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Decreto — n. 32917/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 32917/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Jovic LJubisa, challenged a lower court judgment against Allianz S.p.A., I.N.P.S., and Sebolex, but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation, dismissing the appeal and ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the renouncing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal silence renunciation by default statutory time limit litigation cost allocation spese di procedura valore litigioso tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
DI IGOR SEGULIN C., MONTEVERDI DANIELA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.272/2023depositata il 25/05/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
DI IGOR SEGULIN C., MONTEVERDI DANIELA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.272/2023depositata il 25/05/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17715/2023 R.G. proposto da : JOVIC LJUBISA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTEIANA, 22, presso lo studio dell’avvocato GIACCHINO ANNALISA (GCCNLS70S52H501M), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEO RAFFAELE (LEORFL58B09G165X) -ricorrente- contro ALLIANZ S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CRESCENZIO N.17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) -controricorrente- nonchécontro SEBOLEX DI G.

SEGULIN S.N.C. DI IGOR SEGULIN C., MONTEVERDI DANIELA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.272/2023depositata il 25/05/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso