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Ordinanza — n. 33137/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds for cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33137/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to properly address cost allocation. The appellant argued the first-instance judge erred by dismissing her opposition to the tax assessment, but the Court found this argument merely a consequence of the initial rejection rather than an independent legal defect. Consequently, the Court ruled that no specific violation of procedural or constitutional laws regarding costs was demonstrated, leading to the dismissal of the entire petition.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The Court holds that a party's request to have costs reversed based on the rejection of their appeal constitutes a 'non-motivo' unless they independently demonstrate a specific legal error in the cost ruling itself.

Parole chiave

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inadmissible appeal cost allocation res sperata non motivo procedural defect tax assessment Corte di Cassazione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all ’ art. 360 comma 1 n.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all ’ art. 360 comma 1 n.
Art. 111 Cost.
4 c.p.c.e all’art. 111 Cost. per insufficiente moti- vazione».
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
ART. 615 C.P
Franco DE STEFANO Presidente RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott.
art. 111 Cost
4 c.p.c.e all’art. 111 Cost.
art. 360 c.p
in relazione all ’ art. 360 comma 1 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015
Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018
Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024
650919 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024, Rv.
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 18 / 11/2024 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 5036 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5036del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da PECORELLA Giuseppina (C.F.: PCRGPP 65T59 F839P ) rappresentatae difesa dagli avvocat i Vincenzo Pecorella (C.F.:

PCR VCN 61P25 F839E ) e Porzia D’Arbitrio (C.F. : DRB PRZ 76P53F839C) -ricorrente- nei confronti di COMUNE DI NAPOLI(C.F.: 80014890638), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’a vvocato Fabio Maria Ferrari (C.F.: FRRFMR 59P10 F839X ) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 933/2023, pubblicatain data 26 gennaio 20 23 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 novembre 2024dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Ric. n. 5036/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 Giuseppina Pecorella ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatale dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione in relazione ad un credito iscritto a ruolo dal Comune di Napoli, avente ad oggetto sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Napoli. Il Tribunale di Napoliha confermatola decisione di primo grado.

Ricorre la Pecorella, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso il Comune di Napoli. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione agli artt. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. e all’ art. 111 C ost. - per insuffi- ciente e difetto di motivazione».

Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione agli artt. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.e all’art. 111 Cost. per insufficiente moti- vazione». I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati con- giuntamente, avendo ad oggetto una censura sostanzialmente unitaria. Essi sono inammissibili. Secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe rigettato il gravame da lei proposto avverso la decisione di primo grado sulla base dell’assunto erroneo che essa non aveva depositato, nel giudi- zio di appello, la documentazione (anche se già prodotta in Ric. n. 5036/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 primo grado) attestante il fondamento della sua pretesa e, più precisamente, la documentazione attestante l’avvenuta propo- sizione del ricorso al prefetto avverso la sanzione amministra- tiva che le era stata irrogata (ricorso a suo dire mai definito dal prefetto stesso, con conseguente insussistenza del diritto dell’agente della riscossione di procedere in via esecutiva per il relativo credito).

Sostiene che, al contrario, tale documentazione era stata rego- larmente prodotta; precisamente, si trattava dei documenti al- legati al fascicolo di primo grado, che era stato nuovamente depositato nel corso del giudizio di appello. Così chiarito l’effettivo oggetto delle censure avanzate dalla ri- corrente, si osserva che le stesse devono ritenersi inammissibili nella presente sede, dal momento che viene fatto valere, nella sostanza, un errore di fattoconsistente nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, peraltro non oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio.

In particolare, si deduce che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuta omessa la produzione in giudizio di uno o più docu- mentidecisivi, che si assume invece fossero stati regolarmente depositatie presenti in atti: un siffatto errore ha carattere per- cettivo, non configurandoun difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante del documento, e non corrisponde ad alcuno dei motivi di ricorso previsti dall’art. 360 c.p.c., onde esso può essere denunciato esclusivamente con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., secondo il co- stante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre, del re- sto, ragioni idonee ad indurre a rimeditare (cfr.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11373 del 16/05/2006, Rv. 589809 –01; Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007, Rv. 600868 –01; Sez. 1, Sentenza n. 17057 del 03/08/2007, Rv. 599719 –01; Sez. 3, Sentenza n. 4056 del 19/02/2009, Rv. 607064 – 01; Sez. 5, Ric. n. 5036/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Sentenza n. 16659 del 29/07/2011, Rv. 618702 –01; Sez. 5, Sentenza n. 20240 del 09/10/2015, Rv. 636661 –01; Sez. L, Sentenza n. 19174 del 28/09/2016, Rv. 641388 –01 ; Sez. 2, Sentenza n. 15043 del 11/06/2018, Rv. 649170 –01 ;

Sez. 5, Sentenza n. 1562 del 26/01/2021, Rv. 660223 –01 : « l’affer- mazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fasci- coli processuali d’ufficio o di parte, di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere ma- teriale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revoca- zione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione»). 2.Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 111 C ost. per insufficiente motivazione nonché violazione e falsa applica- zionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all ’ art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.».

La ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, si limita a con- testare la pronuncia sulle spese del giudizio di secondo grado in quanto conseguenza del rigetto (che si pretende erroneo) della sua impugnazione e a chiederne la cassazione come con- seguenza dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Esso si presenta, pertanto, alla stregua di un “non motivo”, poi- ché non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statuizione sulle spese, esclusivamente prospettando la caducazione della stessa alla stregua di “res sperata”, conse- guente all’accoglimento del ricorso (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872 -01;

Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024, Rv. 669796 -01). D’altra parte, non potendotrovare accoglimento i predetti primi due motivi, per le ragioni già esposte, anche quello in esame segue la medesima sorte. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 5036/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 600,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do