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Ordinanza — n. 32669/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against default judgment, ruling registration tax liability rests solely with the creditor, not the debtor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32669/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation granted the appeal filed by Valentini and Gioffreda against a lower court's rejection of their opposition to a default judgment. The debtors argued that under the relevant tax regulation, only the creditor who obtained the enforceable title was liable for the registration tax, making the sanction for late payment imputable solely to them. The Court agreed, finding a clear error in the lower court's application of the law which incorrectly imposed joint and several liability on the debtors for the tax debt.

Regesto Legislator

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Art. 57 D.P.R. 26/4/1986 n. 131; The registration tax on an enforceable title is due exclusively by the creditor who obtained the title, without joint and several liability for the debtor, meaning sanctions for late payment are imputable only to the creditor.

Parole chiave

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registration tax liability enforceable title joint and several debt default judgment appeal tax sanction imputation ricupero d'imposta opposizione al precetto esecutivo spese di mora

Disposizioni normative citate

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Art. 57 D.P.R. 26/4/1986 n. 131
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’art. 57 D.P.R. 26/4/1986 n. 131(Testo unico delle disposi- zioni concernenti l’imposta di registro)ai sensi dell’art.
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Augusto TATANGELO Presidente relatore RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU DECRETO INGIUNTIVO dott. Antonella PELLECCHIA Consiglier a dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere dott.Marilena GORGONI Consiglier a A d. 12 / 11/2024 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 3165 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3165del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da VALENTINI Nicola (C.F.:VLN NCL 49S 0 6 A185G ) GIOFFREDA Anna Maria (C.F.:GFF NMR 51R49 G325A ) rappresentati e difes i dall’avvocat o Francesco Micaletto (C.F. :

MCLFNC 5 8B 11 L 074X ) -ricorrenti- nei confronti di PASTORE Luigi(C.F.: PST LGU 56A10 A185U ) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86c.p.c. -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1595/2020, pubblicatain data 6 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Luigi Pastoreha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Nicola Valentini e Anna Maria Gioffreda per il recupero delle spese di registrazione di un precedente decreto monitorio emesso nei confrontidei medesimi debitori ( e successivamente divenuto definitivo).

Ric. n. 3165/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Gli ingiunti hanno proposto opposizione contestando esclusiva- mente l’importo oggetto dell’ingiunzione e, precisamente, ne- gando di essere tenuti a rimborsare al Pastore l’importo della sanzione per il ritardo nel pagamento dell’imposta. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Gallipoli. Il Tribunale di Lecce ha confermatola decisione di primo grado. Ricorronoil Valentini e la Gioffreda, sulla base di un unico mo- tivo. Resiste con controricorso il Pastore.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’art. 57 D.P.R. 26/4/1986 n. 131(Testo unico delle disposi- zioni concernenti l’imposta di registro)ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.».

Iricorrenti fanno presente che il tribunale (quale giudice di ap- pello) ha rigettato la loro opposizione affermando che l’imposta pagata in ritardo era solidalmente dovuta all’erario anche da loro e, di conseguenza, il ritardo nel suo pagamento era quanto meno anche a loroimputabile, non avendo essi provveduto nel termine di legge. Sostengonoche, al contrario, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti), è tenuto al versamento all’erario dell’imposta per la regi- strazione del decreto ingiuntivo esclusivamente il creditore che lo ha richiesto ed ottenuto e non vi è obbligo solidale del debi- tore,diversamente da quanto avviene per la registrazione delle sentenze (e diversamente da quanto prevede, altresì, l’attuale Ric. n. 3165/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 formulazione dell’art. 57, comma 1.1, non applicabile alla fatti- specie, ratione temporis).

Il ricorso è fondato. In base all’espressa previsione dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione previgente, applicabile alla fat- tispecie), l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo era dovuta all’erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto stesso, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto. Di conseguenza, il ritardo nel pagamento dell’imposta e la con- seguente sanzione non può, nella specie, ritenersi imputabile anche ai ricorrenti, quali obbligati in solido nei confronti dell’erario.

È, pertanto, erroneo il contrario assunto in diritto in base al quale il tribunale ha rigettato l’appello dei ricorrenti, secondo il quale al pagamento dell’imposta erano tenuti, in solido, credi- tore e debitore, onde il ritardo nel pagamento all’erario era, solo per tale ragione,imputabile anche ai debitori ingiunti. Di fronte a tale manifesto e decisivo errore di diritto contenuto nella decisione impugnata, che vizia l’unica ratio posta a suo fondamento, risultano del tutto ininfluenti, quanto meno nella presente sede, tutte le ulteriori considerazioni di fatto relative allo svolgimento dei rapporti con le controparti, svolte dal con- troricorrente nei propri atti difensivi.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassataaffinché in sede di rinvio sia nuovamente valutata la fattispecie, in base alla cor- retta applicazione della previsione dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella sua formulazione previgente, applica- bile alla fattispecie, secondo la quale l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo era dovuta all’erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto monitorio, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto. 2.Il ricorso è accolto. Ric. n. 3165/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato,anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rin- vio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giu