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Decreto — n. 32920/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 32920/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by a lawyer in Rome, challenged a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers and several ministries. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to proceed, extinguishing the litigation under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit waiver of right procedural dismissal costs allocation Civil Procedure Code anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3712/2024 R.G. proposto da : ELEUTERIO VINCENZO, DIONISIO MAURO, DOVIZIO ROBERTO, DI PAOLA GIOVANNI, DI NATALE MASSIMO EDOARDO, DI PILATO DOMENICO, ESPOSITO CONCETTA, FARO CARMELO, FERRARA LUIGI, FERRARI ENZO LUIGI, FONTANA MANFREDI, FESTA MARCELLO, FALLAI CARLO, FESTORAZZI SUSANNA, FERRARIO MARIALUISA, FASCE FRANCESCO, FERRIELLO CONSIGLIA, FAGGIONATO STEFANO, GAMMINO CATERINA, FURNARI ROSA, FONTANA MARTA, FRACCHIA PAOLO, FRANCHI PATRIZIA, FRACCAROLLO MARIELLA, FRANK CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D .

CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZ E , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legisli rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4901/2023depositata il 06/07/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, salvo eventuali spese prenotate a debito. Così deciso