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Ordinanza — n. 32051/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal against Cassa Edile and partial rejection regarding 50% recovery claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32051/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished regarding the withdrawal from the Cassa Edile and rejected the remaining appeal. Allianz withdrew its claim against the Cassa Edile, while the court dismissed the fourth ground challenging the 50% reduction of the recovery claim against Lloyd Team. The court upheld the lower court's finding that Allianz could not ignore its ex-agent's continued access to the agency premises.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: The cassation procedure is extinguished upon withdrawal of claims against specific parties, and appeals challenging factual assessments of joint liability based on agency misconduct are rejected if the lower court's reasoning is sound.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of claim joint liability agency misconduct partial rejection cognome coniugale restituzione e risarcimento contratto di alleanza

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 132, comma 1, n.
art. 2049 cod. civ
2454 del 12 aprile 2022, con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado: veniva riconosciuta la sua responsabilità ex art. 2049 cod.
art. 2049 c.c
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c.
art. 24 della costituzione
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della costituzione, dell’art.
art. 101 c.p
24 della costituzione, dell’art. 101 c.p.c.
art. 183 c.p
e dell’ art. 183 c.p.c.
art. 153 c.p
nonché dell’art. 153 c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
Pertanto, ex art. 391 cod. proc. civ., deve essere dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione, a spese compensate, limitatamente al rapporto processuale tra Allianz s.p.a.
art. 346 cod. proc. civ
Orbene, come detto, il motivo è infondato, dal momento che non si confronta con la motivazione dell’impugnata sentenza, la quale, dopo una considerazione svolta in riferimento all’art. 346 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476
Cass., 04/03/2021, n. 5987
34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).
Cass., n. 8491/2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16406/2022 R.G. proposto da: ALLIANZ SPA, in persona delle procuratrici speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Monserrato, n. 25, presso lo studio dell’avvocato NUZZO MATTEO (matteonuzzo@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato ZITIELLO LUCA (luca.zitiello@milano.pecavvocati.it), giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA ROMA E PROVINCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Gaetano Donizetti, n. 7, presso lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE (pasqualefrisina@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonché contro ORSI FRANCESCO MARIA, MUNALLI GIOVANNI, LLOYD TEAM BROKER S.R.L., LLOYD TEAM ASSICURAZIONI S.A.S. -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2454/2022 depositata il 13/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Allianz s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2454 del 12 aprile 2022, con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado: veniva riconosciuta la sua responsabilità ex art. 2049 cod. civ., con conseguente sua condanna -in solido con Orsi Francesco Maria, Munalli Giovanni, Lloyd Team Broker s.r.l., Lloyd Team Assicurazioni di Giovanni Munalli s.a.s.-al risarcimento del danno nei confronti della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, convinta ad effettuare un investimento integrativo del valore di 2 milioni - somma che poi le era stata indebitamente sottratta- in una polizza stipulata con un nuovo agente e di un ex agente infedeli; veniva accolta la sua azione di rivalsa verso l’allora agente Allianz Lloyd Team Assicurazioni di Giovanni Munalli s.a.s., ma soltanto nella misura del 50%.

Resiste con controricorso la Cassa Edile. Le altre parti, indicate in epigrafe, restano intimate.

3. Nelle more, Allianz notificava atto di rinuncia ai motivi di censura inerenti il rapporto processuale con la Cassa Edile; tale atto, sottoscritto dai procuratori speciali di ALLIANZ e munito di un timbro della Cassa Edile in persona del legale rappresentante, risulta depositato nel fascicolo telematico.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La ricorrente Allianz ha depositato memoria in cui evidenzia quanto segue: “E’ interesse di Allianz proseguire il presente procedimento solamente nei confronti della Lloyd Team Assicurazioni S.a.s. di Giovanni Munali e C., con sede in Roma, via Mirandola n. 18, in persona del Curatore Fallimentare avv. Corrado Lo Porto (Fallimento n. 753/2018 Trib. Roma) e del sig. Giovanni Munalli che è rimasto contumace nel presente giudizio.

Pertanto, Allianz insiste unicamente per l’accoglimento della censura n. 4 inerente la riduzione parziale della domanda di rivalsa e di regresso nei confronti del Munalli. Quanto alle restanti due parti processuali, si evidenzia che le censure del ricorso non ineriscono le statuizioni loro riguardanti, con la conseguenza che per loro gli effetti della sentenza di appello sono già passati in giudicato. Pertanto, Lloyd Team Broker s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Francesco Maria Orsi, sono meramente parti processuali”.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in quanto la Corte di Appello di Roma ha esteso l’applicabilita’ dell’art. 2049 c.c., oltre i suoi confini normativi, a soggetti terzi quali il broker”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2049 c.c. e degli artt. 109 e 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con riguardo all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. in quanto la Corte di Appello di Roma ha valutato la sussistenza di una situazione di apparenza senza tenere conto della condotta e della qualità soggettiva del danneggiato né sotto il profilo del nesso causale né del 41 concorso di colpa quale fatto interruttivo o contributivo alla produzione del danno né quale onere del danneggiato di riduzione del danno stesso”.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in quanto la corte di appello ha ritenuto che Allianz non abbia reiterato l’eccezione di disconoscimento dei documenti prodotto dall’agente e conseguentemente ha limitato la domanda di rivalsa e di regresso solo parzialmente”.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli art. 2043, 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la corte di appello ha quantificato il danno nell’intero capitale versato maggiorato del 3% anziché nell’effettivo ritorno dell’investimento che la Cassa assume di aver effettuato sulla base dell’affidamento ingenerato dall’Orsi”.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in quanto la corte di appello ha ritenuto che Allianz non abbia impugnato la quantificazione dell’importo operata dal Tribunale di Roma comprensiva di rivalutazione ed interessi al 3% come statuito dal Tribunale di Roma”.

7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della costituzione, dell’art. 101 c.p.c. e dell’ art. 183 c.p.c. nonché dell’art. 153 c.p.c. con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la Corte di Appello di Roma con la sentenza impugnata ha ammesso il deposito effettuato dalla Cassa della documentazione inerente il giudizio penale oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c. senza consentire il contraddittorio tra le parti costituite impedendo ogni difesa nel merito”.

8. Rileva il Collegio in via preliminare che la ricorrente Allianz ha depositato telematicamente istanza di rinuncia parziale al ricorso, ovvero di rinuncia a tutti i motivi -dal primo al terzo e dal quinto al settimo- che censurano l’impugnata sentenza in relazione alla posizione processuale di Cassa Edile, la quale, come da memoria illustrativa depositata telematicamente, ha accettato la rinuncia “senz’uopo che si provveda sulle spese di lite”. Pertanto, ex art. 391 cod. proc. civ., deve essere dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione, a spese compensate, limitatamente al rapporto processuale tra Allianz s.p.a. e Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia.

9. Il quarto motivo, rispetto al quale in memoria illustrativa la ricorrente Allianz insiste per l’accoglimento, è invece infondato; con la precisazione per cui, essendo l’impugnata sentenza passata in giudicato in relazione a Orsi Francesco ed alla Lloyd Team Broker s.r.l., risulta irrilevante che le notifiche del ricorso non siano andate a buon fine nei loro confronti, trattandosi di parti processuali indifferenti all’esito del giudizio e dunque intimate al mero fine della “litis denuntiatio” (tra le altre, v. Cass.n. 8491/2023). 9.1.

Con il suddetto quarto motivo la compagnia assicurativa ricorrente lamenta che la corte territoriale ha accolto nella limitata misura del 50% la domanda di rivalsa e di regresso proposta da Allianz s.p.a. nei confronti dell’agente Munalli “in quanto a suo avviso: Allianz non avrebbe riproposto l’eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni prodotte dall’Agente. Allianz non poteva non sapere che Orsi aveva libero accesso ai locali dell’agenzia ed una stanza propria, anche perché in possesso di una copia delle chiavi che la stessa gli avrebbe lasciato al momento della cessazione del rapporto di agenzia” (così p. 56 del ricorso).

Orbene, come detto, il motivo è infondato, dal momento che non si confronta con la motivazione dell’impugnata sentenza, la quale, dopo una considerazione svolta in riferimento all’art. 346 cod. proc. civ. (v. p. 23), la accantona con le parole “ciò posto” (così successiva p.

24) e perviene a fondare la sua decisione sul dirimente rilievo per cui Allianz s.p.a. non poteva ignorare che il suo ex agente Orsi, con la complicità del subentrato agente Munalli, aveva mantenuto il libero accesso ai locali dell’agenzia e ad una stanza propria, dato che la compagnia assicurativa stessa “aveva lasciato le chiavi dei locali a Orsi nonostante la cessazione dalla carica di agente generale” e se ne era “continuata ad avvalere (…) nelle funzioni esercitate di fatto come agente”. Sulla base di tali valutazioni in fatto la corte territoriale giunge così ad affermare la pari gravità della colpa di Allianz e del nuovo agente Munalli, che pure aveva tollerato la presenza di Orsi nei locali dell’agenzia, e per l’effetto accoglie la domanda di rivalsa della compagnia assicurativa solo per il 50%, con conseguente condanna della Lloyd Team Assicurazioni di Giovanni Munalli C. s.a.s., in solido con Giovanni Munalli, a rivalere Allianz s.p.a. solo in tale misura.

Rispetto a tale motivata valutazione del fatto e della prova, la compagnia assicurativa odierna ricorrente tenta di contrapporre una sua diversa ricostruzione, sollecitando a questa Corte un riesame del merito, invece precluso in sede di legittimità (v., tra le tante, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).

10. In conclusione, il ricorso, limitatamente al quarto motivo, essendo intervenuta rinuncia rispetto ai motivi restanti, deve essere rigettato.

11. Non è luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia, a spese compensate, limitatamente al rapporto processuale tra la società ricorrente e la controricorrente Cassa Edile. Rigetta il ricorso, limitatamente al quarto motivo, non rinunciato. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr