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Sentenza — n. 31860/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation rejects civil appeal against company after dismissing criminal appeal against deceased defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31860/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Orlando Di Napoli's civil appeal against Autosantoro s.n.c., which had been previously acquitted in criminal proceedings. The appellant argued that the lower court incorrectly declared his claims inadmissible against the company because he had already resumed testimony against it. The court ruled that the criminal acquittal of the deceased individual did not create a res judicata effect preventing civil liability against the corporate entity.

Regesto Legislator

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Art. 622 c.p.p.; Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2012: A criminal acquittal of a deceased person does not preclude a civil action against a corporate entity that was not a party to the criminal trial, as the criminal judgment lacks erga omnes effect regarding civil liability.

Parole chiave

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res judicata criminal civil corporate entity liability deceased defendant acquittal civil action inadmissibility part civil res judicata espropriazione abusiva fondamento dell'azione risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 622 c.p.p.
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2012
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
articoli 622 c.p
Orlando Di Napoli riassumeva ex articoli 622 c.p.p.
art. 2043 c.c
articolo 2043 c.c
Anche qui ricorrerebbe “il vizio di sussunzione in cui si traduce il rifiuto della Corte d’Appello di ricondurre almeno in parte il danno a Di Napoli alla condotta illecita di Mascolo, Caserta e Marotta”, in violazione ancora dell’articolo 2043 c.c.
art. 622 c.p
articolo 622 c.p
53981/2017 e conseguentemente nel giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4393/2022 R.G. proposto da : DI NAPOLI ORLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato ANNECCHINO MARCO (NNCMRC58B15H501L) rappresentato e difeso dall'avvocato DELLA PIETRA GIUSEPPE (DLLGPP65M01F839C) -ricorrente- contro AUTOSANTORO S.N.C. DI SENATORE ANNAMARIA C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato PATTI SALVATORE LUCIO (PTTSVT49T13F943E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CASERTA RAFFAELE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoGIOVINE LAURA (GVNLRA62P69A717B) -controricorrente- nonchè contro MASCOLO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO (TDSFRC48A24H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato ACCARINO FRANCESCO (CCRFNC48P29C361W) -controricorrente- nonchè contro MAROTTA FELICE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BELSITO NICOLA (BLSNCL48A01C584Y), ALVIGGI GIULIA (LVGGLI62P61H703L) -controricorrente- avverso la SENTENZA diCORTE D'APPELLO SALERNO n. 1671/2021 depositata il 25/11/2021; udita la relazione svolta nella udienza del 30 settembre 2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI; udita larequisitoria del Procuratore Generale Alessandro Pepe; udite le difese degli avvocati Giuseppe Della Pietra per il ricorrente, Alberto Oggiano per Autosantoro s.n.c., Nicola Belsito per Felice Marotta e Francesco Accarino per Angelo Mascolo:

FATTI DI CAUSA 1. Per quanto qui interessa, la Corte d’appello penale di Salerno, con sentenza n. 322/2016, riformando la sentenza n. 1462/2013 del Tribunale penale di Salerno, assolveva Angelo Mascolo, Raffaele Caserta, Felice Marotta e Gabriele Santoro dai reati di falso ideologico in atto pubblico e di abuso d’ufficio per insussistenza dei fatti, in relazione ad un nullaosta all’adempimento dell’attività produttiva a favore di Autosantoro s.n.c. di Gabriele Santoro che avrebbe causato danno ingiusto a Orlando Di Napoli - proprietario di un terreno che gli sarebbe stato espropriato per consentirne l’acquisto al Santoro -, il quale si era costituito parte civile.

A seguito di ricorso della parte civile Orlando Di Napoli, con sentenza n. 53981/2017 la Cassazione penale dichiarava l’impugnazione inammissibile nei confronti del Santoro - essendo egli deceduto durante il giudizio d’appello - e annullava la sentenza nei confronti di Angelo Mascolo, Raffaele Caserta e Felice Marotta, con rinvio al giudice civile d’appello, ritenendo che nella sentenza d’appello non erano state confutate adeguatamente “le argomentazioni della decisione di condanna” e che vi era stata violazione di legge “nell’equiparare un’attività di mera esposizione di autoveicoli ad un opificio industriale” da parte del Santoro; quanto poi al dolo per i reati contestati, sempre ad avviso della Cassazione penale, la sentenza d’appello non risultava essersi confrontata con le argomentazioni del primo giudice, essendosi invece limitata ad affermare l’insussistenza dell’elemento soggettivo.

Orlando Di Napoli riassumeva ex articoli 622 c.p.p. e 392 s.s. c.p.c., chiedendo la condanna di Angelo Mascolo, Raffaele Caserta e Felice Marotta nonché degli eredi di Gabriele Santoro – cioè Annamaria Senatore, Adelaide e Vincenzo Santoro -, di Autosantoro s.n.c. di Senatore Annamaria C. e del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno, in solido o ciascuno secondo la propria responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; chiedeva pure di disporre la cancellazione della relazione tecnica depositata dal Mascolo e dal Caserta il 18 dicembre 2006 e la delibera del suddetto Consorzio del 21 dicembre 2006, e di dichiarare la nullità o l’inefficacia dell’atto pubblico del 4 agosto 2009 con cui Autosantoro s.n.c. di Gabriele Santoro C. aveva acquistato dal Consorzio il fondo già appartenuto al Di Napoli stesso, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo, incluso il decreto di esproprio, e con conseguente condanna alla restituzione.

Si costituivano, resistendo, i Senatore/Santoro, l’Autosantoro s.n.c. di Senatore Annamaria C., il Consorzio, Angelo Mascolo, Raffaele Caserta e Felice Marotta. La Corte d'appello civile di Salerno, con sentenza n. 1671/2021, dichiarava inammissibile la domanda nei confronti dei Senatore/Santoro, dell’Autosantoro s.n.c. di Senatore Annamaria C. e del Consorzio, e la rigettava nei confronti di Angelo Mascolo, Raffaele Caserta e Felice Marotta, condannando Orlando Di Napoli a rifondere le “spese dell’intero giudizio”: e precisamente a rifondere per il primo grado penale, il secondo grado penale e “il grado di legittimità” le spese ad Angelo Mascolo, Raffaele Caserta, Felice Marotta e agli eredi di Gabriele Santoro, nonché a rifondere le spese per “la fase del rinvio” ad Angelo Mascolo, Raffaele Caserta, Felice Marotta, agli eredi di Gabriele Santoro, all’Autosantoro s.n.c. di Senatore Annamaria C., e al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno.

2. Ha presentato ricorso Orlando Di Napoli; si sono difesi con rispettivo controricorso Felice Marotta, Raffaele Caserta, Angelo Mascolo e Autosantoro s.n.c. di Senatore Annamaria C. Memoria hanno depositato rispettivamente il PG, il ricorrente, Autosantoro, Marotta e Caserta. RAGIONIDELLA DECISIONE 3. Il ricorso è articolato in tre motivi. 3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043, 2055, 2697 c.c., 40, 41 c.p., 112, 115, 116 c.p.c. e 622 c.p.p. Si afferma che la sentenza merita censura laddove esclude “il nesso causale fra la condotta penalmente rilevante di Mascolo, Caserta e Marotta in favore di Autosantoro, la frustrazione dell’insediamento produttivo Di Napoli e la perdita del fondo per effetto dell’espropriazione per pubblica utilità”.

Vengono trascritte le pagine da 13 (dall’ultimo paragrafo) fino a 20 (fino al terz’ultimo paragrafo incluso) della sentenza qui impugnata, per sostenere poi, assai ampiamente, come si sarebbero verificati i danni che lamenta il ricorrente, richiamando pure passi delle precedenti pronunce, e soprattutto di quella del Tribunale penale, per sostenere la sussistenza di falso nella relazione Mascolo-Caserta sulla presenza di un opificio sul fondo di Autosantoro nonché per spiegare come “l’intreccio non fu solo oggettivo, ma anche soggettivo” a discapito di Orlando Di Napoli.

Se ne deduce un “vizio di sussunzione” in cui sarebbe incorso il giudice di rinvio, sotto tre profili: sub a), in violazione degli articoli 2043 e 2055 c.c., per cui “non risponde al vero che la condotta illecita di Mascolo, Caserta e Marotta si consumò solo dopo la revoca del nulla-osta a Di Napoli” (ricorso, pagine 26-32); sub b), ancora in violazione degli articoli 2043 e 2055 c.c., per cui a concausare il danno subito dall’attuale ricorrente sarebbe stata “anche la condotta illecita di Autosantoro”; sub c), per avere il giudice di rinvio “sbagliato a non sussumere la condotta di Mascolo, Caserta e Marotta sotto l’egida dell’art. 2043 c.c.”.

Si sostiene infine che l’espropriazione del fondo sarebbe “senz’altro riconducibile ai tre” suddetti, e che l’indennità di esproprio non “elide il pregiudizio patito da Di Napoli”, come avrebbe rimarcato lo stesso giudice penale di primo grado. Anche qui ricorrerebbe “il vizio di sussunzione in cui si traduce il rifiuto della Corte d’Appello di ricondurre almeno in parte il danno a Di Napoli alla condotta illecita di Mascolo, Caserta e Marotta”, in violazione ancora dell’articolo 2043 c.c. 3.1.2 Il motivo consiste in una assai estesa ricostruzione fattuale, estratta in gran parte da passi della pronuncia del primo giudice penale e radicalmente alternativa rispetto a quella adottata dal giudice di rinvio - che ha ritenuto irrilevante, in sostanza, quel che avevano compiuto i tecnici imputati nel giudizio penale, attribuendo il pregiudizio che avrebbe subito Orlando Di Napoli alla condotta sua propria - , tentando poi di “ricoprirla” con il concetto di sussunzione e con il richiamo degli articoli 2043 e 2055 c.c.: tentativo che non può avere successo, in quanto tutta l’effettiva sostanza del motivo in esame corrisponde al merito in modo diretto ed assolutamente evidente, ed è quindi in questa sede inammissibile. 3.2.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 ss. c.p.c. e 622 c.p.p. Si censura la sentenza impugnata per avere “liquidato a Mascolo, Caserta e Marotta anche le spese del giudizio penale”, il che, essendo un principio “ineccepibile nel rinvio civile”, non potrebbe invece “valere per il giudizio ex art. 622 c.p.p., che solo impropriamente può dirsi rinvio ”, considerata “l’autonomia strutturale e funzionale del giudizio rimesso al giudice civile dalla sede penale”, che impedisce “di traslare [rectius: trasferire] al giudizio ex art. 622 c.p.p. il principio, proprio del rinvio civile, che vuole le spese del processo addossate per intero a chi soccombe nell’ultima fase”.

Pertanto non sarebbe “processualmente consentito porre a carico di Di Napoli anche le spese del giudizio penale”, per il quale sarebbe rimasto “vittorioso”. 3.2.2 A prescindere dall’asserto, non comprensibile, per cui il Di Napoli sarebbe rimasto vittorioso nel giudizio penale - ove però gli imputati sono stati tutti assolti dal giudice d’appello -, il motivo è palesemente infondato, in quanto le spese che egli è stato condannato a rifondere ad Angelo Mascolo, Raffaele Caserta e Felice Marotta attengono al processo civile che, in conseguenza della sua costituzione come parte civile, è stato inserito nel giudizio suscitato dall’azione penale, ed è proseguito con il giudizio di cassazione richiesto dalla parte civile al giudice di legittimità penale sfociato nella sentenza n. 53981/2017 e conseguentemente nel giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p. Pertanto tutta la sequenza civile, anche nella parte in cui è stata incastonata nel processo penale, comporta la decisione finale sulla condanna civile alla rifusione delle spese da parte del soccombente nei confronti dei soggetti che erano stati da lui convenuti appunto con l’azione civile nell’ambito del giudizio penale, e che sono rimasti come sue controparti quando il giudizio penale si era concluso.

Questo è stato da ultimo confermato, tra gli arresti massimati, da Cass. sez. 3, 15 giugno 2023 n. 17134, il cui dictum, chiaramente condivisibile, è il seguente: “In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell’intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l’annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all’esito globale del processo”; e il medesimo insegnamento, nello stesso periodo, è stato reso pure da Cass. sez. 3, 19 gennaio 2023 n. 1570.

In ordine poi al generale criterio dell’esito globale del processo per individuare tra le parti chi è investito dalla soccombenza si rimanda alla recente S.U. ord. 8 novembre 2022 n. 32906, da cui emerge sine dubio la correttezza della condanna alla rifusione delle spese processuali nella sentenza qui impugnata: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.” 3.3.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 81, 99, 100, 112, 132 c.p.c. e 622 c.p.p., nonché, in subordine, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza in relazione ai medesimi articoli.

Si censura la sentenza impugnata laddove - nelle pagine 8 - 9 - ha dichiarato inammissibile la domanda nei confronti di Autosantoro s.n.c. dichiarando che, essendo passata in giudicato la sentenza d’appello penale nei confronti di Gabriele Santoro, l’attuale ricorrente non potrebbe più vantare alcuna pretesa, oltre che verso i suoi eredi, neanche verso la società, essendo inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti del Santoro. Si afferma di non voler censurare “la dichiarazione d’inammissibilità delle domande verso Autosantoro (e gli altri), che consente a Di Napoli di promuovere nuovo giudizio verso la società (e verso tutti)”, bensì di voler contestare “il motivo che sorregge quella pronunzia, e cioè che il giudicato di assoluzione di Gabriele Santoro sottrarrebbe a Di Napoli ogni pretesa verso Autosantoro”, che non fu parte del processo penale.

Considerata allora “l’autonomia soggettiva della s.n.c.”, il giudice di rinvio avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le domande proposte verso di essa, “ma non come effetto dell’assoluzione di Gabriele Santoro, ma unicamente (come per il Consorzio) perché l’odierno giudizio non poteva essere riassunto verso chi fu estraneo alla sede penale”. Quindi “alla corretta lettura della statuizione d’inammissibilità procederà il giudice dell’incipiente processo contro Autosantoro” e, “per scrupolo, ove occorra”, questo giudice di legittimità “correggerà in parte qua la motivazione della sentenza, dicendo inammissibile la domanda verso Autosantoro non per la ragione addotta dalla Corte d’Appello, ma per il motivo (comune anche agli eredi Santoro e al Consorzio) che la riassunzione ex art. 622 c.p.p. non poteva dirigersi verso parte estranea alla sede penale”. 3.3.2 In sostanza, quel che si lamenta è che la riassunzione ex articolo 622 c.p.p. si è rivolta - e non si sarebbe potuto farlo - nei confronti di un soggetto estraneo alla sede penale.

A prescindere dal fatto che tale riassunzione ha per oggetto l’azione civile, e non l’azione penale, in quanto il rinvio viene effettuato dalla Corte di cassazione se della sentenza “annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato” - come recita appunto l’articolo 622 c.p.p. - , deve rilevarsi che è stato lo stesso ricorrente a compiere la riassunzione davanti al giudice di rinvio nei confronti non solo dei tre eredi di Gabriele Santoro (Annamaria Senatore, Adelaide Santoro e Vincenzo Santoro), bensì nei confronti anche di un soggetto “nuovo” e ulteriore, cioè Autosantoro s.n.c. di Senatore Annamaria C. (oltre che nei confronti del Consorzio).

Imputa dunque il ricorrente al giudice di rinvio di avere preso in considerazione la riassunzione dallo stesso ricorrente effettuata nei confronti di Autosantoro, dichiarando l’inammissibilità delle domande nei confronti del suddetto Autosantoro, ma dovendola dichiarare perché era stato riassunto. Il giudice di rinvio avrebbe quindi dichiarato l’illegittimità della riassunzione operata dall’attuale ricorrente, il quale ora chiede di correggere la motivazione sulla sussistente illegittimità che il giudice ha fornito in ordine all’atto illegittimo che lo stesso ricorrente ha compiuto.

Questa contorta prospettazione non pare fondata su alcun concreto interesse, tanto più che lo stesso ricorrente la qualifica come presentata “per scrupolo”, aggiungendo che “alla corretta lettura della statuizione d’inammissibilità procederà il giudice dell’incipiente processo contro Autosantoro”. 3.3.3 Comunque, per completezza, si osserva che la corte territoriale, dopo avere dichiarato inammissibile l'azione proposta dall'attuale ricorrente nei confronti di Autosantoro ne ha dedotto che, “costituendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti di Santoro Gabriele e, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza n. 322/2016 fattori ostativi all'accertamento dell'ipotetica responsabilità civile ascrivibile a tale imputato, il Di Napoli non è legittimato ad azionare alcuna pretesa nei riguardi dei suoi aventi causa e dell' Autosantoro s.n.c. di Senatore Annamaria C.

”. Il che non è condivisibile, non valendo certo il giudicato penale relativo ad una persona fisica nei confronti di una società che non era parte nel processo penale stesso. In tal senso va quindi corretta la motivazione della sentenza impugnata.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità della vicenda e la sua protrazione temporale giustificano la compensazione totale delle spese in tutti i rapporti processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par