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Decreto — n. 31951/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 31951/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case termination. The appellants challenged a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers, but the procedural silence triggered automatic dismissal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of termination constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal forty day period extinction of proceedings procedural silence litigation costs allocation ripetibili dell'avvocato accollo delle spese procedurali ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21004/2021 R.G. proposto da: BIANCHI ROBERTO, BRUSSI VALENTINA, CARBONE REMIGIO, CARUSO SABRINA, CONTI SANDRA, CORTINOVIS RACHELE, CRACCO ELENA, DE FALCO PAOLO, DE VECCHI ROSA MARIA, DELLA GRAZIA SARA, FACCIOLA' ALESSIO, FORATO FLAVIA, GALLI SILVIA, GENOVESE ALBERTO, MACRI' FERDINANDO, PANEBIANCO ESTER, PERFETTI PAOLA, PLATANIA DOMENICO ORAZIO, REINA CENTOLANI DONATELLA, ROGGI ALESSANDRA, RONCHI MARIA CRISTINA, RUSCONI EMANUELA, SOMMARIO CARMEN, STELLA FRANCESCO, TOSATO SARAH, VENTURELLI FABIO, ZENONE BRAGOTTI LETIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legisli rappresenta e difende -controricorrenti- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n.18211/2019 depositata il 26/09/2019; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, salvo eventuali spese prenotate a debito. Così deciso in