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Ordinanza — n. 32540/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late opposition due to pandemic suspension rules, remanding case to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32540/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lower court's dismissal of the formal opposition inadmissible because it failed to account for pandemic-related procedural suspensions. The appellant argued the opposition was untimely, but the court found the filing date fell within the suspended period established by emergency decrees. Consequently, the third ground of appeal was accepted, leading to the cassation of the judgment and remittal of the case to a different judge at the Tribunal of Ancona.

Regesto Legislator

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Art. 617, comma 2 c.p.c.; Art. 83, d.l. n. 18/2020; Art. 36, d.l. n. 23/2020: The court must suspend procedural deadlines during emergency measures, and a filing made within the suspended period remains timely despite the original deadline having passed.

Parole chiave

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procedural suspension pandemic emergency formal opposition deadline calculation cassation remittal executive act art 617 cpc opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 617, comma 2 c.p.c.
per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non impugnabile il decreto di trasferimento per i vizi del subprocedimento di vendita posto che è la legge processuale a consentirlo espressamente nella vendita delegata; III) violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 617 , co mma secondo,c.p.c.
Art. 83, d.l. n. 18 del 17/03/2020
civ facendo decorrere il detto termine dal 2 5 /02/2020 , ma senza operare alcun computo della detta sospensione; nella specie, il termine per la proposizione del l’opposizione agli atti, in quanto decorrente dalla detta data, andava sospeso a decorreredal 9/03/2020 al 11/05/2020 (ai sensi dell’art. 83, d.l.
Art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 8/04/2020
in relazione all’art. 360 , comma primo, n.
Art. 591 ter ultimo comma c.p.c.
Considerato che Lorenza Fiore propone tre motivi d’impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Ancona e specificamente: I) v iolazione e (o) falsa applicazione degli art. 591 ter ult imo commac.p.c.
Art. 591 bis, comma 7 c.p.c.
Considerato che Lorenza Fiore propone tre motivi d’impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Ancona e specificamente: I) v iolazione e (o) falsa applicazione degli art. 591 ter ult imo commac.p.c.
Art. 630, comma 1, n. 3 c.p.c.
ai sensi dell’art. 630, comma primo, n.
art. 327, comma 1 c.p
art. 617 cod. proc. civ
per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non impugnabile il decreto di trasferimento per i vizi del subprocedimento di vendita posto che è la legge processuale a consentirlo espressamente nella vendita delegata; III) violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 617 , co mma secondo,c.p.c.
art. 617 c.p
40 del 5/06/2020); l’opposizione agli atti esecutivi in data 19/05/2020 era, quindi, tempestiva, in quanto proposta nel ventesimo giorno utile, computando nel termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10579/2022 R.G. proposto da : FIORE LORENA, elettivamente rappresentata e difesa d a ll’avvocato CASALI MICHELE (CSLMHL72E13D211I),con domicilio digitale come in atti, domiciliazione telematica in atti -ricorrente - contro ROSSETTI MARCO, CONDOMINIO FIORE, CARDINALI MAURO, -intimati - nonché contro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ANCONA n. 1239/2021 depositata il 12/10/2021. R.g. n. 10579 del 2022 Ad. 15/10/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/10/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle;

Rilevato che Lorena Fiore impugna, con ricorso affidato a tre motivi, la sentenza, in unico grado di merito, n. 1239 del 12/10/2021 del Tribunale di Ancona, che ha dichiara to inammissibile , in quanto tardiva, l’opposizione formale , basata su asserite numerose irregolarità del procedimento di vendita, d a ella proposta il 19/05/2020, avverso il decreto di trasferimento dell’immobile venduto in sede esecutiva,notificato il 25/02/2020; Mauro Cardinali, Marco Rossetti, il Condominio Fiore e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; all’adunanza camerale del 29/05/2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisionee, quindi, con ordinanza interlocutoria n. 15774 del 5/06/2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire la prova della notifica rituale del ricorso ad almeno uno degli intimati, assegnando a tal fine termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza; all’esito la causa è stata fissata nuovamente in adunanza camerale; per l’adunanza del 15/10/2024 il Procuratore Generale e le parti non hanno interloquito;ed all’esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;

Considerato che Lorenza Fiore propone tre motivi d’impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Ancona e specificamente: I) v iolazione e (o) falsa applicazione degli art. 591 ter ult imo commac.p.c. in relazione all’art. 360 , comma primo, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale di Ancona deciso sulla base della previgente formulazione dell’art. 591 tercodice di rito civile in vigore prima che il d.l. n. 83del 27/06/2015 (misure urgenti in materia fallimentare, R.g. n. 10579 del 2022 Ad. 15/10/2024; estensore: C. Valle civile e processuale civile), convertito in legge n. 132 del 6/08/2015, lamodificasse per abrogazione per successione di legge nel tempo;

II) violazione e (o) falsa applicazione dell’ art. 591 bis , co mma settimo7, c.p.c. in relazione all’art. 3 6 0 , comma primo, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non impugnabile il decreto di trasferimento per i vizi del subprocedimento di vendita posto che è la legge processuale a consentirlo espressamente nella vendita delegata; III) violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 617 , co mma secondo,c.p.c. ai sensi dell’art. 630, comma primo, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto decorso il termine per l’opposizione formale, non avendo tenuto in conto la sospensione dei termini anche processuali disposta dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid 19 , d i cui ai decreti legge del marzo e dell’aprile dell’anno 2020 e segnatamente, art. 83, d.l. n. 18 del 17/03/2020 e art. 36, comma1, d.l. n. 23 del 8/04/ 2020 ; ciò posto,il Collegio rileva che, dal controllo degli atti , è risultato che il ricorso per cassazione è stato tempestivamente notificato ad almeno una delle controparti e, precisamente , all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto il difensore della ricorrente a veva prodotto l’originaria notifica all’Agenzia delle Entrate Riscossione, perfezionatasi in via telematica il 12/04/2022, e,quindi, nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1 c.p.c., in quanto la sentenza del tribunale di Ancona, non notificata, era stata pubblicata il 12/10/2021; il terzo motivo di impugnazione , relativo al l a mancata applicazione del termine di sessantaquattro (64 ) giorni per la sospensione da Covid 19, è preliminare , in quanto attinente alla principale ragione del decidere, da parte del Tribunale, di inammissibilità per violazione del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.;ed è fondato, perché l’opposizione della Fiore è stata dichiarata tardiva R.g. n. 10579 del 2022 Ad. 15/10/2024; estensore:

C. Valle per violazione del termine di venti giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ facendo decorrere il detto termine dal 2 5 /02/2020 , ma senza operare alcun computo della detta sospensione; nella specie, il termine per la proposizione del l’opposizione agli atti, in quanto decorrente dalla detta data, andava sospeso a decorreredal 9/03/2020 al 11/05/2020 (ai sensi dell’art. 83, d.l. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020 e dell’art. 36, comma 1, d . l . n. 23 del 8/04/ 2020 , convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 5/06/2020); l’opposizione agli atti esecutivi in data 19/05/2020 era, quindi, tempestiva, in quanto proposta nel ventesimo giorno utile, computando nel termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c. i dodici giorni prima della detta sospensione e gli otto successivi; il terzo motivodi ricorso è , pertanto, accolto; la sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata e la causa, dovendosi procedere ad accertamenti di merito, deve essere rinviata al Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato, al quale è demandato di provvedere alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità; p.q. m. la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona , in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Ro