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Ordinanza — n. 32573/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against judgment rejecting opposition to payment order due to lack of original guarantee document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32573/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Banca Monte dei Paschi di Siena against the lower court's decision to reject the defendants' opposition to a payment order. The defendants had denied signing the guarantee documents, and the bank failed to produce the original copies in court as required by law. The court ruled that without the originals, the photocopies could not serve as valid evidence, making the bank's claim unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 214, 215 c.p.c.; When a party contests the authenticity of a private document produced as a photocopy and denies the signature, the opposing party must produce the original or explain its absence; failure to do so renders the copy inadmissible as evidence.

Parole chiave

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production of original document inadmissibility of photocopy disconoscimento sottoscrizione fideiussione bancaria prova documentale trasmissione di documenti bancari documenti validi assicurazione fideiussoria

Disposizioni normative citate

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Art. 214 c.p.c.
Art. 215 c.p.c.
Art. 2712 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo - nullità del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 comma 1 n.
Art. 366 c.p.c.
Art. 96, 3° comma, c.p.
Laricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p., ricorrendone i presupposti di legge.
artt. 2712 c.c
art. 216 c.p
art. 378 c.p
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 2703 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., 3, n. 33769 del 19/12/2019
Cass. Sez. 2, 16/01/2018, n. 882
- nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (ex plurimis: Cass. Sez. 2, 16/01/2018, n. 882; Cass.
Cass. Sez. 2, 20/02/2018, n. 4053
882; Cass. Sez. 2, 20/02/2018, n. 4053; Cass.
Cass. Sez. 6-1, 13/06/2014, n. 13425
4053; Cass. Sez. 6-1, 13/06/2014, n. 13425) la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale ovvero ad indicare la ragioneper cui non ne sia in possesso ( ex plurimis : Cass.
Cass. Civ. Sez. lav., 18/06/2020, n. 11896
13425) la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale ovvero ad indicare la ragioneper cui non ne sia in possesso ( ex plurimis : Cass. Civ. Sez. lav., 18/06/2020, n. 11896;
Cass. Civ. Sez. 1, 06/08/2015, n. 16551
Cass. Civ. Sez. 3, 30/09/2011, n. 19987
16551; Cass. Civ. Sez. 3, 30/09/2011, n. 19987).
Cass. Civ. Sez. 6, 08/10/2021, n. 27402
Cass. civ., sez. II, 03/12/2019, n. 31514
27402; Cass. civ., sez. II, 03/12/2019, n. 31514), laddove allorquando venga espressamente negata la conformità di una copia all'originale, nei tempi e con le modalità disciplinati dagli artt.
Cass. Sez. 3, 21/11/2011, n. 24456
31514 Cass. Sez. 3, 21/11/2011, n. 24456; Cass.
Cass. Sez. 3, 21/04/2010, n. 9439
24456; Cass. Sez. 3, 21/04/2010, n. 9439; Cass.
Cass. Sez. 2, 15/05/1987, n. 4479
9439; Cass. Sez. 2, 15/05/1987, n. 4479).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24901/2022 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORDANO BALOSSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato MARCO LEPPO in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 691, pec: -ricorrente- contro GIANLUCA BOGGIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO CARLO ERUZZI ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale Pec: -controricorrente- nonchè contro SANTIEMILIA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1666/2022 depositata in data 05/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: Gianluca Boggiani ed Emilia Santi proposero opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Siena, ad istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, aveva loro intimato , nella asserita qualità di fideiussori della fallita Trasporti Boggiani s.r.l., il pagamento della somma di € 46.642,24; con l’atto di opposizione chiesero che fosse accertata e dichiarata l’insussistenza di qualsivoglia obbligazione fideiussoria avendo essi negato di aver mai visto né tantomeno sottoscritto il titolo azionato in via monitoria e tempestivamente disconosciuto ai sensi degli artt. 2712 c.c., 214 e 215 c.p.c.

La società opposta si costituì in giudizio riservandosi di produrre l’originale della fideiussione, chiese il rigetto dell’opposizione e la condanna degli attori a pagare all’opposta la somma di € 46.642,24. Il Tribunale di Siena ritenne che, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione delle fideiussioni, la banca non avesse proposto una idonea istanza di verificazione a causa della mancata produzione in giudizio dell’originale dell’atto di fideiussione e che, pertanto, le fideiussioni non potessero essere utilizzabili. Accolse conseguentemente l’opposizione ritenendo che la pretesa della banca fosse sfornita di prova.

A seguito di appello d ella Banca, la Corte d’Appello di Firenze , con sentenza n. 1666 del 5/8/2022, ha ribadito il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento -inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione -con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.” Preso atto dell’avvenuto disconoscimento della sottoscrizione da parte degli opponenti e della mancata produzione in giudizio, da parte della Banca, degli originali recanti le sottoscrizioni disconosciute (Cass., 3, n. 33769 del 19/12/2019)la corte del gravame ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui resiste Gianluca Boggiani con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato che: Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione sollevat a dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti di specialità “oggettiva” e “cronologica” della procura alle liti, rilasciata dalla Banca su foglio separato ed allegata al messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto la notifica del ricorso, in base alla quale la procura è asseritamente invalida anche per la mancata valida autenticazione da parte del legale L’eccezione è infondata.

Risulta per tabulas ovvero che la procura è stata rilasciata in relazione “all’instaurando procedimento avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 1666/2022, Rep. n. 1760/2022 del 05 agosto 2022, emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 19 luglio 2022, pubblicata in data 05 agosto 2022, nel procedimento di appello avente R.G. 667/2019, nei confronti dei Sigg.ri Gianluca Boggiani e Emilia Santi”. Sotto il profilo oggettivo, pertanto, la procura è certamente conferita per il giudizio di cassazione e per l’impugnazione della indicata sentenza di merito.

Quanto al profilo cronologico essa risulta conferita in data posteriore al provvedimento impugnato, come si evince dall’avvenuta sottoscrizione simultanea della procura da parte del legale in data 20/10/2022, pacificamente posteriore al provvedimento impugnato. Quanto alla pretesa mancata idonea autenticazione da parte del legale trova invero applicazione il consolidato principio recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la certificazione della firma sulla procura alle liti da parte dell’avvocato non costituisce un’autenticazione in senso stretto, come previsto dall’art. 2703 c.c., bensì una forma di “autenticazione minore” o “vera di firma” che ha il solo scopo di attestare l’appartenenza della firma alla persona indicata, senza l’obbligo per l’avvocato di identificare nemmeno il soggetto conferente, la procura dovendo essere pertanto conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e anteriormente alla notificazione del ricorso (cfr.

Cass. Civ. SS.UU, sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024), come appunto avvenuto nel caso di specie. Con il primo motivo - nullità del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.- la ricorrente lamenta che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto soddisfatt a la prova del valido disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni, essendo le espressioni di disconoscimento asseritamente oscure e non circostanziate. Il motivo è infondato.

Giusta principio consolidato in tema di disconoscimento di scrittura privata, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata operato -a norma degli artt. 214 e 215 c.p.c. - nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (ex plurimis: Cass. Sez. 2, 16/01/2018, n. 882; Cass. Sez. 2, 20/02/2018, n. 4053; Cass. Sez. 6-1, 13/06/2014, n. 13425) la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale ovvero ad indicare la ragioneper cui non ne sia in possesso ( ex plurimis : Cass. Civ. Sez. lav., 18/06/2020, n. 11896;

Cass. Civ.Sez. 1, 06/08/2015, n. 16551; Cass. Civ. Sez. 3, 30/09/2011, n. 19987). Solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione giustificantila fede privilegiata che la legge assegna al documento, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso (v.Cass. Civ,Sez. 6, 08/10/2021, n. 27402; Cass. civ., sez. II, 03/12/2019, n. 31514), laddove allorquando venga espressamente negata la conformità di una copia all'originale, nei tempi e con le modalità disciplinati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., è esclusa ed impedita l’utilizzazione della copia come mezzo di prova (ex plurimis:

Cass. civ., sez. II, 03/12/2019, n. 31514 Cass. Sez. 3, 21/11/2011, n. 24456; Cass. Sez. 3, 21/04/2010, n. 9439; Cass. Sez. 2, 15/05/1987, n. 4479). Orbene, nel rigettare l’appello la corte di merito ha fatto invero corretta applicazione di tale principio Con il secondo motivo di ricorso - nullità del provvedimento impugnato e/o delprocedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per mancatavalutazione di prove documentali e, quindi, errore di percezione che investe circostanzeche hanno formato oggetto di discussione tra le parti (seguono una serie di richiami giurisprudenziali)- la ricorrente im pugna il capo di sentenza ove si afferma non risultare prodotto in atti l’originale del contratto di fideiussione, con conseguente mancanza di prova del credito di controparte, sicchéil giudice avrebbe dovuto fare ricorso ad altri mezzi di prova, ivi ricompresa la prova per presunzioni, ai fini dell’accertamento della conformità all’originale Il motivo è inammissibile per la mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., il motivo risultando altresì formulato in termini non ben comprensibili.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrenteBoggiani, seguono la soccombenza. Laricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Boggiani , delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; di € 3 . 000 ,00 ex art. 96, 3°comma, c.p.c . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell