Cassation court dismisses appeal due to failure to submit notification certificate, rendering the case inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Matera inadmissible because the plaintiff failed to submit the notification certificate of the lower court's judgment. Although the opposing parties had already produced this document during the proceedings, the appellant's omission prevented the court from verifying the procedural timeline. Consequently, the appeal was rejected as procedurally impossible without the required documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 370, comma 3 c.p.c.: The failure to deposit the notification certificate of the contested judgment renders the appeal inadmissible, even if the document was subsequently produced by the opposing party.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24594/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI MATERA, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, n. 17, presso lo studio dell’avvocato VIGLIONE GIANCARLO (VGLGCR67B11C773A), rappresentato e difeso dagli avvocati ONORATI ENRICA MADDALENA (NRTNCM57C53G712R), TSUNO NOEMI (TSNNMO83M56Z219B), -ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di c assazione , rappresentato e difeso dall’avvocato VIZZIELLO GIUSEPPE ANTONIO (VZZGPP70H13F052K), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - nonchécontro IPPOLITO LUIGI, IPPOLITO ANGELO, domiciliat i per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difes i dall’avvocato PIRRELLI ANTONIO (PRRNTN60P12A662O), unitamente all'avvocato SCHENA DOMENICO (SCHDNC72D15E038T), domiciliazione telematica in atti -controricorrenti - nonchécontro R.g. n. 24594 del 2022 Ad. 4/12/2024; estensore:
C. Valle FLORE ANGELO CARMELO, MOSCATELLI GIUSEPPE -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di POTENZA n. 385/2022depositata il 22/06/2022. R.g. n. 24594 del 2022 Ad. 4/12/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere CRISTIANO VALLE. FATTI DI CAUSA Il Comune di Matera agì in giudizio nei confronti della società Mopelv S.r.l. e Sotram S.r.l., proprietarie rispettivamente la prima di trattore e la seconda del rimorchio sul quale era trasportata un’autogrù, e dell’autista dell’autoarticolato che, in data 29/04/2005, aveva impattato sotto il cavalcavia della via Appia , causando ingenti danni allo stesso, che dovette essere ricostruito interamente.
Il Tribunale di Matera, nel contraddittorio con le due dette società e della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile auto della Mopelv S.r.l. e nella contumacia dell’autista Angelo Flore, rigettò la domanda per intervenuta prescrizione biennale. L’impugnazione dell’ente locale territoriale è stata rigettata dalla Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 385 del 22/06/2022. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale il Comune di Matera propone ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. Rispondono con separati controricorsi la Unipolsai S.p.a. e, con un unico atto, Ippolito Luigi già socio della Mopelv S.r.l. e della Sotram S.r.l. e Ippolito Angelo, già socio della Sotram S.r.l.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Il Comune di Materia e Ippolito Angelo e Luigi hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 4/12/2024 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la discussione. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi proposti dal Comune di Matera sono i seguenti: I) ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte Territoriale R.g. n. 24594 del 2022 Ad. 4/12/2024; estensore:
C. Valle applicato erroneamente al caso di specie l’art. 2054 c.c. e l’art. 2947 comma secondo c.c. II) ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo del giudizio; violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2043, 2050 e 2947 c.c. III) ai sensi dell’art. 360, comma primo n.
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte Territoriale esteso erroneamente gli effetti della eccezione di prescrizione nei confronti di Flore Angelo, co-debitore solidale, contumace nel primo e secondo grado. Non è necessario specificare il contenuto dei singoli motivi d’impugnazione, poiché è, invero, pregiudiziale –in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte della ricorrente, della copia notificata della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.
Lo stesso ente pubblico ricorrente dichiara espressamente –alla seconda pagina del ricorso –che la sentenza impugnata, pubblicata in data 22/06/2022, gli venne notificata in data 13/07/2022. Il ricorrente ha, peraltro , prodotto la sola copia del provvedimento impugnato, con allegata la certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notificazione dello stesso. Del resto, alla pagina 68 del ricorso il ricorrente indica tra gli atti depositati, alla lett.
a) la «copia conforme sentenza Corte d’Appello di Potenza n° 385/2022 notificata il 13/07/2022 con attestazione di conformità» e, quindi, implicitamente può desumersi la conferma che non si tratta della copia notificata(gli), poiché non vi è produzione della relata di notifica, anche solo in via telematica. inoltre, il ricorso risulta notificato il 11/10/2022 e, quindi, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 22/06/2022 e la relazione di notificazione di R.g. n. 24594 del 2022 Ad. 4/12/2024; estensore:
C. Valle quest’ultima non risulta tempestivamente prodotta neanche dalla controparte (così come consentito dalla giurisprudenza pure nomofilattica e, segnatamente, da: Sez. U n. 21349 del 6/07/2022 Rv. 665188 –02). Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. U n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; Cass. n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; conf.: Cass. n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda:
Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 -01), va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione, ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti.
Si è in proposito, ribadito(cfr., da ultimo, la già richiamata Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 –01 e 02) che: «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo R.g. n. 24594 del 2022 Ad. 4/12/2024; estensore:
C. Valle sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità exart. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.
– mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio». Alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. Il ricorso del Comune di Matera deve, pertanto, sulla base degli atti disponibili al momento della decisione, essere dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e distratte, quanto ai controricorrenti Ippolito,in favore degli avvocati Antonio Pirrelli e Domenico Schena, che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1, c.p.c.
R.g. n. 24594 del 2022 Ad. 4/12/2024; estensore: C. Valle All’improcedibilità dell’impugnazione consegue che deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 19.800,00in favore di Ippolito Angelo e Ippolito Luigi -con distrazione in favore degli Avvocati Antonio Pirrelli e Domenico Schena - e in euro 18.206,00 in favore di UnipolSai S.p.a. per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c