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Ordinanza — n. 32668/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing the litigation process entirely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32668/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished after the appellant, Mariano Gisolfi, formally withdrew the lawsuit. Gisolfi had previously sought to overturn a lower court ruling ordering him to repay €140,910.55 to AMA Azienda Multiservizi di Rozzano S.p.A. The Court ruled that a withdrawal produces the extinction of the proceedings without requiring the opposing party's acceptance. Consequently, the legal process was terminated, and no further judgment on costs was issued as the defendant had not participated in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The withdrawal of an appeal for cassation extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, as such an act is not conditional and renders the interest in contesting the judgment moot.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal transactio agreement Civil Procedure Code judicial extinction no opposing participation restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
La rinunzia risulta depositataprima della data dell’adunanza ca- merale e regolarmente sottoscritta dallaparte e da l suo procu- ratorea tanto abilitato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149
390 c.p.c., nella formu- lazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L.
L. 29 dicembre 2022, n. 197
149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, appli- cabile, ai sensi dell’art.
Art. 36, comma 6 della legge n. 197/2022
197, appli- cabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023).
art. 390 c.p
La rinunzia risulta depositataprima della data dell’adunanza ca- merale e regolarmente sottoscritta dallaparte e da l suo procu- ratorea tanto abilitato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015
Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009
Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011
610642 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011, Rv.
Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013
617942 –01; Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013, Rv.
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Augusto TATANGELO Presidente relatore AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO dott. Antonella PELLECCHIA Consiglier a dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere dott.Marilena GORGONI Consiglier a A d. 12 / 11/2024 C . C . dott.Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 6517 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6517del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da GISOLFI Mariano (C.F.: GSLMRN 56P18 H287T ) rappresentato e difeso dall’avvocat o Roberto Novellino (C.F.:

NVLRRT 58E08 F205F ) -ricorrente- nei confronti di AMA AZIENDA MULTISERVIZI DI ROZZANO S.p.A. (C.F.: 12015260156), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3121/2020, pubblicatain data 27 novembre 2020 (notificata in data 23 dicembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa AMA –Azienda Multiservizi di Rozzano S.p.A. ha agito in giudi- zio nei confronti di Mariano Gisolfiper ottenere la restituzione degli importi pagati a saldo di alcune fatture emesse da quest’ultimo, sostenendo che si trattasse di pagamenti non do- vuti.

Ric. n. 6517/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha con- dannato il Gisolfi a pagare alla società attrice l’importo di € 140.910,55, oltre interessi al tasso commerciale di cui al de- creto legislativo n. 231 del 2002. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, pur confermando la condanna al pagamento della sorta capitale, ha riconosciuto gli interessi in favore della parte attrice al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c..

Ricorre il Gisolfi, sulla base di cinquemotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Il ricorrente Gisolfiha depositato atto di rinuncia al ricorso, con spese compensate,dichiarando di essere giunto ad un accordo transattivo con la controparte.

La rinunzia risulta depositataprima della data dell’adunanza ca- merale e regolarmente sottoscritta dallaparte e da l suo procu- ratorea tanto abilitato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.. Il deposito della rinuncia deve ritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., nella formu- lazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, appli- cabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023).

Ric. n. 6517/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 D’altra parte, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del pro- cesso anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) e, de- terminando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugna- zione» (Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015, Rv. 634622 –01;

Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009, Rv. 610642 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011, Rv. 617942 –01; Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013, Rv. 625641 –01). Può pertanto essere senz’altro dichiarata l’estinzione del giudi- zio di legittimità, mentre non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo la società intimata svolto alcuna atti- vità difensiva nella presente sede. Per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così d