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Ordinanza — n. 32055/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on bank liability, upholding contributory negligence due to client's failure to verify investment documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32055/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling that partially held a bank liable for alleged investment fraud. The plaintiffs argued the bank was responsible for missing funds, while the bank contended the clients failed to verify generic documents and neglected their duty of care. The court affirmed the lower court's finding that the clients' omission to check the bank's records constituted contributory negligence under Article 1227 of the Civil Code, thereby reducing the bank's liability.

Regesto Legislator

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Art. 1227, comma 1, c.c.; The court established that where a client entrusts a bank manager with managing their assets, the client's failure to verify generic documentation and exercise basic diligence constitutes contributory negligence, reducing the bank's liability proportionally.

Parole chiave

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contributory negligence bank liability duty of care investment fraud Civil Code 1227 procedural appeal reduction of damages irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 1227, comma 1, c.c.
Escludeva, infine, l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1227 cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1227 cod. civ
Escludeva, infine, l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1227 cod. civ.
art. 1227, comma 1 cod. civ
Escludeva, infine, l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1227 cod.
art. 2697 c.c
con riferimento alle regole e ai principi in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.
art. 2697 cod. civ
I ricorrenti invocano la violazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 2049 cod. civ
Pertanto, la corte territoriale ha pronunciato conformemente al consolidato orientamento di legittimità che riconosce il risarcimento ex art. 2049 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 23/04/2024, n. 10927
di recente Cass., 23/04/2024, n. 10927).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17284/2022 R.G. proposto da : LO RE GIUSEPPE, LO RE FABIO, LO RE MARIA ROSARIA, LO RE UGO, elettivamente domiciliati presso l’avvocato NANNI LUCA (luca.nanni@ordineavvgenova.it) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIANI FILIBERTO (filibertoviani@pec.avvocatisanremo.it) giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrenti e controricorrenti all’incidentale- contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi, n. 72, presso lo studio dell’avvocato BUONAFEDE ACHILLE, rappresentata e difesa dall'avvocato FERRARI BERGOMI GABRIELE (gabriele.ferraribergomi@ordineavvocatireggioemilia.it) giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro MANISCALCO MARIA CARMELA. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 114/2022 depositata il 20/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 925 del 1° luglio 2015 il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva parzialmente le domande degli attori Lo Re Giuseppe, Lo Re Fabio, Lo Re Maria Rosaria e lo Re Ugo, per cui: riteneva nulli gli investimenti che sarebbero stati effettuati dalla banca, nella persona della direttrice Maria Carmela Maniscalco, per conto degli attori medesimi, affermava la responsabilità indiretta della banca per fatto della sua direttrice e condannava UniCredit s.p.a. a pagare a Lo Re Giuseppe la somma di euro 477.991,71, oltre interessi legali dal 26 febbraio 2015 al saldo nonché a Lo Re Fabio e Ugo, in solido tra loro, la somma di euro 55.955,14 oltre interessi legali dal 26 febbraio 2015 al saldo, oltre al rimborso delle spese processuali.

Inoltre, il tribunale: accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla banca convenuta e per l’effetto rigettava la domanda avanzata da Lo Re Maria Rosaria, anche condannandola a rifondere ad UniCredit le spese di lite; accoglieva la domanda, svolta dalla banca, nei confronti della direttrice Maniscalco Maria Carmela, di essere tenuta indenne e manlevata di tutte le somme dalla medesima pagate agli attori, in dipendenza della sentenza, per capitale, interessi, spese di lite e c.t.u. Escludeva, infine, l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1227 cod. civ. ed accoglieva, invece, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in relazione alle pretese antecedenti il decennio.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello Lo Re Giuseppe, Lo Re Fabio, Lo Re Ugo e Lo Re Maria Rosaria -ella anzitutto chiedendo la riforma della sentenza di prime cure là dove aveva ritenuto il suo difetto di legittimazione attiva-, chiedendone la parziale riforma e dunque la condanna di UniCredit al pagamento di somme di misura maggiore rispetto a quelle già riconosciute e liquidate dal tribunale. 2.1. Si costituiva UniCredit s.p.a., resistendo al gravame ed anche proponendo appello incidentale, con cui chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia nella parte in cui aveva ritenuto nulli gli investimenti effettuati dalla sua direttrice per conto degli attori Lo Re Giuseppe, Fabio ed Ugo ed insisteva per l’integrale rigetto della loro domanda risarcitoria; nella denegata ipotesi di rigetto dell’appello incidentale e dell’accoglimento, anche solo parziale, dell’appello principale, chiedeva che fossero rideterminati gli importi eventualmente dovuti agli attori e che, in ogni caso, fosse accertato il concorso del fatto colposo degli attori ai sensi dell’art. 1227, rispettivamente primo e secondo comma, cod. civ.

Infine, nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento dello spiegato appello incidentale, chiedeva rigettarsi comunque l’appello principale proposto da Lo Re Giuseppe, Fabio, Ugo e Maria Rosaria, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, nonché, in ogni ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte dagli attori, chiedeva che Maniscalco Maria Carmela fosse dichiarata tenuta e condannata a manlevare essa UniCredit s.p.a. di tutte le somme che essa fosse stata condannata a pagare a qualsiasi titolo agli attori.. 2.2.

Si costituiva nel gravame anche Maria Carmela Maniscalco, proponendo appello incidentale con cui chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di garanzia svolta da UniCredit s.p.a.

3. Con sentenza n. 114/2022 del 20 gennaio 2022, la Corte d’Appello di Bologna: respingeva l’appello proposto da Lo Re Giuseppe, Lo Re Fabio, Lo re Ugo e Lo Re Maria Rosaria; accoglieva parzialmente l’appello incidentale di UniCredit s.p.a. e per l’effetto la condannava al pagamento, in favore di Lo Re Giuseppe, della minor somma di euro 196.998,90, nonché al pagamento, in favore di Lo Re Fabio e Ugo, in solido tra loro, della minor somma di euro 26.459,94, oltre interessi dal 26 febbraio 2015 al saldo, compensando per un terzo le spese di entrambi i gradi tra i predetti Lo Re e la banca e condannando quest’ultima a rimborsare agli stessi i restanti due terzi; rigettava l’appello incidentale proposto da Maniscalco Maria Carmela, confermando la sua condanna a tenere indenne UniCredit s.p.a. per le somme tutte pagate ai Lo Re ed altresì condannandola a rifondere alla stessa Banca le spese di entrambi i gradi di giudizio; rigettava l’appello incidentale di Lo Re Maria Rosaria, confermando la declaratoria del suo difetto di legittimazione attiva e condannandola a rifondere ad UniCredit le spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Avverso tale sentenza Lo Re Giuseppe, Lo Re Fabio, Lo Re Maria Rosaria e Lo Re Ugo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste UniCredit s.p.a. con controricorso anche contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo, al quale i ricorrenti principali hanno replicato con proprio controricorso. Resta intimata Maniscalco Maria Rosaria.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I ricorrenti e la banca resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e conseguente nullità della decisione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Quanto sopra con riferimento all’omesso esame dei rapporti di parentela fra le parti ai fini dell’individuazione del momento in cui è iniziata a decorrere la prescrizione del diritto azionato”.

Lamentano che la corte d’appello ha confermato la sentenza di prime cure -in punto di avvenuto decorso della prescrizione in relazione agli investimenti risalenti ad oltre dieci anni prima il momento in cui signori Lo Re, resisi conto della situazione reale ben diversa da quella sempre rappresentata dalla direttrice, hanno iniziato a fare valere i loro diritti-senza considerare il fatto decisivo costituito dal “rapporto di parentela con Maniscalco Maria Carmela che aveva indotto i signori Lo Re ad affidare le somme non ad una banca di Sanremo dove loro risiedono e lavorano, bensì di Reggio Emilia.

Questa circostanza rendeva per loro veramente inconcepibile l’idea che non solo un primario istituto di credito italiano qual è Unicredit, ma, a maggiore ragione, la loro parente che presso la filiale svolgeva la funzione apicale di direttrice, potessero riferire a loro dati non veri, bisognosi di una verifica fondata su documentazione “ufficiale”. Se la corte avesse considerato queste circostanze, avrebbe escluso -per l’effetto riconoscendo un maggior importo a titolo di risarcimento del danno - il maturare della prescrizione, dato che essa decorre solo se il titolare avesse potuto avere contezza del proprio diritto “usando la normale diligenza”, mentre nel peculiare caso di specie la verifica delle operazioni svolte dalla Maniscalco avrebbe comportato l’uso di una diligenza superiore a quella dell’uomo medio. 1.1.

Il motivo è infondato. Invero, la corte di merito ha espressamente considerato l’esistenza del rapporto di parentela tra gli attori Lo Re e la direttrice Maniscalco, per cui non si ravvisa alcun omesso esame. Piuttosto, dalla considerazione di questo fatto la corte bolognese ha tratto conseguenze diverse da quelle ora prospettate nel motivo, che, in quanto tale sollecita una diversa ricostruzione del merito della causa, il cui esame è precluso in sede di legittimità (v., tra le tante, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e conseguente nullità della decisione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Quanto sopra con riferimento all’omesso esame dei rapporti di parentela fra le parti ai fini dell’esclusione del concorso di colpa dei danneggiati nella determinazione del danno”. Lamentano - come già nel primo motivo - la mancata considerazione da parte della corte di merito del loro rapporto di parentela con la direttrice della banca, circostanza rilevante e tale da escludere il loro concorso di colpa ex art. 1227, comma 1 cod. civ., invece ravvisato -erroneamente- dalla corte di merito nella misura del 50%. 2.1.

Il motivo è infondato, per le stesse ragioni del precedente. Sotto l’inconferente deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, infondata perché invece il fatto è stato esaminato, i ricorrenti pervengono a sollecitare a questa Suprema Corte un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità, tenuto anche conto che in tema di responsabilità civile qualora un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, l'accertamento della esistenza e del grado della colpa costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell'art. 1227 cod. civ. (v.

Cass., 17/09/2024, n. 24920); né rileva, quale evenienza non impedita o al fine di una diversa quantificazione risarcitoria, la minore entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto, quale un minore o assente grado di colpa in capo al responsabile (Cass., 22/12/2017, n. 30921).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c. con riferimento alle regole e ai principi in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. in merito alla reiezione della domanda di Lo Re Maria Rosaria”. Lamentano che la corte territoriale ha omesso di considerare che Lo Re Maria Rosaria aveva anche lei effettuato investimenti presso UniCredit per l’importo di euro 145.610,00, come comprovato da una dichiarazione sottoscritta dalla direttrice Maniscalco Maria Carmela, così erroneamente pervenendo a rigettare la sua domanda di risarcimento del danno sul rilievo del suo difetto di legittimazione attiva. 3.1.

Il motivo è infondato. I ricorrenti invocano la violazione dell’art. 2697 cod. civ. che, per consolidato orientamento di questa Suprema Corte, si configura là dove il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandiad una parte diversa da quella che ne era effettivamente onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 24/11/2022, n. 34591; Cass., n. 4241/2018; Cass., n. 15107/2013).

Orbene, nel caso di specie, la corte di merito ha applicato correttamente le regole di riparto dell’onere probatorio. Piuttosto, la corte d’appello ha escluso qualsivoglia rilievo alle rendicontazioni provenienti dalla direttrice infedele, ritenendole false, soprattutto in riferimento alla posizione di Maria Rosaria Lo Re, dato che dal compendio probatorio, anche costituito da una espletata c.t.u. contabile, risultava la stessa non fosse mai stata titolare di rapporti presso UniCredit. Pertanto, la corte territoriale ha pronunciato conformemente al consolidato orientamento di legittimità che riconosce il risarcimento ex art. 2049 cod. civ. per i danni sofferti “da un cliente di un istituto bancario” a seguito dell'appropriazione di somme da lui affidate ad un dipendente (v.

Cass., 06/03/2008, n. 6033; Cass., 16/04/2009, n. 9027; Cass., 09/10/2017, n. 23580) ed ha escluso che Maria Rosaria Lo Re fosse cliente di UniCredit con motivata, e dunque insindacabile, valutazione di merito sulla base delle risultanze probatorie acquisite (v. Cass., 11/10/2018, n. 25348, secondo cui con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente.

L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione; v. anche, tra le tante conformi, Cass., n. 7921/2011).

4. Con un unico motivo di ricorso incidentale UniCredit s.p.a. denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. laddove è stata ritenuta sussistente la responsabilità indiretta della Banca per i danni lamentati dai Lo Re e non è stato, in subordine, riconosciuto il carattere esclusivamente colposo della condotta da essi tenuta ex art. 1227, secondo comma, c.c.”. Lamenta che la corte territoriale ha confermato la sentenza di prime cure là dove ha ritenuto gli investimenti effettuati dagli attori Lo Re estinti per prescrizione da oltre un decennio e non ha invece considerato la decisiva circostanza che invero non esisteva alcun investimento dei Lo Re presso la filiale UniCredit di Reggio Emilia, dato che alcuna somma era stata rinvenuta giacente sui loro conti correnti.

Sul punto altresì deduce: “Proprio la inesistenza di rapporti di investimento in capo agli odierni ricorrenti principali, in un contesto connotato dai sopra evidenziati (anche dalla stessa sentenza gravata) plurimi e pacifici elementi di anomalia, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad escludere qualsivoglia responsabilità, anche indiretta della Banca, per le doglianze avanzate dai Lo Re. E’ innegabile infatti che i Lo Re – i quali, lo si ripete, hanno dichiarato di essere a conoscenza dei prelievi effettuati dai propri conti correnti, di avere affidato alla loro parente Maria Carmela Maniscalco, tra l’altro anche a mezzo di assegni bancari alla medesima intestati, l’incarico di gestire liberamente il loro patrimonio e di non essersi mai recati in Banca –hanno inteso instaurare un rapporto diretto con la ex direttrice e loro parente Maria Carmela Maniscalco che escludeva l’interferenza di chiunque altro.

Il fatto illecito del dipendente, alla luce degli elementi de quibus, risulta, infatti, non più legato da quel nesso di occasionalità necessaria in presenza della quale soltanto è possibile configurare, per consolidata giurisprudenza anche dell’adìto Supremo Collegio, la responsabilità dell’intermediario” (vengono richiamate Cass., n. 5429 del 18/02/2022; Cass., n. 22956 del 10/11/2015). Lamenta quindi che le suddette circostanze avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a concludere ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., nel senso della nel senso della colpa esclusiva dei Lo Re nella causazione del danno, e che non si sarebbe potuto escludere che il denaro prelevato dai loro conti correnti fosse poi rientrato nella disponibilità degli stessi, circostanza questa dedotta in giudizio da essa UniCredit e mai contestata né dalla Maniscalco e né dai Lo Re nè in primo né in secondo grado. 4.1.

Il motivo è infondato. Invero, il percorso motivazionale svolto dalla corte territoriale può essere ricostruito nei termini che seguono. La corte di merito ha rigettato l’appello incidentale di UniCredit s.p.a., dopo aver previamente considerato il suo assunto circa l’incarico ricevuto dalla Maniscalco di gestire liberamente il patrimonio di suo zio e dei suoi cugini, ma comunque pervenendo a ritenere (v. p. 9 dell’impugnata sentenza) che “Il fatto che Lo Re Giuseppe e si suoi figli Ugo e Fabio abbiano conferito alla Maniscalco l’incarico di gestire liberamente il loro patrimonio in essere presso Unicredit, come dagli stessi ammesso davanti alla Guardia di Finanza e anche in corso di causa, appare giustificato dal ruolo che la Maniscalco rivestiva presso la Banca e dallo stretto rapporto di parentela che li univa, come giustifica il loro affidamento sulla corretta esecuzione del mandato, e quindi non può considerarsi condotta del tutto “anomala” idonea a escludere la responsabilità indiretta della Banca ai sensi dell’art. 1227, 2° co., c.c. (sul tema, per tutte, Cass., n. 2864/2020)”.

Inoltre, la corte bolognese, nel parzialmente riformare la sentenza del tribunale che aveva escluso il concorso di colpa, ha espressamente rilevato: “Non appare, invece, giustificato, e risulta gravemente colposo, il fatto che i Lo Re, nel corso dell’ultradecennale rapporto con Unicredit (già Bipop Carire, già Cassa di Risparmio di Reggio Emilia), nonostante la mancata ricezione di documentazione bancaria attestante gli investimenti che la loro congiunta avrebbe dovuto effettuare per loro conto, non abbiano mai effettuato alcun controllo o chiesto chiarimenti non essendo seriamente sostenibile che potessero ritenere esaustiva la scarna documentazione tramessa dalla Maniscalco (al doc. 2 degli attori, riconosciuto dalla Maniscalco - v. sua memoria istruttoria - risultano allegate solo 7 scritture da lei sottoscritte del tutto generiche prive della indicazione specifica delle operazioni asseritamente poste in essere).

E l’omissione di tale doverosa condotta, che se tenuta avrebbe ridotto il danno lamentato, consente l’applicazione dell’art. 1227, 1° co., c.c. (è pacifico che i Lo Re fossero imprenditori operanti a Sanremo nel settore della somministrazione di acque vini e bevande e dunque soggetti non certo sprovveduti e inconsapevoli delle modalità di esecuzione dei rapporti bancari). I danni come sopra liquidati a favore di Giuseppe Lo Re e dei fratelli Lo Re vanno dunque posti a carico di Unicredit nella misura del 50%”. 4.2. In conclusione, quindi, la corte di merito, ha attribuito rilievo decisivo al fatto che gli originari attori Lo Re avevano conferito alla Maniscalco, in forza del vincolo di parentela che li legava, l’incarico di gestire liberamente, seppure mediante investimenti prudenziali, il loro patrimonio; l’assenza di qualsivoglia somma giacente sui conti correnti a loro intestati, dai medesimi successivamente scoperta, sarebbe stata, per un verso, riconducibile al ruolo ed alle funzioni rivestite in banca dalla Maniscalco, donde la sussistenza del cd. nesso di occasionalità necessaria”, per altro verso, anche alla incauta condotta dei Lo Re, i quali avevano omesso qualsivoglia controllo in ordine ai loro conti, donde il riconoscimento del loro concorso di colpa ex art. 1227, comma primo, cod. civ.

Il motivo risulta quindi infondato perché sollecita una diversa ricostruzione dei fatti rispetto alla valutazione, motivata e plausibile, svolta dal giudice di merito, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (v. di recente Cass., 23/04/2024, n. 10927).

5. In conclusione, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devono essere rigettati.

6. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra i ricorrenti principali e la banca ricorrente incidentale, stante la soccombenza reciproca; non è luogo a provvedere in ordine alle spese relativamente a Maria Carmela Maniscalco, rimasta soltanto intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrenti principalie ricorrente incidentale. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia d