Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Court of Catania extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, S.T.A.A.R. SRL, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the respondents maintained their position on the merits. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3405/2024 R.G. proposto da : S.T.A.A.R. SRL IN LIQUIDAZIONE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSTICO GUGLIELMO (RSTGLL49E11E366R); -ricorrente- contro CALVO SARO, CALVO ROSANNA, EMMOLO SALVATRICE, CALVO ROSA MARIA, CALVO GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato DI STEFANO NATALE (DSTNTL67E27F258F) ; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.1241/2023depositata il 30/06/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 03/07/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 30/10/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i