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Ordinanza — n. 32542/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient factual exposition violating procedural brevity rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32542/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to provide a concise and sufficient factual exposition of the proceedings. The court found that the document merely reproduced case files without summarizing the essential procedural history, such as the stage of the execution process or the timing of the bankruptcy filing. Consequently, the court ruled that the lack of clear factual context was a substantive defect preventing any review of the legal merits.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal for cassation must be concise and self-sufficient, and integral reproduction of documents without summarizing the factual narrative violates this requirement.

Parole chiave

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insufficient factual exposition conciseness requirement procedural inadmissibility cassation appeal rules document reproduction continuazione dell'esecuzione azione di rivendicazione nel pignoramento inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
“assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
V) Deve, infine, att estarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 , quaterdel d.P.R.
art. 630 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8245 del 4/04/2018
Cass. n. 8245 del 4/04/2018, Rv.
Cass. n. 26837 del 25/11/2020
647702 – 01; Cass. n. 26837 del 25/11/2020, Rv.
Cass. n. 33353 del 30/11/2023
659630 – 01; Cass. n. 33353 del 30/11/2023, Rv.
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4522/2023 R.G. proposto da : DI DONATO VITTORIO, DI DONATO ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA via PIETRO DE CRISTOFARO n. 40, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA POMPILIO (MSSPPL53C24H501Z), domiciliazione telematica in atti -ricorrente – contro NEMO SPV S.R.L., in persona del legale rappresentate in carica, domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CROCINI LORENZO (CRCLNZ74L02D649 A), domiciliazione telematica in atti -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 2627/2022 depositata il 22/11/2022.

R.g. n. 4522 del 2023 Ad. 15/10/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 15/10/2024 , dal Consigliererelatore Cristiano Valle . FATTI DI CAUSA I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 2627 del 22/11/2022 della Corte d’appello di Firenze, che ha respinto il loro gravame avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 774 del 26/06/2018, che aveva rigettato il reclamo dai medesimi ricorrenti avanzato, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., in relazione ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione di detto Tribunale, con il quale era stata respinta la loro istanza di estinzione, per tardiva riassunzione, di un processo esecutivo (procedura immobiliaren. 94/2012) .

Resiste, con controricorso, NEMO SPV S.r.l (rappresentata da ALGOS S.r.l.); quest’ultima propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE I)Risulta pregiudiziale ad assorbente il rilievo di inammissibilità del ricorso principale.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di R.g. n. 4522 del 2023 Ad. 15/10/2024; estensore: C. Valle autosufficienza» (si vedano:

Cass. n. 8245 del 4/04/2018, Rv. 647702 – 01; Cass. n. 26837 del 25/11/2020, Rv. 659630 – 01; Cass. n. 33353 del 30/11/2023, Rv. 669663 -01). Tale indirizzo deve ritenersi a maggior ragione applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso», evidenziando che l’esposizione deve essere non solo chiara, ma anche limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei motivi di ricorso, quindi non integrale.

Nella specie, la parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti, estesa fino alla trentacinquesima pagina (pag.

35) dell’atto, è costituita dalla riproduzione integrale degli atti difensivi dei ricorrenti nonché delle conclusioni di quelli delle parti avverse, facendo invece difetto in esso sia un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sia la necessaria operazione di sintesi ed individuazione dei fatti e del contenuto degli atti processuali effettivamente rilevanti per la comprensione dei motivi del ricorso, senza l’esposizione di fatti del tutto irrilevanti ai fini della decisione e senza la completa acritica riproduzione degli atti difensivi, anziché l’adeguata sintesi del loro contenuto effettivamente rilevante.

Una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali per la comprensione delle censure formulate con il presente ricorso non è neanche desumibile dalla mera lettura degli stessi motivi di ricorso. A giudizio della Corte, l’inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa R.g. n. 4522 del 2023 Ad. 15/10/2024; estensore:

C. Valle (art. 24 Costituzione), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Costituzione e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (sul punto v. Cass. n. 8425del 30/04/2020 Rv. 658196 – 01e Cass. n. 1352 del 12/01/2024 rv. 669797 - 01 ) . In particolare, non emerge in alcun modo, dall’esposizione dei fatti di cui al ricorso (neanche integrato con l’esposizione a sostegno dei singoli motivi di ricorso, mentre, com’è noto, non è consentito ad alcun atto successivo colmare le eventuali lacune di quello), l’effettivo svolgimento della vicenda processuale in sede esecutiva, come sarebbe stato necessario per consentire a questa Corte la corretta valutazione delle censure formulate nella presente sede: si evince esclusivamente che era stato presentato, in sede concorsuale, ricorso ai sensi dell’art. 182 bisL.F. (omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti), con conseguente operatività della previsione dei commi secondoe terzo di tale norma, secondo i quali «l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese» e «dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore»; in particolare,non viene in alcun modo precisato in che fase si trovava il processo esecutivo (anzi, in realtà neanche è precisato di che processo esecutivo si trattava), né si chiarisce se venne adottato dal giudice di quel processo un formale provvedimento di sospensione dell’esecuzione a seguito della presa d’atto della presentazione del ricorso in sede concorsuale, ed eventualmente in quale data, se vi era un’udienza già fissata e per quale data e se e per quali ragioni la stessa eventualmente non si sia tenuta.

Si tratta di elementi della vicenda processuale assolutamente necessari per comprendere il suo concreto svolgimento e per valutare la fondatezza dei contrapposti assunti delle parti, in diritto. R.g. n. 4522 del 2023 Ad. 15/10/2024; estensore: C. Valle Il difetto di esposizione dei fatti di causa, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c., deve pertanto ritenersi sostanziale ed insuperabile, nella presente fattispecie, onde è esclusa la possibilità di accedere al merito del ricorso. II) Il ricorso incidentale condizionato è assorbito in conseguenza del mancato accoglimento di quello principale.

III)Il ricorso principale è dichiarato inammissibile , assorbito l’incidentale condizionato. IV) Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. V) Deve, infine, att estarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 , quaterdel d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 . 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artic