Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The material facts show that the appellant, represented by Buttinoni and Pansera, did not request a decision on the proposed settlement, triggering the automatic withdrawal mechanism under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs against the respondent, Italtrans.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a deemed renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2905/2024 R.G. proposto da : BUTTINONI GIOCONDA e PANSERA SILVIA, elettivamente domiciliatein MILANO, VIA ABBONDIO SAN GIORGIO N.18, presso lo studio dell’avvocato STRANGIO GIUSEPPE (STRGPP64H26H970W), che unitamente all'avvocato POLIMENO ANDREA (PLMNDR60A01H959J), pec studiolegalepolimeno@pec.it , li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ITALTRANS SPA, elettivamente domiciliata in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi, presso lo studio dell’avvocato CECI GIANFRANCO (CCEGFR60L30A794G), che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI e VALSECCHI ALESSANDRO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.1721/2023depositata il 15/11/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Italtrans, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 12/