Cassation appeal dismissed due to client's death; court rules procedural interruption does not apply in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the death of the appellant, Maria Luisa Grimaldi. Although the defense requested a suspension of proceedings due to the client's death, the court held that such interruptions do not apply in cassation cases which are governed by the principle of ex officio action. Consequently, the appeal was deemed renounced, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: In cassation proceedings, which are driven by the ex officio impulse, the institution of process interruption for events such as death does not apply; therefore, the appeal is deemed renounced and the proceedings extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23435/2022 R.G. proposto da : GRIMALDI MARIA LUISA, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato TODARELLO EMILIA (emiliatodarello@ordineavvocatiroma.org,) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA, 2, presso lo studio dell’avvocato BERTI LAURA (lauraberti@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.2478/2022depositata il 13/04/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; letta l’istanza, depositata in atti dal difensore della parte ricorrente, con la quale viene chiesta l’interruzione del giudizio per morte della propria assistita e considerato che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c.(Cass. n. 24635 del 03/12/2015); ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.3 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de