Italian Court dismisses appeal for jurisdictional error in tax execution disputes involving prescription issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Tex Saloon Club S.r.l.'s appeal against a lower court ruling that transferred a tax execution dispute to the tax jurisdiction. The company argued the ordinary court lacked jurisdiction, but the lower court had already accepted the case based on the statute of limitations defense regarding VAT and corporate income tax notices. The Court affirmed that disputes concerning the prescription of tax payment notices are substantive issues requiring tax court jurisdiction, not merely executive matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 13, comma 1, quater d.P.R. n. 115/2002: Disputes regarding the prescription of tax payment notices are substantive issues requiring tax court jurisdiction, not merely executive matters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4027/2023 R.G. proposto da : TEX SALOON CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentate in carica, domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO MAXIMO (RSSMXM71D02Z614L) unitamente all'avvocato APICELLA CIRO (PCLCRI75D12C361Z), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentai in carica, domiciliati per legge in ROMA alla via deiPORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che li rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti -controricorrenti - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 1897/2022 depositata il 20/12/2022.
R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 15/10/2024 , dal Consigliererelatore C ristiano Valle . FATTI DI CAUSA La Tex Saloon Club S.r.l. propose opposizione all’esecuzione avverso due cartelle esattoriali per imposta sul valore aggiunto e (IVA)e imposta sui redditi delle società ( I RES), da vanti a l Giudice di pace di Cava de’ Tirreni , convenendo in giudizio l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Entrambe le Agenzie convenute si costituirono in causa, contestando la giurisdizione ordinaria in favore di quella del giudice tributarioe resistendo all’opposizione.
Il Giudice di pace , ritenuta la propria giurisdizione, con sentenza n. 881 del 18/05/2022 annullò le due cartelle esattoriali , ritenendo maturata la prescrizione. L’Agenzia d elle Entrate Riscossione propose impugnazione avverso la sentenza di primo grado. La S.r.l. Tex Saloon Club si costituì in giudizio e Tribunale di Nocera Inferiore, nel ricostituito contraddittorio anche con l ’Agenzia delle Entrate, pure appellata, ha , con sentenza n. 1897 del 20/12/2022, accol to l’appello e ha dichiara to la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con condanna alle spese della Tex Saloon club S.r.l. in liquidazione nella misura di un terzo per ciascun grado di giudizio, compensati i restanti due terzi.
Avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ricorre per cassazione la S.r.l. Tex Saloon Club in liquidazione,con atto affidato a un unicoarticolato motivo di ricorso. Rispondono con un unico controricorso, a patrocinio della difesa erariale, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del 15/10/2024, al quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: C. Valle Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il motivo di ricorso, unico,è così formulato: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. violazione della giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente aff e rma che la sentenza del T ribunale di Nocera Inferiore ha erroneamente individuato il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria nella notifica del pignoramento, così declinando la propria giurisdizionee tanto sulla base del disposto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992, nell’interpretazione che ne hanno dato la prevalente giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso, che può essere trattato daquesta Sezione semplice, ai sensi dell’art. 374, comma primo, cod. proc. civ., per essersi in materia di giurisdizione già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, come di seguito precisato, è infondato. Il Collegio della giurisdizione ha, invero, affermato che ( Sez . U n. 16986 del 25/05/2022 Rv. 664756 –01, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione) , i n tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardantigli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.
Nella specie, la società che propose l’opposizione fece valere, indiscutibilmente, con riferimento a cartelle esattoriale per IVA e R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: C. Valle IRES,la prescrizione compiutasi dopo la notificazione della cartella e la domanda venne accolta, da parte del Giudice di pace, sulla base della ritenuta maturata prescrizione. Alla stregua della richiamata pronuncia del G iudice della giurisdizione, la domanda proposta dalla società , basata sulla questione di prescrizione, in quanto non di carattere meramente esecutivo (Sez.
U n. 16986 del 2020 , in motivazione : «l’insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario»), doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione , trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell’esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento.
In termini si è già espressa, dopo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23894 del 4/08/2023Rv. 668578 – 01 ) , alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità. La motivazione del Tribunale è, pertanto, da ritenersi logica, coerente e suffragata dai richiami ‒ anche a confutazione delle tesi dell’odierna ricorrente‒ della giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso della Tex Saloon Club S.r.l. in liquidazione è, quindi, infondatoe deve, in conclusione , essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di entrambe le Agenzie controricorrenti, che si sono difese con unico atto a ministero dell’Avvocatura dello Stato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, e in favore del competente R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore:
C. Valle Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di entrambe le controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.