Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellants, Sacco Arduino and Monaco Rita, had filed a proposal for case termination but did not formally pursue the appeal's resolution. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14596/2023 R.G. proposto da : SACCO ARDUINO, MONACO RITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEI PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato DI LALLO ALESSANDRO (DLLLSN67M28H501J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAZIO SALVATORE (FZASVT67C06A662Y) -ricorrenti- contro ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE CALBOLI 20 E, presso lo studio dell’avvocato VIARENGO MONICA (VRNMNC68C67A479N) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1898/2023depositata il 15/03/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R