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Sentenza — n. 32146/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses mortgage cancellation request where debtor failed to prove family needs were met by business income.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32146/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Lorenzo Volpicelli against the Brescia Court of Appeal's order to cancel a judicial mortgage. Volpicelli argued the property was exempt from seizure under Article 170 of the Civil Procedure Code because the debt was unrelated to family needs. The court held that when a spouse constitutes a family property regime, they must prove the creditor knew the debt was extraneous to family necessities, a burden not met here. Consequently, the lower court's decision to uphold the mortgage was reinstated.

Regesto Legislator

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Art. 170 c.p.c.; Art. 144 c.c.: In cases of family property regimes, the debtor must prove the creditor was aware the debt was unrelated to family needs to exempt assets from forced execution.

Parole chiave

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family property regime forced execution exemption family needs burden of proof mortgage cancellation appeal spousal debt responsibility assunzione esterna di debito debito insoddisfatto stima di immobili esteri

Disposizioni normative citate

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Art. 170 c.p.c.
Art. 144 c.c.
Art. 143 c.c.
Art. 2740 c.c.
Art. 2 Cost.
Art. 29 Cost.
art. 170 c.p
art. 378 c.p
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.
art. 170 c.c
art. 144 c.c
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10849/2022R.G. proposto da CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.(già JULIET S.P.A.), nella qualità di rappresentante di SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Luconi,con domicilio massimoluconi@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro LORENZO VOLPICELLI, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Duffini, con domicilio digitale alberto.duffini@rovigoavvocati.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 199 del 10/2/2022 della Corte d’appello di Brescia; udita la relazione della causa svolta all ’ udienza del 9 / 10 /2024 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Mauro Vi- tiello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditoil difensor e del controricorrente e lett e le memori e delle parti .F ATTI DI CAUSA 1.Lorenzo Volpicelli agiva nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (che aveva incorporato la Banca Agricola Mantovana S.p.A.) per ottenere la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta dalla convenuta su beni in fondo patrimoniale e il risarcimento del conseguente danno. 2.Affermava l’attore, imprenditore nel settore immobiliare, di aver con- cluso, nel marzo del 2008, un contratto di mutuo con la Banca Agricola Mantovana; in ragione del mancato rimborso del finanziamento, la banca aveva conseguito un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e iscritto ipoteca su beni che i coniugi Lorenzo Volpicelli e Pierina Bellotti avevano costituito in fondo patrimoniale nel periodo 2008-2010; l’odierno controri- corrente sosteneva che l’iscrizione ipotecaria, prodromica all’esecuzione for- zata, era illegittima perché i beni colpiti erano sottratti ad espropriazione a norma dell’art. 170 c.p.c. 3.Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 119 del 13/2/2019, re- spingeva la domanda, perché il Volpicelli non aveva provato che i debiti contratti erano estranei ai bisogni della famiglia. 4.La Corte d’appello di Brescia, adita dal Volpicelli, con la sentenza n. 199 del 10/2/2022 (resa nei confronti della cessionaria del credito bancario Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata da Juliet S.p.A.), in riforma della de- cisione di primo grado, ordinava la cancellazione dell’ipoteca giudiziale, iscritta con nota del 26/10/2015,relativamente alle unità immobiliari costi- tuite nel fondo patrimoniale, respingeva la domanda risarcitoria, compen- sava parzialmente le spese del giudizio. 5.Per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propria de- cisione:

«Volpicelli ha dimostrato che la Banca era a conoscenza che egli era un imprenditore del settore edile che si occupava della compravendita di immobili … e che neppure era un consumatore … Ha dimostrato altresì che il mutuo era finalizzato a realizzare l’immobile in Ostiglia, tanto è vero che gli fu erogato non in un’unica soluzione bensì solo dopo che un tecnico incaricato dalla banca avesse verificato l’effettivo stato di avanzamento dei lavori ed avesse quindi espresso il suo parere favorevole all’erogazione delle varie rate … Pertanto è provato che sia stato erogato per scopi estranei alla famiglia riguardando la sua professione.

Ricorre nella fattispecie la prova per presunzioni. “La prova dei presupposti di applicabilità dell’articolo 170 del Cc grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Ove, in particolare, venga proposta opposi- zione exarticolo 615 del Cpc per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la re- golare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest’ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Quindi, poiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, tale consapevolezza deve sussistere al momento del perfezionamento dell ’ atto da cui deriva l ’ obbligazione. La prova dell’estraneità e della consapevolezza in argomento può essere pe- raltro fornita anche per presunzioni semplici. È, pertanto, sufficiente pro- vare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa as- sunzione come estraneo ai bisogni della famiglia”(così in Cass.

Civ. sez. terza 15 luglio 2020 / 8 febbraio 2021 n. 2904)». 6.Avverso tale decisione la Juliet S.p.A., quale rappresentante di Siena NPL 2018 S.r.l., proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico ar- ticolato motivo; resisteva con controricorso Lorenzo Volpicelli. 7.All’esito della camera di consiglio del 29/5/2024, c on l ’ ordinanza n. 16247 dell’11/06/2024, la causa era rinviata per essere trattata in pubblica udienza, attesa la rilevanza della questione posta con la censura. 8.In data 9/7/2024 si costituiva – per Cerved Credit Management S.p.A., in cui si era fusa per incorporazione Juliet S.p.A., e quale rappre- sentante di Siena NPL 2018 S.r.l.

– l ’ a vv. Massimo Luconi, in sostituzione del precedente difensore (avv. Daniela Ruotolo). 9.Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all’udienza, con- cludeva per l’accoglimento del ricors o .

10. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. R AGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo d ’ impugnazione , la ricorrente deduce « Violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 2697 c.c. e 12 preleggi in relazione all’art. 360 n. 3 cpc per aver ritenuto provata l’estraneità ai bisogni della famiglia del debito contratto da Volpicelli Lorenzo con la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, in base al quale è stata poi iscritta l’ipoteca giudiziale contestata». 2.La censura è fondata. 3.La Corte d’appello ha interamente fondato la propria decisione sulla decisione di Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523- 01, secondo cui, «in relazione ai debiti assunti nell ’ esercizio dell ’ attività d’impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali biso- gni [della famiglia] , ma può essere fornita la prova che siano eccezional- mente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto» (nella specie, era stata cassata la decisione del giudice di merito la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfaci- mento dei bisogni di questa derivassero dall’attività d’impresa dell’oppo- nente).

La menzionata decisione configura una presunzione in base alla quale i debiti contratti nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge si devono ritenere, di regola, estranei ai bisogni della famiglia (al medesimo indirizzo si ascrive la pronuncia di Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7232 del 04/03/2022, non massimata). 4.Una simile conclusione non è, però, convincente. Come già rilevato da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, in motivazione, la suc- citata «impostazione, per la verità, risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell’onere della prova in subiecta materia…, giacché - come pure evidenziato dalla succes- siva Cass. n. 41255/2021, già citata - l ’ inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell’at- tività nel cui contesto l’obbligazione è sorta, ma richiede comunque la valu- tazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esi- genze - anche in senso ampio - della famiglia (per l ’ affermazione che la suddetta finalità “non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge”, v.

Cass. n. 3738/2015; conf. Cass. n. 23876/2015, secondo la quale l’inerenza dell’ob- bligazione - nella specie, tributaria - ai bisogni della famigli a e la relativa conoscenza da parte del titolare del credito sono “circostanze che non pos- sono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa”). D’altra parte (come ancora sottolinea la stessa Cass. n. 41255/2021), in base all’espressa e letterale disposizione dell’art. 170 c.c., il fatto che giustifica l’esenzione dall’esecuzione forzata dei beni del fondo patrimoniale e che, quindi, deve essere provato dall’op- ponente, è un fatto negativo (cioè ilfatto che il debito non venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia), mentre non è affatto richiesta la prova positiva della diversa specifica finalità concretamente perseguita nell’assunzione del debito stesso, come parrebbe in qualche modo postulare il più recente orientamento». 5.A quanto già statuito con l’ordinanza n. 31575 del 13/11/2023– che il Collegio intende convintamente ribadire –può aggiungersi che l ’ inerenza del debito all’attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non solo non assolve quest’ultimo dall’onere di provare l’estraneità prevista dall’art. 170 c.c., ma, al contrario, che è normale, secondo l’id quod ple- rumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari. 6.Infatti, proprio dalla disciplina della famiglia –sia nella Carta Costitu- zionale (artt. 2 e 29), sia nel codice civile (artt. 143 e 144 c.c.), quale so- cietà naturale– si desume l ’ ordinaria destinazione alle esigenze familiari dei proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza (morale e materiale), hannoil dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla con- tribuzione ai bisogni della famiglia (da intendersi in senso ampio: al suo sostentamento, ma pure al suo benessere, all’incremento della sua posi- zione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell’attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno – o , almeno , al più armonico possibile –sviluppo della loro personalità e così via).

Il dettato normativoindividua una situazione di normalità in cui i redditi derivanti dal lavoro personale dei coniugi non sono destinati alla famiglia solo in via residuale ma, anzi, in via principale (in ossequio al principio di proporzionalità contenuto nell’art. 143, ult.co., c.c.); se è vero che non è possibile riferire direttamente e immediatamente alle esigenze familiari i debiti assunti nell’attività professionale o imprenditoriale svolta di persona dal membro della famiglia (poiché la stessa attiene, in via immediata e di- retta, soltanto all’attività stessa), è altrettanto vero che il reddito che è vincolato ai bisogni della famiglia è l’utile netto dell’attività svolta, costituito dalla differenza tra i ricavi lordi e gli esborsi sostenuti, ordinariamente ri- volto a remunerare proprio quella attività e, pertanto, alla doverosa contri- buzione alle esigenze della famiglia in cui il singolo è organicamente inse- rito. 7.Rispetto al rischio di un’eccessiva generalizzazione (secondo cui qual- siasi attività con finalità lucrative, professionale od imprenditoriale, fini- rebbe comunque per essere tesa al soddisfacimento dei bisogni della fami- glia) che potrebbe trascurare le particolarità della fattispecie concreta, si osserva che, proprio in base alle citate norme, è possibile che l’indirizzo della vita familiare sia stato regolato dai coniugi diversamente da quanto previsto nell’art. 143, ult. co., c.c.(ad esempio prevedendo che i frutti della capacità di lavoro professionale non siano in alcun modo impiegati per il benessere della famiglia, alle cui esigenze si è deciso di destinare le rendite di un determinato patrimonio): ciò è certamente consentito dall ’ art. 144 c.c., norma che impone l’adozione – necessariamente sull ’ accordo di en- trambi,ma senza richiesta di forme particolari – delle decisioni fondamentali relative alla famiglia e concernenti il tipo ed il tenore di vita da condurre, la distribuzione dei compiti, l’educazione e l’istruzione dei figli, la determina- zione delle rispettive contribuzioni ai sensi dell’art. 143, ult. co., c.c. In altre parole, la regola casistica (secondo l’id quod plerumque accidit) della rispondenza dell’obbligazione contratta nell’attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge debitore, alle esigenze della famiglia può essere derogata dalla prova (che, in base ai principi ge- nerali,incombe sul soggetto che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità pa- trimoniale ex art. 2740 c.c.) di un accordo exart. 144 c.c., in base al quale il ménagefamiliare non è in alcun modo alimentato dai proventi dell’attività lavorativa nell’ambito della quale ha avuto origine il credito azionato in sede esecutiva. 8.A tanto si aggiunga non solo che, ad ogni buon conto, in concreto il coniuge debitore potrebbe comunque provare che lo specifico credito fosse estraneo a quei bisogni, ma pure che la stessa scelta di uno speciale regime quale il fondo patrimoniale rende evidente la centralità che il coniuge che lo ha costituito attribuisce ai bisogni della famiglia anche ai fini della gestione del proprio patrimonio. 9.Alla fattispecie va, pertanto, applicato il seguente principio di diritto:

«In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all’espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimo- strare che il creditore era consapevole dell’estraneità ai bisogni della fami- glia (da intendersi non limitati al suo sostentamento, ma estesi pure al suo benessere, all’incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell’attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno –o, almeno, al più armonico possibile – sviluppo della loro perso- nalità, ecc.) del debito contratto, anche se questo è sorto nell’ambito dell’at- tività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, per- ché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente destinati alla famiglia –in via principale (e non solo in via residuale) – i proventi dell’attività d i ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza (anche materiale), hanno il dovere di rivolgere la propria capa- cità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l’indirizzo della vita familiare con un accordo exart. 144 c.c.».

10. In accoglimento del motivo, perciò , la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimità. P. Q. M. La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza i