Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The parents and heirs of the deceased Mero Ciro challenged a local health authority decision regarding their minor daughter, represented by their lawyer. The court ruled that the statutory time limit for requesting a ruling had expired, legally terminating the proceedings and awarding costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6339/2024 R.G. proposto da : SESSA NICOLINA, MERO IDA, MERO YLENIA , MERO IDA e LACAITA MARCO, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore LACAITA DENISE, in proprio e quali eredi del defunto MERO CIRO (di cui sono rispettivamente moglie, figlie e nipote), rappresentati e difesi d a ll’ Avv. Giovanni Pontrelli (PNTGNN66E22F205Z, PEC : pontrelli.giovanni@oravta.legalmail.it) -ricorrenti- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, difesa dagli Avv.ti Lorenzo Dell’Elce (C.F. DLLLNZ68H03G482X) e dalla Prof. Raffaella Muroni (C.F.
MRNRFL71R61B300H), raffaella.muroni@milano.pecavvocati.it e lorenzo.dellelce@milano.pecavvocati.it -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ. DIST. DI TARANTO n.36/2024 depositata il 30/01/2024 .Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 12/12/2