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Decreto — n. 32285/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32285/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32285/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32285/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali restituzione dei sussidi statali condanna al pagamento pecuniario spese per i mezzi ausiliari rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27192/2022 R.G. proposto da : DI BATTISTA ELIANA MARIA, DI CAPRIO NICOLA, DI GIULIO ANNA MARIA CONCETTA, DI MARI ANNAMARIA, DIGHERO DIEGO, DOMINICI RICCARDO LUIGI, DORIZZI ROMOLO, DRIVAS SPYRIDON, ERCOLI CLARA, ERMINI MARIALISA, ERRANTE GIUSEPPE, FAGARAZZI GIUSTO, FALASCHI MONICA, FATTA GIUSEPPE, FAZIO PAOLO, FELISATTI LUCIANA, FERRAIOLO NICOLINA, FERRARIO PAOLA, FERRAROLI ANGELO, FERRETTI EMANUELA, FORMENTI ATTILIO, FORNARI DARIO, FUSILLI MICHELE, RUSSO MARIELLA, FRAGOMELI FRANCESCO, FRAGOMELI MATTEO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), cheope legis l a rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2381/2022depositata il 08/04/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, salvoeventuali spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 03/1