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Decreto — n. 32918/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 32918/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Pastorino, did not request a ruling on the settlement offer, while the opposing party, represented by Tortorella, had formally proposed a definition of the case. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Civil Procedure Code to declare the appeal withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement offer deadline renunciation by silence Civil Procedure Code litigation costs award spese di difesa condono delle spese procedurali opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2880/2024 R.G. proposto da : PEREZ CRISTIAN MANUEL, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata , dell’avvocato PASTORINO MARIO (PSTMRA51C14G023W), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- enei confronti di – REALI MARIA FRANCESCA, PETROLATI ALESSANDRA, PAGANETTI VIVIANA, PALERMO PIERLUIGI, PANEBIANCO MARIANGELA, PANTELLINI FEDERICO, REZVANI SHAHMIRI ASIEH, PALLA FRANCESCA, PARRINELLO MARIA AUSILIA ELISABETTA, PICONE GIANCARLO, PILUSO GABRIELLA, PIREDDA SABRINA, PANEBIANCOMARIA PIA, PALAZZO GIOVANNI, PANARIELLO FABIO, PANAZZA STEFANIA, PASINI LUISA, PELLEGRINI RAFFAELLA, PERAZZA LUCA, PERINI MILENA, PERIOTTO MASSIMO, PETRAROTA SIMONA, PIZZINI FRANCESCA BENEDETTA, PIZZUTI LAURA MICOL, POIINO PIETRO, RAGUSA ANTONELLA -intimati- nonché da PELEGATTA SERGIO, PAGLIATO EMANUELA, PIRETTI CHIARA, POLH KATJA, PASSALACQUA MARTINA NUNZIA MARIA, PARAFATI MARIA ANNUNZIATA, PAOLINI PAOLETTI FABRIZIA, PANEBIANCO MARIA PIA, PANEBIANCO VALERIA, PIREDDU MARINETTE ANTOINETTE, PIREDDA SABINA, PIRRI SERGIO, PRESSI PAOLA, POTENTE GIUSEPPE, RAUDINO GIUSEPPE, RENGO MARCO, RASTELLI TITO FILIPPO, REPETTO MONICA, PROIA LAURA DOMENICA GENA, QUARANTA MARIANGELA, PREITE SALVATORE, PORCARO SIMONA, RANIERI VALERIO, RADUAZZO IOLANDA DANIELA, PUPPARO STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) , che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4484/2023 depositata il 21/06/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente Perez al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi,e la parte ricorrente Pelegatta + 24 al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 11.000,00 in favore della parte controricorrente, oltre eventuali spese prenotate a debi