacedi Cosenza n. 1537/2022, depositata in data 24 ottobre 2022 (e che si as- sume notificata in data 29 dicembre 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 novembre 2024dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Eva Falbo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di € 3.955,90 notificatole dall’amministratore del condominio del fabbricato sito in Cosenza, in via degli Stadi n. Ric. n. 6237/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 27, sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale (de- creto ingiuntivo divenuto esecutivo a seguito del rigetto dell’op- posizione). L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Cosenza.

Avverso tale decisione ricorre la Falbo, sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede il condominio intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’omessodeposito, da parte della partericorrente, della copia autentica della sen- tenza impugnata,con la relazione di notificazione, nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c..

La stessa ricorrente dichiara espressamente –nel ricorso – che la sentenza impugnata, la quale risulta depositata in da t a 2 4 ottobre 2022, le sarebbe stata notificata in data 29 dicembre 2022 (parrebbe a mezzo P.E.C.). Unitamente al ricorso, notificato a mezzo P.E.C. in data 27feb- braio 2023, ha prodotto una copia digitalizzata del provvedi- mento impugnato, di cui ha attestatola conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo telematico. Ha, inoltre, prodotto: a)la copia digitalizzata (ovvero la stampa in formato “.pdf”) di un messaggio di posta elettronicaricevuto dal difensore della controparte in data 29 dicembre 2022 rela- tivo alla notificazione di un atto, al quale emergerebbe (dal te- sto dello stesso) essere allegati dei files contenenti un docu- mento denominato “Attestazione Conformità”, un documento denominato “RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA Ric. n. 6237/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 ELETTRONICA CERTIFICATA Cond.

Via degli Stadi -Falbo E.” e un documento denominato “Sent.Falbo” (tutti in formato “.pdf.p7m”);

b) la copia digitalizzata (ovvero la stampa in for- mato “.pdf”) di una attestazione sottoscritta dal difensore del condominio intimato,di conformità della copia della sentenza impugnata a quella trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Cosenza. Non è stato prodotto il messaggio di posta elettronica (nel suo originale formato digitale “.eml”) con il quale sarebbe stata ef- fettuata la notificazione della sentenza impugnata a mezzo P.E.C., con i relativi allegati in formato digitale. Non è stata prodotta alcuna copia, neanche meramente digita- lizzata e ottenuta da una stampa del documento digitale origi- nale, della relazione di notificazione della sentenza impugnata.

Le copie digitalizzate prodotte, ovvero la stampa del messaggio di posta elettronica del 29 dicembre 2022 e dell’attestazione di conformità a quella ricevuta dalla Cancelleria della sentenza im- pugnata sottoscritta dal difensore del condominio intimato, sono prive di attestazione di conformità agli originali dei docu- menti digitali ricevuti a mezzo P.E.C.. Non è possibile, in definitiva, ritenere regolarmente prodotta la relazione di notificazione della sentenza impugnata, come pre- scritto dall’art. 369 c.p.c.. In base all’indirizzo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, d’altra parte, « il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della deci- sione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non deter- mina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il con- troricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della Ric. n. 6237/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, in- vece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta sol- tanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconosci- mento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improce- dibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 –01). Nella specie, in realtà, come già chiarito, la relazione di notifi- cazione della sentenza impugnata non è stata affatto prodotta, neanche in copia priva di attestazione di conformità all’originale digitale notificato, mentre le copie del messaggio P.E.C. e dell’attestazione di conformità della copia della sentenza a quella trasmessa dalla Cancelleria sono state prodotte, ma senza attestazione di conformità agli originali digitali ricevuti (attestazione non intervenuta neanche entro la data dell’adu- nanza camerale).

Il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubbli- cazione del provvedimento impugnato (data di pubblicazione della sentenza: 24 ottobre 202 2 ; data di notificazione del ri- corso: 27 febbraio 202 3 ); la relazione di notificazione di quest’ultimo non risulta prodotta neanche dalla controparte, che è rimasta intimata. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 –02, già richia- mata; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01 ;

Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Ric. n. 6237/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 La eventuale concessione alla parte ricorrente di un ulteriore termine, a tal fine, non è possibile, in questa fase, non solo perché non è prevista da alcuna disposizione di legge, ma an- che, e soprattutto, perché sarebbe una modalità operativa in palese contrasto con i chiarissimi principi di diritto enunciati in proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che determine- rebbe il superamento di una decadenza derivante dalla mancata osservanza di un termine perentorio, a vantaggio di una delle parti in causa e a detrimento dell’altra parte.

Determinerebbe, inoltre, anche a causa del complessivo carico di ricorsi da trat- tare davanti a questa Corte Suprema, un inevitabile non indif- ferente prolungamento del processo, in violazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata dello stesso, senza che l’esito contrario (di improcedibilità) possa ritenersi eccessivamente pregiudizievole per il ricorrentee , quindi, co- stituire sanzione sproporzionata, considerato che lo stesso ha avuto un lasso di tempo più che ragionevoleper adempiere agli oneri su di lui gravanti, peraltro di più che agevole natura e chiaramente conoscibili, in quanto ampiamente e dettagliata- mente chiariti da una consolidata e ferma giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, e non lo ha fatto senza alcuna plausibile giustificazione.

La Corte, pertanto, ritiene la sanzione di improcedibilità del ri- corso, oltre che imposta dalla normativa vigente e dalla neces- sità di conformarsi all’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite, del tutto congrua per la fattispecie in esame. Non è neanche necessario, stante il carattere assorbente dei rilievi fin qui svolti, dare conto dei singoli motivi del ricorso. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 6237/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso ; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per i