Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32096/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 32096/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Taranto Court's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved Giannotta Maria and Panico Carmelo challenging a debt enforcement order issued by Siena NPL 2018 S.r.l. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was declared void, and the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal forty day period extinction of proceedings renunciation by silence legal costs award condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
542/2023 depositata il 13/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
542/2023 depositata il 13/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18233/2023 R.G . proposto da : GIANNOTTA MARIA e PANICO CARMELO , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall'avvocato SEMERARO LUIGI (SMRLGU61R20L049M) -ricorrenti- contro SIENA NPL 2018 S.R.L. e per essa CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., con domicilio telematico all’indirizzo PEC dal proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato DE PALMA FRANCESCO (DPLFNC52D09L049D) -controricorrente- nonchécontro CAIAZZO ROSANNA, ROMANO COSIMO, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE TARANTO n. 542/2023 depositata il 13/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 15/10/2024;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrential pagamento, in favore della controricorrente SIENA NPL 2018 S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i