Italian court orders integration of third party Ranch Quarry into proceedings under Art. 111 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the integration of the third party Ranch Quarry s.a.s. into the ongoing litigation regarding environmental damage compensation. The plaintiffs argued for the inclusion of the third party, while the defendant and Generali Italia resisted the request. The court ruled that the intervention of the third party does not exclude the original party from the proceedings, thus mandating their participation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 c.p.c.; The intervention of a third party in a lawsuit does not affect the continued participation of the original party who is the source of the claim, requiring the court to integrate the third party into the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 20058/2023 proposto da: Mario ARDITO e PANTANELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avv.ti GAETANO VENETO (veneto.gaetano@avvocatibari.legalmail.it) e FABIO CARDANOBILE (cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it); -ricorrenti - contro COMUNEDI GRAVINA IN PUGLIA, in persona del Sindaco pro - tempore , rappresentato e difeso dall’avv. DOMENICO COSTANTINO (domenico.costantino@pec.giuffre.it); -controricorrente - e Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv. GIOVANNI ARIETA (giovanniarieta@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente - avversola sentenza n. 1 037 /2023 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositatail 27/6/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 27/6/2023, la Corte d’appello di Bari, per quelche rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Mario Arditoe dalla Ranch Quarry di Ardito Mario C s.a.s. per la condanna del Comune di Gravina di Puglia al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori per avere il Comune convenuto concesso in locazione all’Ardito una cava dismessa, all’interno della quale la Ranch Quarry di Ardito Mario C s.a.s. aveva esercitato un’attivitàd’impresa, prima che fosse risultata la grave condizione di inquinamentoambientale del sito; avverso la sentenza d’appello, Mario Ardito e la Pantanella s.r.l. (avente causa dalla Ranch Quarry di Ardito Mario C s.a.s.) propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; ilComune di Gravina in Puglia e Generali Italia s.p.a. (quest'ultima originariamentechiamata in causa a fini di manleva) resistono ciascuna conun proprio controricorso; i ricorrenti e il Comune di Gravina in Puglia hanno depositato memoria; consideratoche, Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel.
Marco Dell’Utri dev’esseredisposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dellaRanch Quarry s.a.s. ; taleintegrazione, peraltro espressamente invocata dal Comune di Gravina,s’impone a norma dell’art. 111 c.p.c. , secondo cui l’intervento incorso di giudizio dell’avente causa a titolo particolare non incide sulla persistentepartecipazione al giudizio del dante causa non estromesso , non risulta ndo , nella specie, che la Ranch Quarry s.a.s. sia mai stata estromessadal giudizio a seguito dell’intervento della Pantanella s.r.l. ;
P.Q.M.
Disponel’integrazione del contraddittorio nei confronti della Ranch Quarrys.a.s., fissando, per l’esecuzione di tale incombente, il termine digiorni 60 (sessanta) computato a partire dalla comunicazione della presenteordinanza. Cosìdeciso