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Decreto — n. 32828/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 32828/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, which the appellant ignored despite the court's formal communication. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to dismiss the appeal and order the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation appeal and the imposition of procedural costs on the defaulting party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement offer deadline Code of Civil Procedure procedural default litigation costs allocation condono delle spese procedurali legittimazione per agire in via esecutiva spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18406/2023 R.G. proposto da : MAZZILLI ELISABETTA, MAZZILLI ANNA, MISCIOSCIA ITALIA, MAZZILLI MARIA, MAZZILLI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in CORATO, VIA PONCHIELLI 25, presso lo studio dell’avvocato ROSITO DOMENICO (RSTDNC40B26F205K) pec , che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ALLIANZ VIVA SPA, elettivamente domiciliato in MONOPOLI, VIA PERRICCI N. 33/35,, presso lo studio dell’avvocato ANNESE PIERFELICE (NNSPFL65B15F376W) pec , che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MUSTO DOMENICO -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRANI n.880/2023 depositata il 26/05/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.1 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge , con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in