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Decreto — n. 31745/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31745/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31745/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE elettivamente domiciliati in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), cheope legis l i rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.6051/2019 depositata il 23/03/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31745/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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diritto al risarcimento danni rimborso delle spese spese susseguenti compensazione nel fallimento indennità di patrocinio risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15228/2021 R.G. proposto da : ALOI TERESA LUCIA, EREDI DI ALPEGGIANI GIOVANNI, ALVISI FABRIZIO, AMADORO SONIA, ANDINA ANGELO, ARAGNI LUIGI LEOPOLDO, BADIA ELISABETTA, BADINO MARIO GIUSEPPE, BALESTRI MARCO, BELLANI MARCO LUIGI, BELLOTTI RAFFAELE, BERTANA FABIO MARIA, BESOZZI MARCO, BIDOLI PAOLO, BONFADINI BOSSI ETTORE, BONGIOVANNI PIERO, BORGIO ROBERTO, BORZIO FRANCO, BOTTARO GIORGIO, BRAMBILLA PISONI MARIA, BRUNO ANTONELLA, BUZZI LAURA, CALVERI SANTO, CAMPIGLIO ROBERTA, CANCIANI CRISTINA, CANDELO ANDREA, CANDIA GIUSEPPE, CANDUCCI ISA, CANESSA AGOSTINO, CANOVA GUALTIERO, CAPODICI LAURA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D.

CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE elettivamente domiciliati in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), cheope legis l i rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.6051/2019 depositata il 23/03/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, salvo eventuali spese prenotate a debito. Così deciso in