Cassation court orders public hearing to resolve conflicting precedents on preclusion rules for counterclaims in Italian civil procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the interlocutory order inadmissible, ordering a public hearing instead of a written decision. The case involves a dispute over whether a defendant can file a counterclaim in a subsequent response after the initial deadline has passed. The court identified a conflict between a recent precedent allowing such filings and older, consolidated case law prohibiting them, creating significant uncertainty for legal practitioners.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 c.p.c.; The preclusion rule for counterclaims operates strictly upon the filing of the initial response, precluding the submission of additional claims in subsequent filings regardless of the time elapsed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Augusto TATANGELO Presidente relatore CONTRATTO DI TRASPORTO dott. Antonella PELLECCHIA Consiglier a dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere dott.Marilena GORGONI Consiglier a A d. 12 / 11/2024 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 1110 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 1110del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da MERCATO DEL GOLFO - GULF MARKET GENERAL TRA- DING COMPANY (WLL)(C.F.: società registrata presso la Camera di Commercio Kuwaitiana al n. 104590), in per- sona del rappresentanteper procura Gino Mannocci rappresentatae difesa dall’avvocato Lorenzo Susini (C.F.:
SSN LNZ 76D03 G702P) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA DIFESA (C.F.: 80425650589), in per- sona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrente- -ricorrente in via incidentale condizionata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2572/2020, pubblicatain data 29 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024dal consigliere Augusto Tatangelo. Rilevato che: - la società estera Mercato Del Golfo – Gulf Market General Trading Company (WLL)ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Difesa per ottenere il pagamento del Ric. n. 1110/2021 –Sez. 3 – A d. 12 / 11/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 4 corrispettivo residuo dovuto in base ad un contratto di trasporto su strada di mezzi e materiali di proprietà o in uso alle Forze Armate italiane di stanza in Iran e Kuwait, per complessivi € 426.135,85; - i l Ministero della Difesa ha contestato il fondamento della domanda proposta nei suoi confronti ed ha proposto do- manda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell’im- porto di € 437.136,47, che assume dovuto per forniture di carburante e lubrificante in favore della società attrice; - i l Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la do- manda riconvenzionale del Ministero della Difesa e, in ac- coglimento di quella principale, lo ha condannato al pa- gamento della somma di € 444.524,80, oltre interessi, in favore dell’attrice; - l a Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ritenuta ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale, ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento della minor somma di € 10.249,49, oltre interessi, in favore dell’attrice; - r icorre Mercato Del Golfo – Gulf Market General Trading Company (WLL), sulla base di quattro motivi; - r esiste con controricorso il Ministero della Difesa, che pro- pone ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo; - è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.; - p arte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; - i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza deciso- ria nei sessanta giorni dalla data della camera di consi- glio.
Ritenuto che: Ric. n. 1110/2021 –Sez. 3 – A d. 12 / 11/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 4 -i primi due motivi del ricorso hanno ad oggetto una questione processuale di rilievo nomofilattico, per la quale la Corte ritiene opportuna la trattazione del ricorso stesso in pubblica udienza; - l a questione di diritto che pon gono tal i motivi di ricorso ri- guarda l’operatività della preclusione di cui all’art. 167 c.p.c. per la proposizione delle domande riconvenzionali; più precisa- mente, occorre stabilire se tale preclusione operi in relazione alla costituzione in giudizio ed al deposito della comparsa di costituzione e risposta del convenuto , ovvero esclusivamente in relazione al decorso del termine perentorio per la tempestiva costituzione, con la conseguenza(in tale seconda ipotesi) che sarebbe possibile per il convenuto depositare anche più com- parse di rispostao, comunque, depositare, dopo la comparsa di costituzione e risposta, uno o più ulteriori atti, comunque de- nominati, contenenti la proposizione di domande riconvenzio- nali, eccezioni non rilevabili di ufficio e/o chiamate in giudizio di terzi, purché sempreentro il medesimo termine; -su tale questione , un unico recente precedente di questa Corte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25934 del 02/09/2022, Rv. 665595 –01) pare ammette re la possibilità di una seconda comparsa di risposta contenente una domanda riconvenzionale non pro- posta con la costituzione in giudizio; taleconclusione, peraltro, non pare del tutto in linea con altri risalenti e consolidat i indi- rizzisu questioni analoghe (in particolare quelli che riguardano: la consumazione del potere di impugnazione; la proposizione dell’eccezione di incompetenza per territorio semplice nella vi- genza delregime normativo processuale che ammetteva la pos- sibilità di proporre le eccezioni prima dell’udienza di cui all’art.180 c.p.c.; l’inammissibilità del deposito di plurime comparse conclusionali; cfr.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3586 del 22/02/2005, v. 579451 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 21472 del 30/11/2012, Rv. 624164 – 01 ; Sez. U, Sentenza n. 9688 del 22/04/2013, Rv. 625795 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 8552 del Ric. n. 1110/2021 –Sez. 3 – A d. 12 / 11/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 4 di 4 06/05/2020, Rv. 657901 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 25437 del 11/11/2020, Rv. 659658 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 14172 del 21/05/2024, Rv. 671170 –01), oltre che con la stessa formu- lazione letterale della norma, e che pone dubbi anche in rela- zione all’esigenza di tutela del pieno diritto di difesa dell’attore; per questi motivi La Corte: - dispone la trattazione del presente ricorso in p ubblica udienza, rinviando all’uopo