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Ordinanza — n. 31857/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court extinguishes proceedings without ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31857/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the civil proceedings following the plaintiff's formal withdrawal of her appeal. Anna Maria Arancio had previously won a civil damages judgment against Simona Porcaro and Stefano Presenti, but she voluntarily renounced her recourse to the Supreme Court on August 30, 2024. Consequently, the court declared the process extinct at all legal effects without issuing a ruling on litigation costs since the opposing parties did not appear.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and no judgment on costs is rendered when the appellees fail to defend themselves.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings civil appeal costs determination non-appearance of parties azione di contestazione ricorso di annullamento ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
articoli 392 c.p
Rilevato che: la Corte d’appello di Catania, a seguito di atto di riassunzione da processo penale ex articoli 392 c.p.c.
articolo 390 c.p
Anna Maria Arancio ha presentato ricorso avverso tale pronuncia, e gli intimati Porcaro/Presenti non si sono difesi; Anna Maria Arancio ha poi depositato atto di rinuncia ex articolo 390 c.p.c.
articolo 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art.
Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15536/2022 R.G. proposto da : ARANCIO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FOGLIANO 4-A, presso lo studio dell’avvocato BARLETTA PAOLO (BRLPLA64T16H501F),rappresentata e difes a dall'avvocato BARLETTA CALDARERA GIUSEPPE (BRLGPP71D09C351B) -ricorrente- contro PORCARO SIMONAe PRESENTI STEFANO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 759/2022 depositata il 12/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: la Corte d’appello di Catania, a seguito di atto di riassunzione da processo penale ex articoli 392 c.p.c. e 622 c.p.p. effettuato dai coniugi Simona Porcaro e Stefano Presenti, in proprio e quali legali responsabili del figlio minorenne Lorenzo Presenti, in relazione all’azione civile che avevano esercitato in sede penale nei confronti di Anna Maria Arancio, con sentenza n. 759/2022 ha confermato ai soli fini civili la sentenza emessa dal Tribunale penale di Catania in data 21 novembre 2014, che aveva condannato Anna Maria Arancio al risarcimento di danni da liquidarsi in separata sede civile;

Anna Maria Arancio ha presentato ricorso avverso tale pronuncia, e gli intimati Porcaro/Presenti non si sono difesi; Anna Maria Arancio ha poi depositato atto di rinuncia ex articolo 390 c.p.c. del 30 agosto 2024; si deve pertanto dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese non essendosi difesi gli intimati, dando altresì atto che non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non ricorrendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo ad ogni effetto di legge. N