Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, D'Avolio, challenged a lower court judgment against Genertel Assicurazioni and Any Cars SRL, but remained silent after the court offered a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2331/2024 R.G. proposto da : D'AVOLIO SALVATORE, elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA EPOMEO 175, presso lo studio dell’avvocato BORGHESE LUIGI (BRGLGU51H30F839F) pec luigiborghese@avvocatinapoli.legalmail.it., che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERTEL ASSICURAZIONI SPA IN P.L.R.P.T., elettivamente domiciliata in NAPOLI , SILVIO SPAVENTA N.9, presso lo studio dell’avvocato VIZZINO RICCARDO (VZZRCR60R11L873J), che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro ANY CARS SRL -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n.6572/2023 depositata il 27/06/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Genertel , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il