Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Fuggetta, had not responded to the lower court's proposal for case termination, while the opposing party, Occhinese, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the communication of the proposal for case termination, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6992/2021 R.G. proposto da : FUGGETTA MARIA CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA NIZZA 92, presso lo studio dell’avvocato MASTROROSA COSIMO DAMIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PARATO VINCENZO (PRTVCN66T03I119P) -ricorrente- contro OCCHINEGRO OSCAR, elettivamente domiciliato in Roma, via Laura Mantegazza 24 (studio dott. Marco Gardin), rappresentato e difeso dall’avvocato FATANO RAFFAELE ANTONIO (FTNRFL57B28E506K), pec fatano.raffaeleantonio@ordavvle.legalmail.it -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCEn.467/2020depositata il 20/08/2020: vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 05/12/