Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to address prescription issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify which parts of the appellate judgment she contested. The appellant argued regarding tax collection notices and prescription periods, but the court found her complaints generic and lacking concrete targets. Consequently, the court ruled that the appellate court's reasoning was sufficient and the appeal could not be examined on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 4: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the exact parts of the lower court's decision they contest, rendering the grounds for dissent too generic to be examined in a review proceeding.
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4490/2023 R.G. proposto da : FERRANDO ASSUNTA, domiciliat a per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di c assazione , rappresentata e difes a dall’avvocato SANNA GIOVANNI PIETRO (SNNGNN69A02I480K) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- ADER -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE SAVONA n. 646/2022 depositata il 08/07/2022. R.g. n. 4490 del 2023 Ad. 15/10/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 15/10/2024 , dal Consigliererelatore Cristiano Valle .
FATTI DI CAUSA Assunta Ferrando propose o pposizione al Giudice di Pace di Savona avverso l’estratto di ruolo e le intimazioni di pagamento di plurime cartelle esattoriali, con riferimento a un’autovettura della quale ella assumeva di non essere più in possesso dall’anno 2012, come accertato da un’altra sentenza in dive r s a controversia dello stesso Ufficio del Giudice di pace di Savona , deducendo l’ avvenuta prescrizione del credito, in relazione a quella parte di ess o non venuta meno per la dedotta perdita di possesso, deducendo in subordine l’ inesistenza della notificazione delle cartelle di cui all’estratto di ruolo e, in ulteriore subordine , la nullità della notificazione.
Il ricorso, nel contraddittorio con l’Agenzia delle E ntrate Riscossione, difesa da avvocato del libero foro, venne accolto dal Giudice di pace di Savona, con la sentenza n. 579 del 2021, depositata il 17/09/2021,con riferimento a una parte delle cartelle o, comunque, di somma p a r i a oltre duemila e duecento euro, e rigettato nel resto. Assunta Ferrando ha impugnato la sentenza del Giudice di pace dinanzi al Tribunale di Savona, deducendo che la questione della prescrizione non era stata affrontata dal Giudice di pace, ribadendo la questione di inesistenza della notificazione di alcune cartelle (numeri da 1 a 15) di cui all’estratto di ruolo e quella di nullità delle stesse cartelle e dell’illegittimità della maggiorazione di cui all’art. 27 della legge n. 689del 24/11/1981.
Il Tribunale, nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha, con sentenza n. 646 del 8/07/2022, rigetta to l’appello,ritenendolo in motivazione in parte inammissibile . Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione, con due motivi, Assunta Ferrando. R.g. n. 4490 del 2023 Ad. 15/10/2024; estensore: C. Valle L’Agenzia delle Entrate Riscossione non si ècostituita in giudizio . Il Procuratore G enerale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del 15/10/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisioneed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione. Con il primo motivo si lamenta (testualmente) , in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. ed in ogni caso, in relazione all’art. 28 legge 289 del 24/11/19 81 e all’art. 209 C.d.S. (art. 360 n . 3 c.p.c.) , per non essersi il Tribunale di Savona pronunciato sulla domanda di prescrizione. Col secondo motivo si denuncia : in relazione all'art. 360 c.p.c., comma primo, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, comma primo, n . 1 c.p.c., in quanto « il Tribunale di Savona, che perviene alla decisione contraddittoria di ritenere in parte inammissibile ed in parte infondato l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Savona, peraltro poi esamina nel merito tutti i motivi di gravame, non comprendendo questa difesa la portata della decisione di ritenere in parte inammissibile l’appello».
Il ricorso si appalesa in gran parte aspecifico e comunque meramente reiterativo di censure in fatto, più che in diritto,e di per ciò solo sirivela inammissibile. In particolare, con riferimento al primo motivo, laddove esso deduce il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: il giudice dell’impugnazione di merito ha pronunciato anche sul terzo motivo dell’appello, che risulta adeguatamente riportato in ricorso, avendo il Tribunale affrontato il tema della prescrizione, alla fine del secondo periodo intero della pag. 4, laddove è scritto:
«E’, poi, evidentemente contraddittoria la tesi dell’appellante secondo cui da un lato le cartelle non sarebbero state notificate, ma, dall’altro, ai R.g. n. 4490 del 2023 Ad. 15/10/2024; estensore: C. Valle fini della prescrizione si dovrebbe comunque tenere conto proprio della data della notifica». La detta parte della sentenza d’appello rende intellegibile la motivazione, intesa come costrutto logico-giuridico, nel senso dell’irrilevanza della questione di prescrizione e quindi dell’infondatezza della questione, ritenendo, evidentemente, il Tribunale che la prescrizione dopo la notificazione delle cartelle, non era ancora maturata.
Inoltre,il motivo risulta colpito da inammissibilità sotto il profilo dell’impossibilità di ricostruire dagli estratti di ruolo, riportati nel ricorso per cassazione, i dati per le singole prescrizioni di volta in volta maturate. L’obbligo motivazionale, anche con riferimento all’art. 112 del codice di rito civile, è stato, quindi, adempiuto dal Tribunale e la motivazione è ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale (di cui a Sez. U. n. 8053 del 7/04/2014 e successive). Il secondo motivodi ricorso, relativo all’art. 342 c.p.c., risulta a sua volta, per una sorta di eterogenesi dei fini,carente di specificità, non potendosi addivenire , dal testo del ricorso, a individuare quali parti della sentenza del giudice di primo grado la ricorrente intendesse specificamente censurare, posto che il testo dell’atto, con riferimento specifico a detto tema, è il seguente:
«Il Tribunale di Savona, che perviene alla decisione contraddittoria di ritenere in parte inammissibile ed in parte infondato l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Savona, peraltro poi esamina nel merito tutti i motivi di gravame, non comprendendo questa difesa la portata della decisione di ritenere in parte inammissibile l’appello.». La difesa della ricorrente omette di indicare quale specifica parte della motivazione intende censurare e la prospettazione si risolve nella contestazione generica della decisione, d’appello, laddove essa ha ritenuto in parte inammissibile l’impugnazione, accogliendola soltanto in parte.
La ragione di dissenso dall’esito finale, nella R.g. n. 4490 del 2023 Ad. 15/10/2024; estensore: C. Valle competente fase,della lite non concreta, invero, un vizio spendibile in sede di legittimità e la motivazione resa dal giudice d’appello risulta, anche in questo caso, adeguata al parametro del cd. minimo costituzionale, sopra già evocato. Il ricorso è, pertanto, dichiaratoinammissibile. Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate Riscossione svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
P.Q. M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dov